Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25175 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24375-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA CATERINO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE, 5637, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE FERABECOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO D’ANDRIA;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1128/2016 della CORTE NAPOLI, depositata il

17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

13/09/2017 dal Consigliere DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 17/3/2016, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.S. nei confronti di T.G. e dell’AXA Assicurazioni s.p.a. per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale nel corso del quale l’autovettura di proprietà e condotta dal T. (assicurata dall’AXA s.p.a.), avrebbe tamponato il veicolo condotto dal C., provocandogli lesioni personali;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto corretta l’interpretazione, da parte del primo giudice, del complessivo materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, ad esito del quale era rimasta priva di riscontro probatorio la pretesa verificazione del tamponamento dedotto in giudizio dall’attore;

che, avverso la sentenza d’appello, C.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che l’AXA Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

che T.G. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, l’AXA Assicurazioni s.p.a. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per inesatta, errata e/o illogica valutazione del compendio istruttorio; carente e/o limitata istruttoria; assenza e/o carenza di motivazione; mancata valutazione di elementi di prova acquisiti, per avere il giudice d’appello erroneamente interpretato gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, trascurandone gli aspetti decisivi nel senso favorevole alla prospettazione dell’originario attore;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo osserva il collegio come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, il ricorrente si sia inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

che deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la Corte d’appello di ha espressamente evidenziato come dall’esame degli elementi prova complessivamente acquisiti al giudizio (espressamente e partitamente richiamati in motivazione) dovesse con certezza escludersi l’avvenuta verificazione del tamponamento dedotto in giudizio dal C.;

che tali considerazioni risultano esser state elaborate dal giudice d’appello, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di applicare la norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 avendo entrambi i giudici del merito trascurato di tener conto della presunzione legislativa del concorso di colpa dei conducenti i veicoli coinvolti in un sinistro stradale fino a prova contraria;

che il motivo manifestamente infondato;

che, in particolare, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente omesso di fare applicazione della norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 avendo entrambi i giudici del merito espressamente affermato di poter procedere – come in effetti hanno puntualmente provveduto – ad accertare l’assenza di alcuna prova concreta circa la verificazione del sinistro dedotto in giudizio dall’attore, e dunque ad acquisire la prova contraria alla presunzione legislativa prevista dalla norma richiamata;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 91,92 e 96 c.p.c., per avere il giudice d’appello ingiustamente condannato l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore di controparte;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si è correttamente allineata al fondamentale principio della soccombenza, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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