Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25174 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9901-2016 proposto da:

A.G., A.Q., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BUONARROTI 40, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA FIORE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO PERFUMO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti – contro

UNICREDIT SPA BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA SCARL, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ACHILLE BUONAFEDE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

TREVI FINANCE SPA, UNICREDITO ITALIANO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8748/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso per

revocazione;

udito l’Avvocato FRANCO COCULO per delega;

udito l’Avvocato CESARE MAUPOIL per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30 settembre 2009 il Tribunale di Velletri accoglieva una domanda ex art. 2901 c.c. proposta, in relazione ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale del (OMISSIS), da Banca di Roma S.p.A. nei confronti dei coniugi A.Q. e F.M.L., giudizio in cui erano intervenuti in adesione all’attrice ICCREA S.p.A. e Banca di Credito Cooperativo (BCC) di (OMISSIS).

Il conseguente appello proposto da A.Q. e F.M.L. veniva poi rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 20 dicembre 2012.

A.Q. e F.M.L. proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ricorso che veniva rigettato con sentenza n. 8748/2015 della Terza Sezione Civile di questa Suprema Corte.

2. A.Q., in proprio e quale erede di F.M.L., e A.G., in qualità di erede di F.M.L., avverso tale sentenza hanno presentato ricorso in riferimento all’art. 391 bis c.p.c., comma 1 e art. 395 c.p.c., n. 4 sulla base di due motivi.

Si difende con controricorso Unicredit S.p.A., successore dell’istituto bancario che aveva avviato il precedente giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1.1 Il primo motivo lamenta l’avere l’impugnata sentenza ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo del ricorso per cassazione da essa deciso reputando che i ricorrenti non potessero dolersi della mancata interruzione del processo derivante dalla incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Segni in Banca di Credito Cooperativo di Roma e così concludendo le sue argomentazioni: “Ogni ulteriore questione sul punto risulta assorbita, ivi inclusa quella attinente alla asserita estinzione del mandato di difesa” (il secondo motivo del relativo ricorso aveva denunciato che l’incorporata, costituendosi dopo la fusione, non avrebbe prodotto una nuova procure alle liti e che non sarebbe stata neppure acquisita una procura della incorporante).

Nella comparsa conclusionale del secondo grado si sarebbe rilevato che sarebbe stata la stessa incorporante ad avere dichiarato l’intervenuta fusione, senza peraltro indicare un nuovo mandato a suo favore; da ciò sarebbe derivata la nullità della sentenza sia per tale profilo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio, sia per la mancata interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.: infatti “nella comparsa conclusionale redatta dall’intervenuta” si sarebbe indicato specificamente che essa era per Banca di Credito Cooperativo di Segni “oggi incorporata” in Banca di Credito Cooperativo di Roma, fornendosi i dati del rogito di fusione. Quindi sarebbe stato violato l’art. 83 c.p.c. in correlazione con gli artt. 163 e 164 c.p.c..

Ritenendo superata ogni questione riguardante l’estinzione del mandato, la sentenza impugnata avrebbe invece commesso un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, ritenendo poter “applicarsi la sussistenza della estinzione della procura, anzichè quella della sua inesistenza”.

3.1.2 Il motivo, argomentato tra l’altro in modo non del tutto lineare, giunge alla fine ad affermare che, ritenendo superata ogni questione riguardante l’estinzione del mandato della banca incorporata, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ritenendo “applicarsi la sussistenza della estinzione della procura, anzichè quella della sua inesistenza” (ricorso, pag. 8). Questa espressione non è del tutto adeguata, in quanto quello che avrebbe potuto imputare, in astratto, il motivo di revocazione sarebbe stato l’avere ritenuto il giudice sussistente il fatto dell’intervenuta estinzione della procura anzichè il fatto della inesistenza della procura. Ma anche in tal modo – per così dire traducendola, la censura è radicalmente eccentrica rispetto all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, la quale risulta avere affrontato proprio il denunciato fatto processuale dell’inesistenza di procura.

