Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25173 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13937-2015 proposto da:

B.C., B.G., BE.CA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE MAUPOIL giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SUOR G.M. in qualità di procuratrice di SUOR

BA.DI.BE.TE.CA.MA. elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

MARIA GARBAGNATI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24996/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

revocazione; nella fase rescissoria rigetto del ricorso per

cassazione; udito l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

udito l’Avvocato CESARE MAUPOIL;

udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 11 novembre 2009 adiva il Tribunale di Lodi, sezione specializzata agraria, Ba.di.be.Te.Ca.Ma. in persona della procuratrice G.M. chiedendo, quale concedente in affitto, il rilascio da parte degli affittuari BE.CA., B.C. e B.G. di parte del fondo “(OMISSIS)”, per disdetta del (OMISSIS), che avrebbe determinato la risoluzione, in data (OMISSIS) o nella “diversa scadenza” di legge, del contratto di affitto vigente, stipulato il (OMISSIS); chiedeva altresì una condanna generica degli affittuari al risarcimento dei danni.

I B. si costituivano resistendo, ed eccependo tra l’altro che il contratto del (OMISSIS) più non sarebbe stato in esecuzione, in quanto superato da un nuovo contratto d’affitto del (OMISSIS), stipulato tra le stesse parti e conformato alla L. n. 203 del 1982 nel frattempo intervenuta, il quale non si sarebbe allo stato ancora risolto, in quanto tacitamente rinnovatosi dalla prima scadenza del (OMISSIS); e la disdetta del (OMISSIS) sarebbe stata attinente, invece, al contratto del (OMISSIS). Adducevano altresì i resistenti che il contratto del (OMISSIS) avrebbe incluso una clausola di proroga quindicennale per il caso in cui fossero effettuate migliorie.

Con sentenza del 14 ottobre 2011 il Tribunale dichiarava intervenuta la risoluzione dal (OMISSIS) del contratto di affitto del (OMISSIS), condannando i B. al rilascio entro il (OMISSIS); rigettava invece la domanda generica di risarcimento di danni.

I B. proponevano appello principale e controparte appello incidentale. La Corte d’appello di Milano, sezione specializzata agraria, con sentenza del 10 ottobre 2012 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, relativo alla condanna generica al risarcimento di danni.

2. I B. proponevano ricorso per cassazione articolato in nove motivi.

Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo. Si osservava che il primo motivo dell’appello principale aveva censurato la sentenza di primo grado ai sensi proprio dell’art. 112 c.p.c. in riferimento a causa petendi e petitum, perchè parte attrice, quanto alla causa petendi, avrebbe agito sulla base del contratto di affitto del (OMISSIS), mentre il giudice di prime cure avrebbe applicato il contratto d’affitto del (OMISSIS), e altresì perchè, conseguentemente in ordine al petitum, il primo giudice avrebbe accertato risoluzione dal (OMISSIS) e obbligo di restituzione del fondo in data 10 novembre 1999 laddove l’attrice aveva addotto la scadenza del (OMISSIS) (o la diversa scadenza di legge). In particolare, il primo motivo d’appello avrebbe addotto che controparte aveva posto come causa petendi un contratto antecedente la L. n. 203 del 1982, disdettato con lettera del (OMISSIS), e chiesto come petitum che fosse dichiarata la cessazione del rapporto in data (OMISSIS), onde il giudice di prime cure sarebbe incorso in ultrapetizione. Il giudice d’appello aveva rigettato il primo motivo del gravame, ritenendo che l’indicazione della data di scadenza di un rapporto non vincola il giudice, il quale deve accertare alla luce delle risultanze processuali, per cui non era rilevante che fosse stata chiesta una data posteriore di cessazione del rapporto rispetto a quella riconosciuta; quindi non vi sarebbe stata ultrapetizione, anche perchè era stata comunque richiesta pure la diversa scadenza per legge. Il primo motivo dell’originario ricorso per cassazione, dunque, lamentava omessa decisione sull’identificazione del contratto costituente causa petendi, avendo la corte territoriale considerato soltanto il profilo del petitum, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo denunciava, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo in relazione a due fatti: l’intimazione della disdetta nel (OMISSIS) e il riferimento in essa a contratto diverso da quello su cui poi si era fondato il primo giudice.

