Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25170 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8855-2012 proposto da:

A.G., (c.f. (OMISSIS)), A.B. (c.f. (OMISSIS)),

A.D. (c.f. (OMISSIS)), G.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso

l’avvocato PIO CORTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIVIO ROSSI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

VENETO BANCA S.C.P.A., già denominata VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A.,

quale società incorporante la BANCA POPOLARE DI INTRA SCAPAZ, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso l’avvocato

RAFFAELE CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA COSTANZA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

P.M., SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, SOCIETA’

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., ASSITALIA – LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURATA’

S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL

S.P.A., LLOYD ADRIATICO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1061/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LIVIO ROSSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARIA COSTANZA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo

e rigetto dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – A.G., A.B., G.M. e A.D. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Banca Popolare di Intra Scarl, poi Veneto Banca Scpa, ed hanno chiesto dichiararsi inesistenti, nulli o comunque inefficaci gli acquisti di titoli effettuati per loro conto dalla convenuta per il complessivo importo di 103.326,82, con condanna della medesima banca alla restituzione di tale importo, perchè indebitamente addebitato sul conto corrente, ovvero a titolo risarcitorio.

A fondamento della domanda gli attori hanno sostenuto che le loro firme apposte in calce agli ordini di acquisto erano false.

La Banca Popolare di Intra Scarl ha resistito alla domanda e chiesto e ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio dipendente P.M., quale ipotetico autore della falsificazione delle sottoscrizioni, nonchè i propri assicuratori Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A., Cattolica di Assicurazione Scarl, Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA, Ras Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Milano Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, Lloyd Adriatico SpA, Fondiaria SpA e Fondiaria Sai SpA.

p. 2. – Il Tribunale adito, con sentenza del 24 maggio 2005, ha accolto la domanda attrice, condannando la banca al pagamento, in favore degli attori, della somma richiesta, oltre accessori, mentre ha respinto le domande di garanzia della banca.

p. 3. – Con sentenza del 14 aprile 2011 la Corte d’appello di Milano ha accolto l’impugnazione proposta dalla Banca Popolare di Intra Scarl nei confronti degli originari attori nonchè dei chiamati (eccezion fatta per Fondiaria SpA e Fondiaria Sai SpA), respingendo la domanda attrice e regolando conseguentemente le spese di lite.

Ha ritenuto la Corte d’appello:

-) che il Tribunale avesse ribaltato l’onere della prova della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini di acquisto, giacchè aveva ritenuto decisiva la circostanza che la banca non avesse chiesto, ed anzi si fosse opposta all’espletamento di una consulenza grafica sulle sottoscrizioni in discorso, mentre avrebbe dovuto applicare il principio in forza del quale chi agisce invocando la falsità di un documento rimane assoggettato al relativo onere probatorio, rimanendo inapplicabile la disciplina dettata dagli artt. 214 c.p.c. e ss.;

-) che la consulenza grafica richiesta dagli attori era superflua, dovendo essere comunque disattese le domande attrici sia di ripetizione di indebito che di risarcimento del danno, l’una perchè la banca non era l’accipiens, l’altra perchè gli attori non avevano allegato il danno, ipoteticamente rapportabile al differenziale tra l’importo versato ed il valore dei titoli nella loro disponibilità.

5. – Contro la sentenza A.G., A.B., G.M. e A.D. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Veneto Banca Scpa ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Le altre parti non hanno spiegato attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene cinque motivi erroneamente numerati, giacchè due motivi distinti, alle pagine 14 e 16, sono indicati entrambi col n. 2.

6.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge e più precisamente del dettato di cui agli artt. 215 e 216 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Si sostiene che gli artt. 215 e 216 c.p.c. si riferirebbero non solo alle scritture prodotte in giudizio, ma anche a quelle attribuite ad una delle parti, giacchè il disconoscimento della loro autenticità determinerebbe automaticamente il dovere in capo alla parte che intende avvalersene, come in questo caso la banca, di chiederne la verificazione.

6.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge e più precisamente degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Le norme indicate in rubrica sarebbero state violate dalla Corte di merito per non aver disposto la richiesta consulenza tecnica grafologica sull’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini di acquisto.

6.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge, art. 112 c.p.c. per extrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi sulla domanda di indebito e su quella di risarcimento del danno, avrebbe statuito rispetto ad un petitum ed una causa petendi diversi da quelli dedotti in giudizio, che si fondava sulla nullità degli ordini di acquisto per la falsificazione delle relative sottoscrizioni. Se la Corte d’appello avesse correttamente individuato il petitum e la causa petendi, sarebbe giunta alla conclusione che gli attori non avevano chiesto la restituzione dell’indebito ad un accipiens non legittimato, ma avevano chiesto la rifusione del danno subito in relazione alla mancata disponibilità del proprio conto corrente delle somme tutte che un dipendente dell’istituto di credito, con comportamento infedele, aveva distratto da detto conto ed utilizzate, senza alcun mandato o autorizzazione, per l’acquisto di fondi e titoli che gli attori non avevano alcun interesse a possedere.

p. 6. – Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: “Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Secondo i ricorrenti il danno da loro subito non potrebbe consistere che nella mancata fruizione del denaro di loro proprietà utilizzato illecitamente per l’acquisto di qualcosa di non desiderato.

6. – Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica: “Erronea o insussistente motivazione in ordine alle spese di giustizia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe posto a carico di essi originari attori anche le spese dei terzi chiamati in causa.

7. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

7.1. – Il primo motivo, erroneamente prospettato sotto specie di violazione di legge (errore che non impedisce tuttavia l’esame della censura: Cass. S.U., n. 17931/2013), avendo viceversa i ricorrenti dedotto un ipotetico error in procedendo in ordine al congegno disconoscimento-verificazione della scrittura privata, è infondato.

Questa Corte ha difatti in più occasioni ribatido: “con riguardo ad una scrittura privata, che non sia riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale pertanto non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 c.p.c. e segg., ma può assumere l’iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonchè per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento” (Cass. 18 gennaio 2008, n. 974; Cass. 23 luglio 2014, n. 16777).

Nel caso di specie, dunque, avendo gli attori spiegato la domanda di nullità degli ordini di acquisto perchè recanti sottoscrizioni apocrife, sono rimasti assoggettati al relativo onere probatorio, sicchè correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la relativa prova ricadesse su di loro e non – come aveva invece erroneamente ritenuto il Tribunale – sulla banca convenuta, attraverso il procedimento di verificazione.

p. 7.2. – Il secondo, terzo e quarto motivo, tra loro collegati e dunque suscettibili di simultaneo esame, sono fondati nei termini che seguono.

Gli originari attori, pur sostenendo erroneamente che incombesse sulla banca convenuta l’onere di promuovere il procedimento di verificazione, hanno nondimeno richiesto l’espletamento di una consulenza tecnica grafica volta alla verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini di acquisto menzionati nell’atto introduttivo: ma la Corte d’appello ha disatteso l’istanza con una duplice motivazione, tale secondo il suo ragionamento da implicare in ogni caso – e cioè anche in caso di falsità delle sottoscrizioni – l rigetto della domanda, giacchè, per un verso, la banca non era l’accipiens, dal momento che l’importo oggetto della domanda era stato corrisposto, sia pur per il tramite della banca, al diverso soggetto che aveva loro alienato i titoli (di guisa che, in breve, la banca convenuta, non essendo l’accipiens, non sarebbe stata passivamente legittimata), e, per altro verso, che gli attori non avevano allegato il danno, che non poteva essere parametrato all’intero importo corrisposto, bensì, semmai, al differenziale tra la somma versata ed il valore dei titoli nella loro disponibilità.

Entrambe tali rationes decidendi sono tuttavia errate, essendo scaturite da un evidente cortocircuito logico, il quale si riassume in ciò, che la Corte d’appello ha presupposto la validità degli ordini di acquisto che, invece, gli attori avevano allegato essere falsi e che era sub iudice.

Vale osservare, difatti, che gli attori avevano chiesto nell’originaria citazione: “Dichiarare inesistente, nullo e comunque inefficace l’acquisto dei titoli di cui in premessa, perchè effettuato sulla base di ordini di acquisto riportanti firme false; dichiarare la Banca responsabile nei confronti degli attori ex art. c.c. per il fatto del proprio dipendente e, conseguentemente, condannare la medesima convenuta alla restituzione della complessiva somma di Euro 103.326,82, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, sia perchè indebitamente addebitata sul conto corrente degli attori, sia a titolo risarcitorio”.

A.G., A.B., G.M. e A.D. hanno dunque spiegato la medesima domanda di condanna della banca convenuta al pagamento in loro favore della somma menzionata da due distinti angoli visuali: e come ripetizione di indebito, e come risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c..

Orbene, rispetto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell’accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell’obbligazione (in dottrina si obietta che il principio secondo cui legittimato passivo rispetto alla condictio indebiti è soltanto il soggetto che abbia ricevuto la prestazione che l’attore assume non dovuta potrebbe condividersi soltanto precisando che detto principio vale quando coincidano l’accipiens materiale ed il soggetto in favore del quale si sia verificata l’attribuzione patrimoniale; mentre, mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l’incremento patrimoniale, e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento).

Sicchè, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, neppure ricorrendo una fattispecie tale da indurre ad una eventuale rimeditazione, ossia il caso di una domanda di indebito proposta non già nei confronti di colui che abbia ricevuto il pagamento, bensì di colui che abbia conseguito l’incremento patrimoniale, non v’è dubbio che la domanda di ripetizione di indebito sia stata dagli attori correttamente proposta nei confronti dell’accipiens, ossia del soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, nessun rapporto intercorrendo tra gli attori ed il soggetto al quale detto importo è poi pervenuto, secondo la prospettazione attrice, per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della banca a cagione della condotta del suo preposto P..

Quanto alla domanda risarcitoria, essa si risolve nell’assunto secondo cui gli attori, in ragione della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini di acquisto, non avrebbero mai acquistato i titoli in discorso, con l’ulteriore conseguenza che il pregiudizio allegato si identifica con l’esborso sostenuto in vista di un acquisto non effettuato, a fronte, peraltro, della volontà degli stessi attori di restituire i titoli (v. pag. 18 del ricorso).

Va da sè che la Corte d’appello ha errato nel ritenere in radice infondata la domanda attrice, a prescindere dall’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini a mezzo della chiesta consulenza tecnica d’ufficio.

7.3. – Il quinto motivo è assorbito.

8. – La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello di Milano che procederà al nuovo esame della controversia attenendosi ai principi indicati e provvederà anche sulle spese di questo grado.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, terzo e quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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