Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25173 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34633/2006 proposto da:

NOVECENTO EDITRICE (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 46, presso l’avvocato MARINA LUCIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRIMAUDO Salvatore, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI GOETHE;

– intimata –

sul ricorso 3933/2007 proposto da:

CASA DI GOETHE, in persona della Direttrice pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLUNO 16, presso

dell’avvocato MATONTI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso notificato C.F. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

NOVECENTO EDITRICE (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 46, presso l’avvocato MARINA LUCIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE GRIMAUDO, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3917/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente principale, l’Avvocato GIOVANNI PALMERI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Editrice Novecento S.r.l. a conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Casa di Goethe esponendo: che aveva incaricato il fotografo H.F. di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia nell’ambito di un progetto editoriale volto a riprodurre con immagini fotografiche attuali le tappe più suggestive dei viaggi in Sicilia di illustri letterati; che con accordo scritto del 3 agosto 1981 aveva convenuto con l’ H. di riservarsi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parte del servizio; che aveva, poi, pubblicato il volume “Goethe in Sicilia Venti Fotografie di H.F.” con le foto acquistate in esclusiva nel luglio 1998; che la Casa di Goethe aveva, senza autorizzazione, inserito nel catalogo in vendita dall’apertura della mostra ” H.F. Goethe in Sicilia Fotografie” le foto dell’ H. ed il catalogo, inoltre, era accompagnato dai medesimi brani selezionati dall’attrice per la propria pubblicazione.

Chiedeva, quindi, la declaratoria di esclusiva proprietà delle foto di cui trattasi e la paternità dell’opera “Goethe in Sicilia Venti Fotografie di H.F.”, la inibizione alla utilizzazione delle foto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda allegandone l’infondatezza e chiamava in giudizio H.F., H.K. e H.L. per essere manlevata.

Si costituiva il solo H.F. che deduceva la propria estraneità ai fatti di causa.

Il Tribunale riconosceva la proprietà delle foto in questione in capo all’attrice in forza di contratto di edizione inibendo a parte convenuta l’ulteriore uso di dette foto. Riconosceva, inoltre, l’esistenza del plagio e condannava la convenuta al pagamento di Euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo risarcitorio.

Avverso tale decisione, con atto notificato il 16/17 ottobre 2002, proponeva appello la Casa di Goethe chiedendo la riforma della decisione in suo favore con il rigetto delle domande.

Costituitasi l’appellata chiedeva il rigetto del gravame.

L’ H. non si costituiva ed il giudizio proseguiva nella sua contumacia.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3917/06: a) dichiarava inammissibile l’appello proposto contro H.F.; b) in parziale accoglimento dell’appello proposto contro la editrice Novecento S.r.l.: rigettava la domanda di inibizione dell’uso delle foto di cui trattasi nonchè quella di accertamento dell’esistenza di un plagio nel catalogo edito dalla società appellante; condannava l’appellante al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di Euro 10.000,00 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo; c) compensava tra le parti costituite le spese del grado.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Novecento editrice srl sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la Casa di Goethe che propone, altresì, ricorso incidentale articolato su due motivi cui resiste con controricorso la Novecento editrice srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume essersi verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado riguardo la nozione di originalità e qualificazione della idea della Novecento non essendo state dette statuizioni oggetto di gravame.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza rispetto al significato di originalità e novità di cui alla legge sul diritto d’autore e deduce un vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di esclusione del plagio.

Con il terzo motivo si duole della mancata concessione dell’inibitoria da parte della sentenza impugnata.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la Casa di Goethe lamenta che erroneamente il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile per mancanza di specificità il primo motivo dell’appello della controparte.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la quantificazione in Euro 10 mila del danno da corrispondere alla Novecento.

I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Invero la resistente ha contestato con l’atto di appello che i brani letterari dell’opera edita dalla Novecento non erano suscettibili di tutela come diritto d’autore ed ha, altresì, rilevato che quelli da essa riportati erano più ampi di quelli della ricorrente.

