Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25172 del 08/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25172 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 08/11/2013
SENTENZA
sul ricorso n. 4605/08 proposto da:
Roberta Alberta Innocenti, Marisa Zinanni e RO.BI .
S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore
Roberta Alberta Innocenti, elettivamente domiciliate in
Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo Studio dell’Avv.
Giuseppe Agosta che le rappresenta e difende, giusta
delega in calce al ricorso ;
– ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende gpe
t.4
legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 12/06/03 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 28
marzo 2003;
udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 12/06/03, depositata il 28
marzo 2003, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 7/10/2001 della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze, respingeva il
ricorso delle contribuenti Innocenti Roberta Alberta,
Zinanni Marisa e RO.BI S.r.l. in liquidazione, avverso
l’avviso di liquidazione n. 931V005190 col quale
venivano recuperate maggiori imposte di registro e
INVIM, relativamente alla compravendita di un immobile
registrata il 29 settembre 1993.
Secondo la CTR, difatti, l’Ufficio non era affatto
incorso nella decadenza prevista all’art. 76, comma l
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
bis, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; norma che, per la
CTR, poteva trovar applicazione solo in ipotesi di
accertamento d’imposta principale; laddove, invece, nel
caso di specie, trattavasi piuttosto d’imposta
complementare, dovuta a seguito di determinazione da
parte dell’UTE della maggior rendita rispetto a quella
valutazione cosiddetta automatica ex art. 52, coma 4,
d.p.r. n. 131 del 1986.
Contro la sentenza della CTR,
le contribuenti
proponevano ricorso per cassazione notificato nel
febbraio del 2008 e affidato a due mezzi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso,
preliminarmente eccependo l’inammissibilità
dell’impugnazione ex adverso.
Diritto
1.
Col primo mezzo le contribuenti deducevano “In via
pregiudiziale – Nullità della notifica nei confronti
delle esponenti del gravame proposto dall’Ufficio
tributario avverso la sentenza della CTP di Firenze per
violazione degli artt.
17 e 49 d.lgs. 546/92”; questo
perché, così le contribuenti, la notifica dell’appello
proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di
Firenze era stata fatta al loro difensore presso il
quale non era stato però eletto domicilio e per di qui
la conseguente eccezione d’inesistenza della notifica e
la derivata insanabile invalidità della sentenza della
CTR qui impugnata.
3
dichiarata dai contribuenti quando avevano chiesto la
ESENTE DA ZECIS7:.:1,7.10NE
AI SENSI LY:TA.
– N. 5
N. 131
MATERIA ríZi’LLITARIA
Il
motivo
è
autosufficienza,
inammissibile
per
difetto
di
non spiegando se i contribuenti
avessero o no notificato la sentenza della CTP di
Firenze, poiché le due fattispecie comportano una
diversa disciplina a’ sensi dell’art. 330, coma l,
c.p.c., quest’ultimo nella versione applicabile
ciò che, pertanto, impedisce a questa Corte
qualsiasi sicuro esercizio nomofilattico.
2.
Assorbito il secondo motivo, atteso il formale
passaggio
in
giudicato
ex
art.
324
c.p.c.
dell’impugnata sentenza, questa difatti depositata il
28 marzo 2003 e oggetto di tardivo ricorso per
cassazione soltanto notificato nel 2008.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le
ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare
all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, queste
liquidate in 2.000,00 a titolo di compenso, oltre a
spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLEWA
temporis;
ratione