Gli ulteriori sette motivi si riferivano poi, da vari punti di vista, alla clausola relativa alle migliorie, che entrambi i giudici di merito avevano ritenuto nulla.

Da tale ricorso si difendeva con controricorso la procuratrice G..

Questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte rigettava il ricorso con sentenza 25 novembre 2014 n. 24996.

3. Hanno presentato ricorso avverso tale sentenza ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4. BE.CA., B.C. e B.G., sulla base di un unico motivo, sviluppato anche con memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso G.M. quale procuratrice di Ba.di.Be.Te.Ca.Ma..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Premesso che è palesemente infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente in considerazione dell’art. 111 c.p.c., comma 1, essendo stata proprio l’attuale controricorrente ad avviare la causa da cui è sortita la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, l’unico motivo proposto in quest’ultimo, come si è visto, lamenta che l’impugnata sentenza contiene motivazioni non conferenti al ricorso originario e “invece testualmente riproduttive” di quelle presenti in Cass. sez. 3, 25 novembre 2014 n. 24995, che ha definito un altro giudizio, oggettivamente e soggettivamente diverso, iscritto come n. 8138/2012 R.G. e nel quale il ricorso ex art 360 c.p.c. era stato proposto avverso sentenza del 23 marzo 2011 n. 731 pronunciata dalla Corte di Milano in una causa tra gli attuali ricorrenti e tale T.C.G.. In particolare, si denuncia che nella sentenza qui impugnata la motivazione fa riferimento come resistente al T. anzichè alla Ba. rappresentata dalla G., individua come oggetto del ricorso appunto la sentenza della corte ambrosiana del 23 marzo 2011 n. 731 anzichè la sentenza 10 dicembre 2012 n. 3070 della stessa corte territoriale, e non si rapporta poi ai nove motivi del ricorso presentato dai B.. In conclusione si adduce che, per errore di fatto. E’ stato collocato lo stesso contenuto in due sentenze diverse riguardanti due diversi giudizi.

La doglianza è palesemente fondata, emergendo ictu oculi dal contenuto della sentenza in questa sede impugnata ex art. 395 c.p.c., n. 4 quanto ivi denunciato. Si è verificata, in effetti, per l’evidente errore materiale, una specie di scambio tra la sentenza relativa al rapporto processuale insorto tra i B. e T.C.G. – da cui era derivata un’altra causa, riguardo alla quale la Corte d’appello di Milano aveva emesso sentenza del 23 marzo 2011 n. 731, oggetto di un – ovviamente altro – ricorso ex art. 360 c.p.c. dei B., e la sentenza qui impugnata, nella quale è stato davvero riversato il contenuto dell’altra pronuncia, come dimostrano, già fin dalle prime righe, sia il riferimento, come resistente, a tale T.C., sia l’indicazione della sentenza d’appello impugnata come emessa il 23 marzo 2011 anzichè il 10 ottobre 2012 sia, passando alla parte strettamente motivazionale della pronuncia, il completamente omesso esame dei primi due motivi del ricorso proposto dai B. contro la sentenza 10 ottobre 2012 n. 3070 della Corte d’appello di Milano relativi a pretesa omessa pronuncia quanto all’identificazione del contratto d’affitto fatto valere quale causa petendi della domanda dalla G. nella sua qualità di procuratrice della Ba., indicando invece il primo motivo come denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1346,1353,1354,1362,1363 e 1418 c.c., motivo che la sentenza qui impugnata ritiene infondato per dedurne poi la inammissibilità per difetto di interesse di quelli che sarebbero i motivi successivi: ragionamento del tutto eccentrico rispetto a quello che era realmente il thema decidendum, in quanto riguardante la clausola di un determinato contratto laddove non si risolveva la prioritaria questione della sussistenza di decisione sulla identificazione del contratto applicabile.

Sotto il profilo rescindente, dunque, il ricorso merita senza alcun dubbio accoglimento, dovendosi pertanto revocare la sentenza impugnata.

