Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25173 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25173 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 4754/08 proposto da:
Liebert Brigitte e Zanella Liviana, elettivamente
domiciliate in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, presso
lo Studio dell’Avv. Claudio Lucchi, rappresentate e
difese dagli Avv.ti Mimi Roberto De Rose e Margherita
Albani, giusta delega notarile;
– ricorrenti

z95
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrente contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato avverso la sentenza n. 126/07/06 della Commissione

dicembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Margherita Albani, per le ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 126/07/06, depositata il 27
dicembre 2006, la Commissione Regionale Tributaria
delle Marche, accolto l’appello dell’Ufficio, in
riforma della decisione n. 66/04/04 della Commissione
Tributaria Provinciale di Ancona, respingeva il ricorso
proposto dalle contribuenti Liebert Brigitte e Zanella
Viviana, eredi di Zanella Romano, avverso il diniego di
rimborso di £. 36.285.000 presentate il 24 aprile 2001
in relazione all’imposta principale di successione

2

Tributaria Regionale delle Marche, depositata il 27

liquidata e pagata nella misura di £. 42.433.330 nel
1998.
La CTR, in modo assorbente, giudicava che fosse fondata
l’eccezione dell’Ufficio per cui in mancanza
d’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta
principale doveva ritenersi il “rapporto ormai

Contro la sentenza della CTR,

le contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si
costituiva.
Entrambe le parti costituite si avvalevano della
facoltà di depositare memoria.
Diritto

1. A’

sensi dell’art. 57, comma l, d.lgs. 30 luglio

1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle
Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
perduto la legittimazione a stare in giudizio con
decorrenza dal l gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
Cass. n.

9004 del 2007). Consegue, pertanto,

la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto
riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
2. Col primo motivo, la sentenza veniva censurata a’
sensi

dell’art.

deducendosi,

in

360,

comma

rubrica,

l,

n.

“violazione

3,
e/o

c.p.c.,
falsa

applicazione dell’art. 42 d.lgs. 31 ottobre 1990, n.

3

esaurito”.

346″,

poiché,

ad avviso delle contribuenti,

la

disposizione in parola non subordina il rimborso
all’annullamento dell’avviso di liquidazione, cosicché
la CTR aveva errato nel negare il diritto al rimborso
per causa la mancanza d’impugnazione dell’avviso di
liquidazione. Il quesito era: “se l’impugnazione
dell’atto di liquidazione dell’imposta sia
sine qua non» per la richiesta di rimborso”.

3. Col secondo motivo, la sentenza veniva censurata a’
sensi

dell’art.

deducendosi,

in

360,

comma

rubrica,

l,

n.

“violazione

3,

c.p.c.,

e/o

falsa

applicazione degli artt. 37 e 27, comma 3, d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346”, perché, secondo le contribuenti,
atteso che

sulla

scorta delle disposizioni

in

esponente, l’Ufficio poteva riliquidare l’imposta di
successione, erroneamente la CTR aveva giudicato
esaurito il rapporto tributario a cagione della mancata
impugnazione dell’avviso di liquidazione. Il quesito
era: “se con il pagamento dell’imposta risultante
dall’avviso di liquidazione il rapporto fiscale,
relativo all’imposta medesima, debba ritenersi esaurito
e quindi insuscettibile di riesame e di modifiche”.
44. I motivi, che per la loro stretta connessione
debbono esser esaminati congiuntamente, sono infondati.
In effetti, come risulta dalla narrativa dell’impugnata
sentenza, l’imposta di successione dedotta in lite è
quella principale liquidata in base alla dichiarazione
delle contribuenti a’ sensi dell’art. 27 e 33 d.lgs. n.
346

cit.

Cosicché,

in

mancanza

d’impugnazione

«condicio

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Al SENSI
N. 131 TAb. LL.
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dell’avviso di liquidazione notificato nel 1998,

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che
l -FERITRIBUTAI”

tra gli atti impugnabili a mente dell’art. 19 d.lgs. 31
dicembre 1992,

n.

546,

l’imposta principale ivi

liquidata è divenuta definitiva. E, per di qui,
l’ulteriore illazione per cui non può esservi diritto
al rimborso rispetto ad un’imposta definitivamente

Il terzo motivo, attinente al merito del diritto al
rimborso, è rimasto assorbito.
é. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo solo a favore della costituita
Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate; condanna le ricorrenti, in solido tra
loro, a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese
processuali, liquidate in 4.000,00 a titolo di
compenso, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 ottobre 2013

accertata.

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