Tali doglianze implicitamente comportano una contestazione sulla originalità dell’opera in quanto con esse si vuole sostenere che l’opera della Novecento in realtà altro non era che la mera riproposizione di brani di autori già caduti in pubblico dominio senza che vi fosse stato alcun apporto creativo da parte dell’autore dell’opera fotografica.

Va comunque soggiunto che il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare, anche d’ufficio, se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (Cass. 24594/05).

Nessun giudicato si è dunque formato sul punto.

Il secondo motivo ed il terzo motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

E’ infatti erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui “l’idea del commento alle foto con brani del letterato di cui si illustra il viaggio non è di per sè tutelabile e la coincidenza dei luoghi ben può spiegare le parziali uguaglianze”.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della L. n. 633 del 1941, ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

(Cass. 5089/04). Va osservato a tale proposito che la creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione.

In altri termini, a titolo di esempio, è ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione.

Analogamente, è possibile che un opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima.

Parimenti è possibile che un opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perchè la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto. Nel caso di specie, l’originalità del libro fotografico va valutata non in ragione dell’idea consistita nell’illustrare brani letterari del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti ed alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonchè nella scelta stessa dei luoghi.

In tale contesto è ben possibile la pubblicazione di opere diversissime tra loro, in ragione dei vari brani letterari che possono essere scelti, dei diversi luoghi presi in esame e delle differenti foto dei luoghi stessi, ciascuna delle quali, in ragione di tale diversità di elementi espressivi, avrà una propria autonoma originalità.

Al di là della erronea valutazione dei presupposti in base ai quali valutare l’originalità o meno dell’opera, la Corte d’appello ha comunque escluso l’esistenza del plagio osservando che la documentazione fotografica (ancorchè costituita dalle medesime foto) non era del tutto coincidente e che i brani di Goethe riportati nel testo non erano sempre uguali nelle due pubblicazioni e che la coincidenza dei luoghi illustrati poteva comunque spiegare le parziali uguaglianze.

Tale motivazione si base su un assunto erroneo in punto di diritto che è quello che sono sufficienti delle parziali diversità tra le opere per escludere il plagio o la contraffazione.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire sul punto che “si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio:

ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva” (Cass. 7077/90).

L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. (Cass. 20925/05).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione se le parziali difformità possano far escludere la contraffazione dell’opera.

La stessa si limita infatti ad affermare,anzitutto che “la coincidenza dei luoghi illustrati ben può spiegare le parziali uguaglianze”, ma tale affermazione è palesemente illogica oltre che contraria al diritto poichè la coincidenza dei luoghi illustrati costituisce uno degli elementi della contraffazione e non già un dato casuale.

In secondo luogo, la motivazione rileva che il brano di Goethe che accompagna le foto non è sempre uguale nelle due pubblicazioni perchè in alcuni casi nel catalogo della Casa di Goethe è più ampio.

Tale motivazione non rende però adeguatamente conto del fatto se tale parziale differenza nei brani, fermo restando che le foto sono implicitamente riconosciute essere le stesse, possa dar luogo alla elaborazione di un opera creativamente autonoma e non dia quindi luogo a contraffazione mancando ogni valutazione circa la rilevanza della differenza.

I motivi vanno quindi accolti.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo d’appello sul presupposto che lo stesso verteva su circostanze non contestate in primo grado (la rispondenza delle foto utilizzate a quelle oggetto del contratto) e la mancanza di specificità del motivo.

Il motivo in esame si incentra solo su tale seconda ratio e non anche sulla prima che di per sè appare idonea a sorreggere la decisione, onde l’eventuale accoglimento della censura sulla mancanza di specificità non potrebbe comunque portare all’accoglimento del motivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio,anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che dovrà attenersi ai criteri sovraindicati al fine di accertare la esistenza dell’originalità o meno nell’opera fotografica oggetto di causa e dovrà rivalutare se la parziale coincidenza dei testi e delle foto costituisce contraffazione o meno dell’opera edita dalla Novecento.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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