Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25170 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10931/2019 proposto da:

J.J., difeso dall’avv. Vincenzina Salvatore, che lo

rappresenta, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della I

sezione civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, con decreto depositato in data 28.02.2019, ha rigettato la domanda di J.J., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Pakistan per sottrarsi ad un gruppo armato che lo aveva sequestrato e da cui era riuscito a fuggire, approfittando della disattenzione dei suoi carcerieri).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nella sua zona di provenienza (Delta State nella parte meridionale della Nigeria).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.J. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è tardivamente costituito in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Deduce il ricorrente che il giudice di merito non ha valutato correttamente la complessiva situazione attualmente presente nel paese d’origine ed alla luce di informazioni precise ed aggiornate.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14.

Espone il ricorrente che dovrebbe beneficiare della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità socio-politica del paese di provenienza.

Evidenzia che il giudice di merito ha citato fonti prive del requisito dell’attualità, atteso che quella più recente risale all’anno 2016-2017 e non si è tenuto conto del rapporto Ministero degli Esteri dell’agosto 2018 da cui emerge che nel centro e nel sud del paese, in particolare nel Delta del Niger, sono stati segnalati atti di pirateria ed un’elevata attività criminale rivolta contro espatriati e imprese straniere.

Sussiste, pertanto, in Nigeria una situazione di violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l’intero territorio.

3. I primi due motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come Amnesty International 2017-2018 e Human Rights Watch del 2016-2017 nonchè dal report della Farnesina disponibile sul portale “(OMISSIS)” pubblicato il 7.3.2018, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel Delta State (essendo stato evidenziato che i conflitti, oltre ad essere sporadici erano per lo più legati al controllo dei giacimenti petroliferi presentì sul territorio e circoscritti alla sola area costiera) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Palesemente infondata, peraltro, è la censura secondo cui il Tribunale di Bari avrebbe deciso sulla base di fonti non aggiornate, essendo state citate non solo fonti internazionali del 2016-2017, ma anche del 20172018.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omessa motivazione e nullità del decreto impugnato ex art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente, preliminarmente, si duole che il decreto impugnato è immotivato. Contesta, inoltre, la valutazione di inattendibilità del suo racconto, deducendo di avere, invece, fornito un resoconto preciso, puntuale, articolato e credibile.

Evidenzia che il giudice di merito ha completamente omesso la motivazione del rigetto della domanda di protezione umanitaria e non ha considerato il suo impegno per integrarsi in Italia.

6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, la doglianza secondo cui il decreto impugnato sarebbe privo di motivazione è del tutto generica e comunque infondata, consentendo tale provvedimento di individuare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito.

In particolare, da un attento esame del decreto impugnato emerge che il Tribunale non ha, in realtà, ritenuto inverosimile il racconto del richiedente, quanto il dedotto timore per la propria vita, e quindi la configurabilità del “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). E’ stato, infatti, escluso che gli uomini che avevano sequestrato il ricorrente potessero ancora fargli del male, sul rilievo che il sequestro e la prigionia avevano avuto luogo in un luogo lontano da casa, che era intervenuta la polizia e che attualmente la sua famiglia, pure in assenza di minacce, si era comunque trasferita altrove.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tali precisi rilievi deducendo genericamente la credibilità del suo racconto e non cogliendo quindi la ratio decidendi.

Inoltre, a fronte della precisa affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini del rilascio del permesso umanitario, non è stata allegata la lesione di un diritto assoluto meritevole di protezione o una comprovata situazione specifica denotante la vulnerabilità del soggetto, il ricorrente si è limitato genericamente a dedurre che il Tribunale di Bari avrebbe omesso di valutare le condizioni e le ragioni del suo diritto alla protezione umanitaria, senza correlare le sue deduzioni alla sua condizione personale.

Infine, in ordine alla precisa valutazione in fatto effettuata anche in termini comparativi dal Tribunale con riferimento al percorso d’integrazione in Italia al cospetto del contesto di vita goduto in patria in relazione alla quale è stato evidenziato che nel nostro paese lo stesso non si è mai effettivamente inserito nel circuito lavorativo anche solo per qualche periodo mentre nel paese d’origine svolgeva l’attività di meccanico e viveva la propria famiglia con cui era ancora in contatto – il richiedente ha svolto censure di merito senza contestare quanto affermato dal giudice di merito.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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