Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25175 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25175 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 28284/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

034°
contro
Franco Zanovello e Ivano Giacomin, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Benaco n. 5, presso lo Studio
dell’Avv. Maria Chiara Morabito, rappresentati e difesi
dall’Avv. Umberto Santi, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrenti. avverso la sentenza n. 23/01/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 14
luglio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
ricorrente;
udito Umberto Santi, per i resistenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 23/01/08, depositata il 14
luglio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, per quanto rimasto d’interesse, accolto
l’appello dei contribuenti Giacomin Ivano e Franco
Zanovello, in riforma della decisione n. 142/01/06
della Commissione Tributaria Provinciale di Padova,
annullava l’avviso di liquidazione n. 20021V004289000
col quale l’Ufficio aveva recuperato la maggior imposta
di registro relativamente alla compravendita di terreni
agricoli con sovrastanti fabbricati poiché, ma con solo
riguardo ai fabbricati, l’Amministrazione non aveva
riconosciuto il diritto di usufruire dell’agevolazione

2

Az uuk.k

al d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 (“Provvidenze a
favore della piccola proprietà contadina”).
La CTR, appunto per quanto qui ancora rimasto
d’interesse,

ritenuto

che

l’accatastamento

dei

fabbricati in parola dovesse essere giudicato
“ininfluente ai fini della sussistenza del requisito

proprietà contadina”, rilevato che l’Ispettorato
Agrario aveva certificato, senza eccezioni, che “i beni
rustici oggetto dell’acquisto sono idonei alla
formazione/arrotondamento della proprietà
coltivatrice”, statuiva per tal motivo che i fabbricati
in contestazione fossero da intendersi “a totale
servizio dell’azienda agricola, ponendosi così
all’interno della previsione dell’art. l 1. 604/54”
(“Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni
tributarie a favore della piccola proprietà
contadina”).
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo.
I contribuenti resistevano con controricorso e si
avvalevano altresì della facoltà di depositare memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c., per
“Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”, quest’ultimo sintetizzato
nell’essere “le prodotte certificazioni (attestanti la

3

previsto dalla legge sulle agevolazioni della piccola

qualifica di coltivatori diretti) riferite sia ai fondi
che ai fabbricati oggetto di acquisto”; circostanza
che, secondo l’Agenzia delle Entrata, sarebbe stata
affermata in modo apodittico dalla CTR e da cui la
medesima CTR aveva fatto poi conseguire il giudizio
circa la “ruralità” dei fabbricati e quindi il

la compera dei fabbricati.
Il motivo è fondato.
In effetti, la CTR non ha assolutamente spiegato per
quale massima di esperienza la certificazione catastale
doveva ritenersi prova “ininfluente” circa la esistenza
o meno della strumentalità dei fabbricati rispetto al
terreno agricolo, soltanto ritenendo apoditticamente
più

affidabile

la

soggettiva

valutazione

dell’Ispettorato e la cui certificazione è stata
peraltro interpretata senza concrete precisazioni.
2.

Consegue

quindi

la

cassazione

con

rinvio

dell’impugnata sentenza..
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla CTR del Veneto, altra sezione,
che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi a
quanto sopra statuito ed altresì regolare le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 ottobre 2013

riconoscimento del diritto all’agevolazione anche per

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