Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25170 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25170 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Arcene, in persona del SIndaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli 27, presso l’Avv. Giacomo Mereu che, unitamente all’avv. Massimiliano Battagliola, lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;

ricorrente

Contro
Doneda Renata, Ati Nicoletta, Ati Paolo e Ati Roberto, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Francesco Bassetta, con Studio in Treviglio
(BG), viale C. Battisti 42, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano — Sezione staccata di Brescia), Sez. 64, n. 200/64/09 del 10 novembre 2009, depositata il 25 novembre 2009, notificata il 14 dicembre
2009;
Udita la relazione svelta nella Pubblica Udienza del 3 ottobre 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Mereu, per delega, per la parte ricorrente e l’avv. Filippo
Ungari Trasatti, per delega, per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Oggetto:
lei. Accertamento.
Terreno. Distinto
mappale catastale.
Edificabilità. Pertinenzialità. Prova.

Data pubblicazione: 08/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai
fini ICI per gli anni 1998 e 1999 con i quali il Comune di Arcene recuperava
all’imposizione tre appezzamenti di terreno che, nonostante fossero distinti
ciascuno da un proprio mappale e fossero classificati urbanisticamente come
terreni edificabili, i contribuenti ritenevano costituire un unico corpo pertirecinzione.
La Commissione adita, rigettava l’eccezione preliminare di decadenza dal
potere accertativo, ma accoglieva il ricorso nel merito riconoscendo la pertinenzialità dei terreni in questione. La decisione era confermata in appello,
con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Arcene propone
ricorso per cassazione con due motivi. Resistono i contribuenti con controricorso.
MOTIVAZIONE
Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente
per ragioni di connessione logica, il Comune contesta la ritenuta pertinenzialità dei terreni in questione al fabbricato, anche sotto il profilo dell’onere
della prova, nonché l’attribuita valenza di variazione catastale alla domanda
con la quali i contribuenti, ai fini ISI, avevano chiesto l’attribuzione di una
rendita presunta, indicando le aree de quibus come pertinenziali.
Le censure sono fondate. E’ certamente vero che l’edificabilità di un’area
non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato. Questa Corte ha già
avuto occasione di rilevare, che è possibile la coesistenza, nella stessa porzione immobiliare, di accessorietà ed edificabilità, «non potendosi affermare – che un’area costituente effettiva pertinenza (si consideri, in particolare,
l’area posta “a servizio”) di un fabbricato …, debba ritenersi tassabile solo e
perché edificabile». Sicché «in tema di imposta comunale sugli immobili, va
ribadito che (Cass. nn. 6501 e 6504 del 2005) il “trattamento fiscale” delle
“porzioni immobiliari asservite ad immobile principale … sancito nel paradigma della lett. a)” del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 (trattamento “avente”,
comunque, “natura speciale”) “rende irrilevante il regime di edificabilità,
che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire, (cfr. Cass. n.
19735/2003) e preclude l’ingresso al relativo criterio di tassazione”» (Cass.
n. 22128 del 2010, in motivazione).
Tuttavia, l’esistenza della pertinenzialità di un terreno deve essere “verificata” in base a concreti elementi fattuali (specie quelli catastali, se rafforzativi del “rapporto d’asservimento”) dimostrativi, del necessario ed insostituibile “vincolo funzionale dell’area rispetto al manufatto principale”, in particolare che l’area costituisce “parte integrante del fabbricato in relazione al
2