La sentenza, invero, ha argomentato sulla questione dell’inesistenza della procura dell’incorporante laddove ha dato atto che nel secondo motivo del ricorso era denunciata la mancata produzione di una procura da parte della banca costituitasi dopo la fusione (motivazione, pag. 5: “Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 83,163 e 164 c.p.c., poichè la BCC incorporata, nel costituirsi dopo la fusione, non ha prodotto una nuova procura alle liti; nè è stata acquisita al giudizio la procura della società incorporante…”) per poi desumere in sostanza che, nel caso in esame non essendo la parte ricorrente legittimata a dolersi della mancata interruzione del processo ma legittimata a ciò essendo soltanto la società incorporante, quanto addotto in quella censura non aveva alcun rilievo: è questo il significato, peraltro chiarissimo, della frase posta a conclusione di tale ragionamento (ancora a pag. 5: “Ogni ulteriore questione sul punto risulta assorbita, ivi inclusa quella attinente alla asserita estinzione del mandato di difesa”), il cui riferimento anche al profilo della estinzione di procura costituisce un’aggiunta, ma logicamente non spoglia la frase del suo effetto in termini di risolutiva conseguenza logico-giuridica di quanto fino ad allora osservato sul contenuto del motivo, ovvero sulla inesistenza di procura.

Lungi dal raggiungere la fondatezza, dunque – e a tacer d’altro -, il motivo si attesta sul piano della inammissibilità, in quanto è eccentrico con la sua doglianza a quanto realmente si rinviene nella sentenza impugnata.

3.2.1 Come secondo motivo si richiama la motivazione di Cass. 8748/2015 in ordine al terzo motivo del ricorso ivi deciso – che aveva denunciato violazione dell’art. 2901 c.c. per omessa valutazione di elementi decisivi a dimostrare che il patrimonio dei ricorrenti sarebbe stato sufficiente per adempiere i crediti verso le banche anche dopo la costituzione del fondo e si afferma che la sentenza impugnata avrebbe errato ex art. 395 c.p.c., n. 4 “laddove ritiene che la sentenza del Tribunale di Roma” n. 15831/2006, invocata in tale motivo, “non sarebbe sufficiente a dimostrare l’ammissibilità e la fondatezza del motivo” stesso.

Si riporta in sintesi la motivazione della suddetta sentenza del Tribunale di Roma e si afferma: “osservare le cose in modo diverso”, come le avrebbe osservate la sentenza impugnata, “farebbe venir meno la convergente identità di due realtà”, che sarebbero invece “due facce della stessa medaglia”, compromettendo l’applicazione della revocazione che servirebbe proprio per “scongiurare la disapplicazione delle suddette condizioni” tramite l’art. 395 c.p.c., n. 4. Ai sensi di questa norma il giudice “è tenuto ad avvalersi dei dati di fatto emersi da diverso processo svoltosi tra le stesse (o altre) parti”; e d’altronde la sentenza del Tribunale di Roma invocata sarebbe stata poi confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 209/2016. La non considerazione degli effetti di tale sentenza del Tribunale di Roma “ha comportato una disattenzione materiale” di natura decisiva.

3.2.2 Anche questo motivo è del tutto estraneo al paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto argomenta su un piano direttamente fattuale, perseguendo una valutazione alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito sui presupposti dell’azione pauliana. Si è dinanzi a una conclamata riproposizione di quanto, già inammissibilmente, era stato prospettato a questa Suprema Corte con il terzo motivo del ricorso deciso dalla sentenza n. 8748/2015, come se la revocazione fosse strumento per integrare un quarto grado di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

La controricorrente ha concluso chiedendo anche “condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.” di controparte; non avendo addotto di aver subito danni, ha operato un evidente riferimento all’art. 96 c.p.c., comma 3.

In effetti, i ricorrenti hanno abusato dello strumento processuale di cui si sono avvalsi, da un lato prospettando – con il primo motivo – una doglianza dal contenuto del tutto non corrispondente a quello della sentenza impugnata, e dall’altro – ponendo in essere un abuso ancora più intenso con il secondo motivo – distorcendo l’istituto della revocazione in una censura fattuale che si era già inammissibilmente tentato di introdurre tramite il ricorso ex art. 360 c.p.c..

La conformazione di entrambi i motivi, dunque, manifesta al di fuori di ogni dubbio un saldo intento di abuso processuale ad un tale livello di evidenza che non è denegabile, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, una colpa grave. Valutando pertanto l’evidente ampiezza dello iato tra lo scopo dell’adottato strumento processuale disegnato dal legislatore e lo scopo in concreto introdotto in esso, abusivamente, dai ricorrenti, e tenuto in conto il valore della causa, si stima equo quantificare in Euro 10.000 l’importo che i ricorrenti, sempre in solido per il comune interesse processuale, devono essere condannati a pagare alla controricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Sussistono ex D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge, e a pagarle ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la somma di Euro 10.000.

In forza del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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