Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25172 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20397/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

G.A., quale titolare della ditta individuale A. TRICOT

WORKSHOP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 6,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA RIGOBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/08/2013 R.G.N. 371/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato NICOLA RIGOBELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 agosto 2013, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto G.A. non obbligata, alla stregua del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, al versamento dei contributi omessi dal datore di lavoro, Z.L., per i lavoratori impiegati nel periodo 2004-2006, sul presupposto dell’inapplicabilità al subfornitore della disciplina sulla responsabilità solidale del committente.

2. La Corte di merito, premessa la stipulazione di contratti di subfornitura ex lege n. 192 del 1998, riteneva che, per avere il legislatore dettato un’autonoma disciplina per la subfornitura, a detto contratto non si estendesse la disciplina sulla responsabilità solidale del committente per l’evidente differenza tra figure contrattuali e per l’inapplicabilità, in via analogica, della disciplina derogatoria prevista dalla L. n. 276 del 2003.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, G.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, anche nel testo introdotto dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2 e dell’art. 1655 c.c., l’ente previdenziale assume che l’ambito di applicazione del citato D.Lgs. n. 276, art. 29, si debba estendere a tutte le situazioni in cui i lavoratori, pur assunti e alle dipendenze di un dato datore di lavoro, prestano la propria attività in favore di altro datore di lavoro, la cui qualifica di imprenditore rileva, peraltro, solo dal 26 ottobre 2004, alla stregua del comma 3-ter aggiunto alla predetta disposizione.

5. Il ricorso è da accogliere tenuto conto della pronuncia del Giudice delle leggi intervenuta in materia (v. Corte Cost. n. 254 del 2017).

6. La L. 18 giugno 1998, n. 192 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive) risponde ad una funzione regolativa dell’integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi” forniti dall’impresa medesima”.

7. Sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c., secondo un primo orientamento della dottrina vi sarebbe un rapporto di species a genus, nel senso che la subfornitura non altro costituirebbe che un “sottotipo”, se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto.

8. Secondo altro indirizzo interpretativo vi sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza e proprio la “dipendenza tecnologica”, presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto, che comporta, invece, un’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente.

9. Anche la giurisprudenza di legittimità, come dato atto dal Giudice delle leggi, ha sinora seguito orientamenti non univoci.

10. Cass. n. 14431 del 2008 ha affermato che il rapporto di subfornitura, enucleato al fine di dare adeguata tutela, a fronte di abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica rispetto ad altre, riguarda il fenomeno meramente economico della cosiddetta integrazione verticale fra imprese, ma “è riferibile ad una molteplicità di figure negoziali; a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, (quindi, anche) dell’appalto d’opera o di servizi ecc.”.

11. In altra occasione, in cui veniva in rilievo la figura dell'”abuso di dipendenza economica” di cui alla L. n. 192 del 1998, art. 9, la motivazione della decisione (Cass., Sez. U. n. 24906 del 2011) lascia presupporre l’attribuzione di una portata estensiva dello schema di tutela apprestato per la subfornitura.

12. Altra più recente pronuncia (Cass. n. 18186 del 2014) ha attribuito connotati di specificità al contratto di subfornitura, come forma “non paritetica” di cooperazione imprenditoriale, “nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato (…) anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione”, in quanto “l’inserimento del subfornitore – sebbene in forza di un’opzione organizzativa di esternalizzazione – in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente (…) non può non implicare l’assoggettamento della prestazione di subfornitura all’osservanza di più o meno penetranti (a seconda della natura della lavorazione e del prodotto) direttive tecniche del committente. Quelle stesse direttive tecniche che questi avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all’interno della propria organizzazione l’intero ciclo di produzione”.

13. Pur nella riferita duplicità di opzioni interpretative il Giudice delle leggi ha ritenuto l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituire il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come “sottotipo” dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; inoltre, anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, ha ritenuto tale premessa interpretativa non preclusiva della applicazione, in via analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore dei dipendenti del subfornitore.

14. Nondimeno la Corte costituzionale, all’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), ha replicato che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.

15. La stessa ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

16. Non ultimo il rilievo, del pari messo a fuoco dalla Consulta, che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.

17. In conclusione, all’interpretazione costituzionalmente adeguata delle richiamate disposizioni, nel senso della responsabilità solidale del committente anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, non si è attenuta, nella specie, la Corte territoriale.

18. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame alla luce di quanto sin qui affermato.

19. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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