Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25170 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.24/10/2017),  n. 25170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18299-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2013, e la sentenza del TRIBUNALE di LANCIANO n.

645/2012, del 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 381 del 9/12/2011 con la quale il Tribunale di L’Aquila aveva accolto la domanda proposta da R.P., docente non di ruolo, incaricata di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 che impone la disapplicazione del diritto interno;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza della Corte ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che successivamente alla comunicazione è pervenuto atto di rinuncia al ricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero manifesta la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, intervenuta in assenza di costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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