Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25172 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26720/2006 proposto da:

V.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso l’avvocato TROVATO Concetta M.

Rita, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MORI

GIANNI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI SUBALPINE S.A.S. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA APUANIA 12 – scala C, presso l’avvocato LUZI MAURIZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARBERA Roberto, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1341/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CONCETTA TROVATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Costruzioni Subalpine, con citazione del 17 marzo 1994, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Torino con il quale le era stato ingiunto il pagamento di L. 53.779.545 in favore dell’ingegner V.C. a titolo di compenso per prestazioni professionali. Il V. aveva allegato di avere svolto in favore della sas progetti di massima, e quindi il progetto esecutivo, relativi alla ristrutturazione di un immobile in (OMISSIS).

La società Subalpine osservava che i progetti in questione erano stati affidati all’ingegner V. dalle signore B.R. e M., dalle quali essa, successivamente, aveva acquistato l’immobile. Precisava pure che all’atto dell’acquisto i progetti erano stati già eseguiti e presentati presso il comune di (OMISSIS), per la pratica di autorizzazione edilizia. Riconosceva invece di avere conferito al predetto tecnico l’incarico per l’esecuzione dei calcoli per il cemento armato relativi ad alcune parti dell’immobilità da strutturare ma che tale incarico era stato inesattamente svolto dal convenuto, cosicchè era stato revocato con lettera raccomandata del 9 ottobre 1993. Riconosceva pertanto che il corrispettivo dovuto all’attore ere per le prestazioni effettivamente da essa società commesse e quindi eseguite, ammontava a L. 3.478.200, che offriva di versare a saldo di ogni suo dare.

Il Tribunale rigettava l’opposizione della società confermando il decreto opposto. Condannava l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Proponeva appello la società Costruzioni Subalpine e la Corte di Torino lo accoglieva revocando il decreto ingiuntivo,e dichiarando che il credito dell’ingegner V. ammontava ad Euro 1796,34, somma peraltro già versata. Compensava interamente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Per quel che rileva in questa sede di legittimità il giudice di appello rilevava che la sentenza impugnata si basava sulla pattuizione contenuta nella scrittura preliminare di vendita tra le sorelle B. ed il geometra A., organo della società Subalpine, quest’ultimo anche per persona da nominare. A tale contrattazione dunque era rimasto estraneo l’ingegner V. e pertanto l’obbligo assunto in quella sede dall’ A., di prendersi in carico tutte le spese relative a progetti e pratiche riguardante l’immobile in questione, non riverberava alcun effetto nei confronti del predetto terzo. Osservava quindi che l’ingegnere non aveva allegato alcun altra prova del vantato diritto se non per l’appunto quella, pretesa, costituita dalla pattuizione suddetta, alla quale egli non aveva partecipato. Nè aveva mai nemmeno allegato che la società gli avesse conferito in altro modo l’incarico delle prestazioni professionali contestate. Tanto più che la prova testimoniale espletata aveva fatto emergere che ai testi risultava che il V. era stato incaricato dal geometra A. di eseguire i calcoli del cemento armato. Escluso dunque ogni incarico da parte della società nei confronti del predetto tecnico, ed altresì, per le ragioni dette, ogni rilievo della pattuizione menzionata nello stesso senso, la domanda azionata con il decreto ingiuntivo doveva essere accolta nei limiti della già versata somma di L. 3.478.200, riconosciuta come dovuta dalla società Costruzioni Subalpine.

Contro questa sentenza ricorrere per cassazione con atto articolato su quattro motivi l’ingegnere V.C.. Resiste con controricorso la sas Costruzioni Subalpine. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso il V. lamenta la motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al punto decisivo costituito dall’affidamento dell’incarico professionale. Sostiene che se è incontestabile che l’ingegnere non partecipò all’accordo a suo tempo concluso fra le venditrici del terreno ed il geometra A. emergerebbe tuttavia dagli atti, malamente interpretati dal giudice di merito di secondo grado, che in realtà l’incarico stesso, all’atto della vendita del terreno venne confermato dal geometra A. e dunque come tale venne espletato in favore del soggetto risultato definitivamente acquirente dell’immobile.

1.a. Osserva il collegio anche al di là di qualche aspetto di novità della censura, per il modo con cui è formulata, essa tuttavia nel suo complesso si riferisce all’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito. Questi infatti ha accertato non solo l’estraneità del V. alla pattuizione di cui si tratta, ma anche l’inesistenza di alcuna prova in ordine ad un incarico successivamente conferito dalla società. La motivazione adottata non fa emergere alcuna contraddizione ma è invece pienamente idonea a sostenere la conclusione.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al punto della determinazione del compenso del professionista, da commisurarsi, a suo avviso, all’importanza delle opere. Sostiene infatti che la corte di merito non ha considerato che la società Costruzioni, dal 27 gennaio 1990 al 9 ottobre 1993, ha utilizzato interamente gli elaborati progettuali e le prestazioni tutte fornite dell’ingegnere V..

2. Osserva il collegio che il motivo, che rappresenta in parte una ripetizione, e per il resto lo sviluppo del primo, ancora una volta tende a riesaminare i fatti che invece sono stati accertati con motivazione assolutamente chiara dal giudice di secondo grado. Il quale ha rilevato, giova ripetere, l’inesistenza di qualunque circostanza di fatto capace di far individuare un affidamento delle prestazioni in questione al ricorrente da parte della società. Da tale premessa la corte di merito fatto discendere il diritto del V. al solo compenso per quelle opere successive alla progettazione, quali, fra queste, il calcolo del cemento armato.

Dunque non si è trattato di una sottovalutazione di questo parziale e successivo incarico, bensì di una definizione del suo contenuto, in base alla ricostruzione dei fatti che al giudice di merito spettava di compiere.

Il motivo è pertanto anch’esso inammissibile analogamente al primo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione all’art. 2041 cod. civ., per il mancato riconoscimento in favore di esso professionista di un equo indennizzo a fronte di una situazione di arricchimento senza causa da parte della costruzioni subalpine.

Il ricorrente, sul presupposto della provata prestazione sua professionale identica a quella identificata nell’accordo tra le venditrici del terreno e il geometra A., afferma che comunque gli sarebbe spettato l’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ..

3.a. Osserva il collegio che il ricorrente dimentica che la prova relativa al compimento da parte sua delle prestazioni professionali di cui si tratta non è stata fornita, nel motivato accertamento del giudice del merito, e pretendere che essa sia stata invece fornita implica, ancora una volta, l’obbiettivo di una ricostruzione dei fatti che in questa sede è non può essere raggiunto. Il motivo dunque è anch’esso inammissibile.

4. La trattazione del quarto motivo che lamenta la compensazione delle spese del giudizio di merito in conseguenza dei denunciati pretesi errori di motivazione di diritto,è assorbita dalla l’inammissibilità dei motivi che precedono.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2000,00 per onorari, oltre che ad Euro 200,00 per sborsi ed infine alla spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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