Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25174 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35988/2018 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Marta Di Tullio, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5084/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 20/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 27 settembre 2017, rigettava il ricorso proposto da A.U., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 luglio 2018, respingeva l’appello proposto dal richiedente asilo osservando, fra l’altro e per quanto di interesse, che la vicenda personale, per come dedotta e accertata, non rilevava ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, dato che non configurava importanti profili di rischio personale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

la medesima forma di protezione non era neppure riconoscibile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè la situazione generale del paese di origine non configurava una condizione di violenza indiscriminata tale da poter arrecare danno e pericolo ai civili;

3. per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso A.U. prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè la Corte distrettuale, nell’analizzare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, non avrebbe preso in esame informazioni precise e aggiornate sulla situazione esistente nel paese di origine;

4.2 il secondo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè la Corte distrettuale, nel ritenere che il racconto del ricorrente (il quale aveva rappresentato di essere stato cacciato dalla famiglia per il disonore ad essa arrecato per aver intrattenuto una relazione con una donna con cui non era unito in matrimonio) fosse generico e attinente a una vicenda personale, avrebbe espresso un giudizio di non verosimiglianza senza il rispetto dei criteri per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del migrante previsti dalla norma denunciata come violata;

4.3 il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e art. 14, lett. c), in quanto la Corte di merito, per effetto dell’omessa e insufficiente analisi dei fatti e dei documenti allegati dall’appellante, avrebbe negato la sussistenza dei rischi oggettivi che correrebbe il richiedente asilo in caso di rimpatrio senza indagare adeguatamente le condizioni effettive del suo paese di origine;

5.1 il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in ragione del comune riferimento al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della loro parziale sovrapponibilità, risultano entrambi inammissibili;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte di merito si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Bangladesh risultanti dai rapporti dell’UNHCR e ritenendole preferibili a quelle non più attuali prodotte dall’appellante;

la prima doglianza, nel predicare la mancata consultazione di fonti aggiornate, non si confronta con il contenuto della decisione impugnata, astraendosene, e finisce così per proporre censure prive di specifica attinenza al decisum;

l’altra critica invece, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5.2 anche il secondo motivo è inammissibile;

ciò in primo luogo perchè, stando alla ricostruzione compiuta dalla Corte distrettuale (pag. 2), non risulta che l’odierno ricorrente abbia svolto uno specifico motivo di appello per contestare l’accertamento di non credibilità delle sue dichiarazioni già operato dal primo giudice; peraltro, la censura non investe la ratio decidendi, in quanto la Corte di merito non ha fondato la statuizione di rigetto sul predetto accertamento, oramai coperto da giudicato, ma si è limitata a rilevare che la vicenda di Uzzaman non risultava di alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e che il ricorrente non aveva allegato profili di fragilità personale tali da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria;

6. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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