Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25175 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/09/2021), n.25175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8795/2016 proposto da:

D.B.F., D.B.A. quali procuratori di

M.M.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via G Palumbo 3,

presso lo studio dell’avvocato Claudio Ronchietto, rappresentati e

difesi dall’avvocato Francesco Maglione;

– ricorrenti –

contro

MA.LA., rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Alongi,

con studio in Napoli via Fedro, 4;

– controricorrente –

e contro

A.V., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

38, presso lo studio dell’avvocato Livia Sega, rappresentato e

difeso da sé stesso e dall’avvocato Patrizia Alongi;

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

P.P., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1920/2016 del Tribunale di Napoli, depositata

il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e la declaratoria di inammissibilità per quello

incidentale;

udito per i ricorrenti principali l’Avvocato Claudio Ronchietto per

delega scritta che ha concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B.F. e D.B.A., in qualità di procuratori generali della loro madre M.M.R., hanno impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli emessa all’esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 11492/2011 aveva accolto il ricorso incidentale di P.P. ed altri limitatamente al motivo sub c) relativo alle spese ed in particolare all’erronea liquidazione della parcella presentata nell’interesse della P. ed altri.

2. La Suprema corte aveva accolto la censura secondo la quale nella liquidazione della parcella presentata, nell’interesse dei medesimi ricorrenti in cassazione, nell’ambito del processo di divisione giudiziale intentato da G.T. e V.N. e conclusosi con il decreto di approvazione del processo verbale di sorteggio, era stato violato il minimo tariffario che, tenuto conto del valore della causa e dell’applicazione dello scaglione corrispondente, ammontava ad Euro 24.015,00 e non ad Euro 21.810,01) come erroneamente determinato nel provvedimento impugnato.

3.A seguito di riassunzione da parte di P.P., R.M. e A. il Tribunale di Napoli provvedeva sulla liquidazione delle spese legali del primo grado sulla scorta della rideterminazione vincolata in Euro 24.015 e argomentando che la massa medio tempore si era estinta condannava M.M.R. al pagamento delle spese di giudizio di primo grado per l’intera somma di Euro 24.015 in favore dell’avvocato A.V. antistatario.

4. Il giudice del rinvio liquidava, inoltre, come disposto nell’ordinanza rescindente le spese del giudizio di legittimità ponendole interamente a carico della M. e lo stesso statuiva riguardo alle spese del giudizio rescissorio.

5. La cassazione della sentenza emessa nel giudizio di rinvio è chiesta da D.B.A. e F. quali procuratori della madre M.M.R. con ricorso affidato a due motivi, ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resistono Ma.La. con controricorso e A.V. con distinto controricorso proponendo quest’ultimo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo e pure illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

6. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati P.P., + ALTRI OMESSI.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1101 e 2909 c.c., art. 91,92,324, 383,392 e 394 c.p.c., per avere il tribunale condannato M.M.R. alla piena ed integrale rifusione delle spese della precorsa fase di primo grado senza considerare che il giudizio di scioglimento di comunione all’origine della decisione impugnata si era concluso con la diversa statuizione riguardante le spese di lite in forza della quale le stesse erano state poste per tre quarti a carico della massa e per un quarto a carico di M.M.R..

7.1. Detta statuizione era stata impugnata dagli odierni ricorrenti ma l’impugnazione era stata respinta dalla cassazione che aveva accolto il solo ricorso incidentale per la parte relativa all’errata individuazione del minimo tariffario proposto da P. ed altre.

7.2. Pertanto, in conseguenza dell’esito del ricorso in cassazione, assume parte ricorrente, si era formato il giudicato interno sulla percentuale di spese a carico esclusivo della M., un quarto, e ad essa il giudice del rinvio avrebbe dovuto necessariamente conformarsi, di talché errata era la decisione di porre le spese del giudizio di divisione esclusivamente a carico della M. sulla ritenuta o meglio rilevata circostanza che medio tempore la massa si era estinta. Si tratta invero di circostanza non decisiva poiché in tal caso la quota disposta a carico della massa avrebbe dovuto essere posta a carico dei singoli partecipanti in proporzione alla quota di ognuno e non esclusivamente a carico della M..

7.3. La censura è fondata in quanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il giudicato formatosi in ordine alla misura, un quarto, della partecipazione esclusiva delle spese poste a carico della M. e formatosi per effetto del rigetto del ricorso in cassazione proposto sul punto. Il mancato rilievo e la nuova pronuncia sulla riparto delle spese costituisce perciò violazione dell’art. 2909 c.c. e delle disposizioni sul giudizio di rinvio.

8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92,132,383,394 e 395 c.p.c, per avere il giudice del rinvio condannato la M. all’integrale rifusione delle spese della precorsa fase rescindente innanzi alla Cassazione con una motivazione apparente, nonostante il contestuale rigetto del ricorso incidentale V. e l’accoglimento solo parziale del ricorso P. limitatmente

8.1. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’esame della censura in esame, dal momento che il rilievo del giudicato interno assorbe la presente contestazione.

9.Passando all’esame del ricorso incidentale dell’avvocato A.V., con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 383 c.p.c., comma 1 e dell’art. 2233 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla liquidazione effettuata dal giudice di rinvio a favore dell’avvocato, senza tener conto della parcella depositata nell’ambito del giudizio di primo grado e non confutata né contestata.

9.1. La censura è inammissibile.

9.2. Costituisce principio consolidato che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando” così come quello per la violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (cfr. Cass. 22983/2014; id. 28113/2020).

10. Atteso l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l’assorbimento del secondo, va cassata la sentenza in relazione al ricorso principale con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda al giudizio di rinvio secondo i richiamati principi e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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