nenziale al fabbricato del quale costituivano giardino piantumato dotato di

quale era stata corrisposta per intero l’imposta”. Perché possa escludersi
l’autonoma tassazione dell’area, evitando che il contribuente «possa “godere”, nella sostanza, “dell’esenzione attraverso una destinazione pertinenziale” eliminabile solo per sua volontà e senza sacrificio», occorre «considerare
l’insuscettibilità di una “destinazione” del bene ritenuto pertinenziale “diversa senza radicale trasformazione”, benché presa in considerazione specificamente solo ai fini dell’esenzione dall’imposta sull’incremento di valore
degli immobili siti nel territorio dello Stato per decorso del decennio (c.d.
comunque quale criterio – indice di valutazione della rilevanza fiscale di una
specifica pertinenza civile anche ai fini della norma di cui al D.Lgs. n. 504
del 1992, art. 2, comma 1, lett. a): per l’art. 817 cod. civ., infatti, “le cose” si
considerano “pertinenze” di “un’altra cosa” non semplicemente perché poste
a “servizio o ad ornamento” della stessa, ma solo se tale destinazione sia
(soggettivamente ed oggettivamente) “durevole”, ovverosia presenti segni
concreti esteriori dimostrativi della volontà del titolare di imporre a quelle
cose uno degli scopi considerati dalla norma civilistica» (Cass. n. 22128 del
2010, in motivazione, che ricorda anche Cass. nn. 17035 e 19161 del 2004).
Sul punto questa Corte ha altresì precisato che: «in materia fiscale, attesa la
indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale (che grava sul contribuente) deve essere valutata con maggior rigore
rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico»; «se la scelta
pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di
altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione
di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione
in ragione della reale natura del cespite»; «la simulazione (intesa non in senso tecnico negoziale, ma come rappresentazione di una apparenza di fatto)
di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., al fine di ottenere un
risparmio fiscale va … inquadrata nella più ampia categoria dell’abuso di diritto». E, quindi, «perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito … dalla edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente,
lo ius edifìcandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum» (Cass. n. 25127 del 2009).
Peraltro, in una fattispecie analoga a quella qui in esame questa Corte ha affermato: «La rilevanza fiscale del preciso accertamento fattuale – diretto, naturalmente, ad evitare che il contribuente o corrisponda un’imposta non dovuta oppure non corrisponda un imposta dovuta -, all’evidenza, esclude la
stessa ammissibilità (quale quella sottesa alla sentenza impugnata) di qualsivoglia operazione logica di qualificazione come “pertinenza” del fabbrica3

INVIM decennale), se non un elemento costitutivo della fattispecie astratta,

to di qualsiasi area edificabile limitrofa sol perché considerata, od anche
semplicemente utilizzata, dal proprietario del fabbricato a “giardino”: a prescindere dalla insussistenza di una qualche nozione, se non giuridica, almeno tecnico-scientifica di “giardino” sulla cui base operare una qualificazione
corretta (ben potendosi ritener tale anche un’area semplicemente affidata alla vegetazione spontanea del luogo), detto uso, infatti, in carenza di ulteriori
elementi concreti, non depone affatto per la sussistenza di un sicuro e durequindi, la lievitazione del suo valore economico), al “servizio” od
all’ornamento” dell’edificio (come richiede l’art. 817 cod. civ.) né, ancora
e soprattutto, che il valore di quell’area (perché e proprio perché asservita)
sia stato considerato ai fini di determinare quello (catastalmente rilevante)
del fabbricato cui si assume pertenere: cioè, come vuole la norma, che “la
pertinenza” costituisca (fiscalmente) “parte integrante del fabbricato”»
(Cass. n. 22128 del 2010, in motivazione). Alla luce di tali considerazioni tenuto anche conto che l’esistenza di una recinzione del “giardino” non è
“prova oggettiva” di pertinenzialità, essendo opera rimuovibile ad libitum risulta che il giudice a quo non ha fatto buongoverno di siffatti principi e
non abbia correttamente evidenziato i profili probatori (in particolare quelli
facenti carico ai contribuenti) in ordine alla dimostrazione dei sopraindicati
caratteri di una “pertinenza”, che sia costituita aree edificabile non denunciate ai fini ICI unitamente al fabbricato (sua tale necessità v. Cass. n. 13017
del 2012) e che, peraltro, è considerata catastalmente autonoma (senza che
sia mai stata attivata dai contribuenti una corretta ed effettiva procedura per
la variazione catastale) rispetto al fabbricato cui si pretende sia “asservita”.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese
della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
DEPOS;TATO N CANCELLERIA
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2013.

vole asservimento dell’area, nonostante la sua vocazione edificatoria (e,

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