Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25171 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4314/2019 r.g. proposto da:

A.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Loredana Liso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica del difensore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

31.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da A.P., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato in Camerun, di essere originario della città di (OMISSIS) e di essersi poi trasferito a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine dopo aver gravemente ferito a colpi di machete un vicino di casa che aveva violentato e picchiato sua madre, temendo la reazione del figlio di questi, colonnello della gendarmeria del Camerun, il quale lo aveva minacciato di morte.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, inverosimile e contraddittorio, ed anche perchè, qualora la vicenda fosse stata ritenuta credibile, il richiedente doveva considerarsi colpevole di un grave reato in danno del padre del suo persecutore, ricorrendo così la causa di esclusione dell’invocata tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Camerun collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè non aveva provato una sua condizione di vulnerabilità soggettiva.

2. Il decreto, pubblicato il 31.12.2018, è stato impugnato da A.P. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta la mancata valutazione della circostanza che il pericolo di danno grave, allegato ai sensi del predetto art. 14, potesse provenire anche da un agente di danno privato e non statuale.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, ed infine del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile perchè non censura la principale ragione di rigetto delle domande di protezione internazionale, costituita dalla complessiva inattendibilità del racconto del richiedente e, dall’altro, la mancata allegazione di fatti riconducibili nel paradigma applicativo dell’invocata disciplina protettiva, e cioè di atti di persecuzione ovvero di fatti in danno, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

3.1.1 Ma anche il secondo profilo di censura, articolato – nel primo motivo in relazione alla questione dell’agente di danno privato, è inammissibile in ragione della sua genericità di allegazione.

3.1.2 Sul punto, giova ricordare che, sempre in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); tuttavia, va anche aggiunto come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia in alcun modo allegato di aver richiesto inutilmente la protezione statuale in relazione al pericolo di danno sopra descritto, così destinando la relativa doglianza a sicuro insuccesso.

3.2 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, e ciò per le medesime ragioni già sopra esplicate in riferimento al primo motivo, posto che, al solito, il ricorrente non intercetta la ratio principale posta a sostegno della decisione di diniego della richiesta protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del ricorrente e perchè, anche in tal caso, le doglianze sollevate in merito al cd. agente di danno privato risultano formulate in modo generico e dunque irricevibili, non avendo specificato la eventuale richiesta di protezione avanzate alle autorità statuali camerunensi.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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