Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25174 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.24/10/2017), n. 25174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15168-2016 proposto da:
SIDERMACH SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio
dell’avvocato CESARE CATURANI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GRAZIA SANTORI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
PERRONI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PROIETTO;
– controricorrente –
e contro
P.M.P., P.D.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 340/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Banca Antonveneta s.p.a., poi divenuta Banca Monte Paschi Siena s.p.a., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Urbino, D.P. e P.M.P., nonchè la Sidermach s.r.l., chiedendo che venisse dichiarato simulato, o in subordine revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto col quale i convenuti P. avevano venduto alla società Sidermach la nuda proprietà di due beni immobili.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda di simulazione, accolse quella di revocatoria e dichiarò l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti della Banca, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla Sidermach s.r.l. e da D.P. e P.M.P. e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17 marzo 2016, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti in solido al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre la società Sidermach con atto affidato a due motivi.
Resiste la Banca MPS con controricorso.
D.P. e P.M.P. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), in relazione agli artt. 2901,2697,2727,2728 e 2729 c.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta un’identica censura in rapporto a diverse parti della sentenza impugnata.
3. I motivi sono entrambi inammissibili.
La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che: 1) il credito della Banca era anteriore rispetto all’atto dispositivo, per cui era sufficiente dimostrare la scientia damni in capo all’acquirente Sidermach; 2) vi erano numerosi indizi presuntivi di tale consapevolezza; 3) i beni venduti risultavano concessi in usufrutto a terzi, per cui non erano di alcuna utilità per l’acquirente, tanto che gli stessi erano stati poi locati ai venditori; 4) tra le parti del contratto vi erano legami ed interessi reciproci; 5) l’atto sottraeva beni alle ragioni dei creditori, come emergeva dalla cospicua esposizione debitoria.
A fronte di tali argomentate considerazioni in fatto e in diritto, le censure in esame si risolvono nella generica riproposizione di argomentazioni già considerate prive di fondamento dalla Corte di merito, senza prospettare alcuna effettiva violazione di legge; come emerge anche dalla veste grafica del ricorso, che trascrive ampie parti dell’atto di appello contenente le doglianze contro la sentenza del Tribunale. Ne consegue che i motivi di ricorso sono, in effetti, altrettante censure di vizio di motivazione che si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017