Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25171 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7972/2006 proposto da:

D.S.F. (C.F. (OMISSIS)), D.S.

R.E. (C.F. (OMISSIS)), P.I. (C.F.

(OMISSIS)), D.S.C. (C.F.

(OMISSIS)), tutti nella qualità di eredi di D.S.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PIRAMIDE CESTIA

1, presso l’avvocato GRASSO ALFIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PATTI Giovanni Rosario, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI,

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 296/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il 13 luglio 1992 D.S.V. chiese al Tribunale di Trapani di disporre il trasferimento a suo favore della proprietà dell’appartamento da lui riscattato con il pagamento integrale del prezzo; in via subordinata, di dichiarare trasferito il predetto immobile e in via ulteriormente subordinata di ordinare ai convenuti di procedere al trasferimento dell’immobile in suo favore. L’I.A.C.P. di Trapani resistette alla domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione e la legittimazione della Regione Siciliana, mentre la regione rimase contumace.

Il tribunale respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’I.A.C.P., trattandosi del successore dell’E.S.C.A.L. con il quale era stato stipulato il preliminare di vendita, e trasferì la proprietà dell’appartamento all’attore, compensando le spese tra l’attore e la regione.

2. L’I.A.C.P. propose appello e, mentre la regione rimaneva contumace, si costituirono gli eredi del D.S., concludendo per il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 16 marzo 2005, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda attrice, e condannò gli appellati alle spese. La corte territoriale ritenne che legittimata passivamente all’azione fosse la regione, essendo stato l’immobile, già dell’E.S.C.A.L., trasferito nel suo patrimonio con la L.R. 22 aprile 1968, n. 6, art. 1, ed essendone l’I.A.C.P. semplice detentore. La corte osservò poi che la domanda, formulata in primo grado nei confronti della regione non era stata riproposta in appello, e doveva intendersi abbandonata a norma dell’art. 346 c.p.c..

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i soccombenti, con atto notificato il 9-10 marzo 2006, per due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

4. Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per violazione delle norme regionali siciliane contenute nella L. 21 aprile 1953, n. 30, art. 15, L. 22 aprile 1968, n. 8, art. 1, L. 12 maggio 1975, n. 21, art. 7, L. 28 maggio 1979, n. 121, art. 1, e degli artt. 100 e 346 c.p.c.. Si sostiene che l’istituto aveva, per legge, la gestione delle case già appartenute all’E.S.C.A.L., e che ciò giustificherebbe la sua legittimazione passiva al giudizio instaurato dall’assegnatario per il trasferimento della proprietà dell’alloggio, analogamente a quanto statuito da questa corte con riferimento alle case popolari gestite dagli I.A.C.P., pur dopo il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in tema di assegnazione, D.P.R. n. 616 del 1977, ex art. 95; che alla Regione Siciliana competeva la concorrente legittimazione in quanto proprietaria (diversamente, si aggiunge, che nella richiamata sentenza di questa corte); che le domande originarie erano rivolte indistintamente e cumulativamente a entrambi i convenuti I.A.C.P. e Regione Siciliana; che cumulativamente e senza distinzioni la domanda era stata accolta dal giudice di prime cure; che pertanto la parte, interamente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di riproporre alcuna domanda, non essendovi domande che non fossero state accolte.

4.1. Il motivo di ricorso mescola indistintamente due questioni del tutto eterogenee, la prima delle quali verte sulla legittimazione passiva dell’I.A.C.P. alla domanda di trasferimento dell’immobile di proprietà della Regione Siciliana, mentre l’altra verte sulla falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in una fattispecie nella quale non v’era stata in primo grado alcuna soccombenza.

4.2. Sul primo punto si osserva che il precedente di questa corte 23 giugno 1995 n. 7085, richiamato nel ricorso, non è pertinente alla fattispecie di causa. In quel caso si è soltanto escluso che il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative circa l’assegnazione degli immobili di proprietà degli I.A.C.P., che ne avevano conservato (oltre alla proprietà) la gestione, non ha privato tali enti della legittimazione a resistere giudizialmente alla domanda dell’assegnatario di trasferimento in proprietà dell’immobile. Nel caso presente, che non è regolato dal decreto n. 616 del 1977, bensì dalla legislazione della Regione Siciliana, cronologicamente anteriore, la Regione Siciliana è legittimata passivamente per essere proprietaria degli immobili oggetto del trasferimento; questo è richiesto per l’anticipato riscatto dell’immobile, già avvenuto in esecuzione di un contratto stipulato con l’ESCAL; e in tale rapporto contrattuale la stessa regione è subentrata, a seguito dell’estinzione dell’ente, in forza della L.R. 22 aprile 1968, n. 8, art. 1, comma 3. Nè le residue competenze di mera gestione dell’I.A.C.P. potevano interferire con il presente giudizio, tenuto conto della L.R. 12 maggio 1975, n. 21, art. 7 cpv., che dispone specificamente la competenza dell’assessorato regionale delle finanze a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso E.S.C.A.L.. La decisione della corte territoriale su questo punto è, pertanto, conforme a diritto.

4.3. Quanto alla seconda questione, il motivo è formulato in modo insufficiente. La decisione impugnata suppone necessariamente che la domanda dell’attore fosse stata accolta, in primo grado, esclusivamente nei confronti dell’I.A.C.P., e formalmente non si espone a una censura di falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., perchè l’unica domanda proposta nei confronti di due soggetti diversi, se accolta solo nei confronti di uno, comporta la soccombenza nei confronti dell’altro, e la necessità di riproporre la domanda in appello per evitarne l’abbandono. L’errore del giudice di merito, se vi è stato, non è stato un errore di diritto sull’inter-pretazione e sull’applicazione dell’art. 346 c.p.c., bensì un errore nell’interpretazione della sentenza di primo grado:

errore in tali termini non denunciato con il ricorso, e che avrebbe postulato, per il principio di autosufficienza, la testuale riproduzione in ricorso dei passi pertinenti della motivazione e del dispositivo della sentenza del tribunale di Trapani. L’omissione di tali adempimenti preclude a questa corte ogni ulteriore accertamento, funzionale a una diversa interpretazione della sentenza medesima.

5. Il secondo motivo, inammissibile perchè non contiene doglianze in ordine alla correttezza del regolamento delle spese, facendo invece derivare un regolamento diverso dall’accoglimento del primo motivo, è assorbito dal rigetto di questo.

6. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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