Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25173 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15141-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

VENTICINQUE, 6, presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO VALENTI;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.D. convenne in giudizio C.R. e M.A., davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, chiedendo che fossero condannate in solido al risarcimento dei danni a lui derivati da lavori di ristrutturazione del loro immobile, nonchè alla rimozione della pavimentazione eseguita su di un terrazzo e sulle scale.

Nel giudizio si costituirono entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il rilascio di una porzione di immobile asseritamente occupata senza titolo dall’attore.

Il Tribunale accolse la domanda principale, rigettò la riconvenzionale e condannò le convenute al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell’art. 96.

2. La pronuncia è stata impugnata dalle convenute soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività.

3. Contro la sentenza d’appello propone ricorso C.R., in proprio e quale erede di M.A., con atto affidato a due motivi.

Resiste C.D. con separato controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 140,160,162,291,330 e 350 c.p.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 160,325,326 e 327 c.p.c..

3. I motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono entrambi privi di fondamento.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la notificazione dell’impugnazione, ancorchè invalida (in quanto non eseguita nel domicilio eletto dalla parte destinataria), equivale, agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest’ultima, con la conseguenza che decorre da essa il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; ne consegue che la parte può essere ammessa alla notifica di una seconda impugnazione, non essendosi consumato il relativo potere, purchè ciò avvenga nel rispetto del termine breve decorrente dalla notifica invalida della prima impugnazione (sentenze 12 novembre 2010, n. 22695, e 23 aprile 2015, n. 8299, nonchè ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2478).

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che, nella specie, l’impugnazione era stata proposta con atto notificato in data 11 giugno 2014 al difensore costituito, ma presso un indirizzo errato, con conseguente irreperibilità del destinatario, mentre era da ritenere noto il trasferimento della sede dello studio legale; la seconda notifica, sebbene autorizzata dalla Corte stessa, era avvenuta solo in data 8 gennaio 2015, cioè ben oltre i trenta giorni decorrenti dalla prima notifica.

Nessuna violazione di legge sussiste, quindi, nella sentenza impugnata; nè è ipotizzabile che nella specie decorra il termine lungo per impugnare (secondo motivo), posto che la prima notifica assume comunque valore di conoscenza legale della sentenza impugnata.

E’ appena il caso di rilevare che il principio di cui alla sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, delle Sezioni Unite di questa Corte non è invocabile nel caso di specie, posto che non è stato rispettato il termine per la ripresa del procedimento notificatorio e che, comunque, non si è in presenza di un errore scusabile, trattandosi di notifica ad un avvocato dello stesso circondario del Tribunale di Lecce.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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