4. Deve pertanto esaminarsi, a questo punto, il profilo rescissorio. Il primo motivo dell’originario ricorso avverso la sentenza di secondo grado n. 3070/2012 emessa dalla corte ambrosiana, come più sopra si è illustrato, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omesso esame di fatto discusso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo, la censura gode di autosufficienza, rimarcando con adeguata specificità che la G. nell’atto introduttivo di primo grado aveva aver rapportato al petitum il contratto d’affitto stipulato il (OMISSIS) e poi più volte rinnovato, laddove il giudice di prime cure aveva invece posto a base della sua decisione un contratto successivo, risalente al (OMISSIS). Logicamente i B. avevano posto ciò come prima eccezione a fronte dell’avversa pretesa: se la G. chiedeva il rilascio del fondo sulla base di un contratto venuto meno (quello del (OMISSIS)) perchè sostituito da un altro contratto (quello del (OMISSIS)), la sua domanda non sarebbe stata sorretta da un titolo vigente. Si sono poste ictu oculi su un piano di posteriore rilevanza rispetto a questa preliminare e assorbente eccezione le ulteriori difese che i B. hanno fondato sul contratto del (OMISSIS).

Se, allora, come i B. avevano addotto, l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale si fosse fondato proprio sul contratto del (OMISSIS) (il suo tenore in tal senso non potendo ovviamente venire neutralizzato dalla mera produzione documentale, fra l’altro, anche del contratto del (OMISSIS)) il Tribunale, che risulta aver effettivamente posto a base della condanna al rilascio il contratto del (OMISSIS), avrebbe errato, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e questo, in coerenza con la prospettazione difensiva fin dall’inizio adottata, è stato proprio oggetto di censura nel primo motivo dell’atto d’appello proposto dai B., come questi, con costante conformità, hanno poi rappresentato nel motivo ora in esame, non trascurando l’insito risvolto dell’omessa pronuncia.

Nelle pagg. 6s. dell’atto d’appello, in conferma di quanto addotto appunto nel motivo in esame, illustrando la prima censura del gravame i B. lamentavano che “i Giudici di merito…hanno inammissibilmente svuotato gli elementi costitutivi della domanda… tenuto presente che la causa petendi concerneva un contratto di affitto stipulato in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, in relazione al quale era stata intimata disdetta in data (OMISSIS), mentre il petitum della domanda avversaria riguardava la cessazione del contratto d’affitto – per una certa data (il (OMISSIS)) – ed il rilascio”; e, nella successiva pag. 8, tale primo motivo d’appello tirava le fila sostenendo che la sentenza di primo grado aveva svolto un accertamento “oltre i limiti della domanda (accertando una causa pere di (sic) del tutto diversa da quella prospettata dalla Ba.Be.)”. E’ chiaro – vista anche la parola “causa”, non coinvolta nell’evidente errore materiale – che il sintagma “una causa pere di” manifesta l’intenzione degli appellanti di riferirsi in realtà a “una causa petendi”, pur incorrendo in un lapsus calami. E d’altronde ciò discende logicamente dal complessivo argomento, che investe pure il petitum proprio perchè ne verrebbe, secondo gli appellanti, sostituito il fatto costitutivo causa petendi, in rapporto al quale, ovviamente, deve discendere il contenuto del petitum stesso.

Il primo motivo d’appello, in conclusione, lamentava omessa pronuncia sulla causa petendi cioè sull’eccezione, proposta sin dalle prime difese, che avesse la G. fondato la domanda in primo grado sul contratto del (OMISSIS) e sull’averla invece accolta il Tribunale sulla base di un altro contratto, del (OMISSIS) – desumendone un correlato errore di diritto attinente al petitum. E la corte territoriale, al contrario, anzichè esaminare la doglianza da cui il motivo prendeva le mosse, ovvero l’addotta sostituzione da parte del primo giudice della causa petendi, l’ha pretermessa in toto, vagliando il primo motivo del gravame soltanto in ordine al petitum e così, a ben guardare, svuotando del suo effettivo contenuto la censura.

La fondatezza conseguente del correlato primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza d’appello conduce, assorbiti gli ulteriori motivi, alla cassazione della sentenza suddetta, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 24996/2014 di questa Suprema Corte, accoglie il primo motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello, assorbiti gli altri, cassa la sentenza d’appello con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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