Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25173 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13869/2019 r.g. proposto da:

L.M.A.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Vittorio Sannoner, con cui elettivamente domicilia in

Foggia, Via A. da Zara n. 3, presso lo studio del predetto avvocato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

15.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da L.M.A.O., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato:

i) di essere nato in Nigeria e di aver vissuto a Lagos; di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine perchè perseguitato dalla setta degli (OMISSIS), di cui faceva parte suo padre e del quale avrebbe dovuto prendere il posto.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè, comunque, O. non aveva allegato fatti di persecuzione riconducibili nell’alveo applicativo della richiamata normativa protettiva; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva allegato nè dimostrato una sua condizione di vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 15.3.2019, è stato impugnato da L.M.A.O. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Il secondo mezzo deduce la omessa valorizzazione di prove e riscontri in ordine all’accertamento del rischio paese, in relazione al quale il tribunale avrebbe svolto valutazioni generiche, senza neanche indicare le fonti di conoscenza internazionale consultate.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, sempre in relazione alla richiesta protezione sussidiaria.

4. Il quarto mezzo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Già il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

La censura mossa dal ricorrente non coglie, invero, le rationes decidendi del la motivazione impugnata che, in relazione al profilo del diniego del richiesto status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, fonda la decisione di rigetto delle relative domande su uno scrutinio negativo del racconto del richiedente e sull’assenza dei presupposti applicativi dell’invocata disciplina protettiva, ragioni che non sono state impugnate dal ricorrente che, invece, ha centrato i motivi di doglianza sulla questione – del tutto irrilevante, stante le sopra indicate rationes – del mancato approfondimento istruttorio della situazione-paese da parte dei giudici del merito attraverso i poteri di intervento officioso.

5.2 I secondo e terzo motivo, articolati in riferimento al diniego della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati anch’essi inammissibili, perchè volti a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative, per accreditare un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria (Lagos), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione in modo adeguato e scevro da criticità argomentative.

5.4 Il quarto mezzo, declinato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria, è anch’esso inammissibile.

5.4.1 Sul punto giova ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

5.4.2 Ciò posto, va subito osservato come il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, oggi, un nuovo scrutinio da parte di questa Corte di legittimità, in riferimento alle valutazioni di merito sottese alla decisione di rigetto della richiesta protezione umanitaria, veicolando, peraltro, tale richiesta attraverso generiche osservazioni sulla condizione del suo paese di provenienza.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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