Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2517 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 16/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4993 – 2012 R.G. proposto da:

R.S., – c.f. (OMISSIS) – e GARAVENTA s.r.l. – p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Lucia Lucentini ed elettivamente domiciliate

in Roma, alla via Fulcieri Paulucci dè Calboli, n. 44, presso lo

studio dell’avvocato Fabio Viglione;

– ricorrente –

contro

L’OLEANDRO s.r.l. in liquidazione, – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via di Monte Fiore, n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Stefano Gattamelata che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Claudio Sala e all’avvocato Maria Sala la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3564 dei 29.9/28.12.2010 della corte d’appello

di Milano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16

giugno 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Renzo Conzo, per delega dell’avvocato Stefano

Gattamelata, per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. al tribunale di Milano depositato in data 26.5.2000 R.S. e la “Garaventa” s.r.l., proprietarie di beni afferenti ad un complesso immobiliare ubicato in (OMISSIS), esponevano che la s.r.l. “L’Oleandro” le aveva spogliate del possesso del cortile carraio, degli androni comuni, dei ballatoi di accesso comuni, del fabbricato posto sul mappale n. (OMISSIS).

Chiedevano di essere reintegrate nel possesso dei summenzionati beni.

Si costituiva “L’Oleandro” s.r.l.; instava per il rigetto dell’avverso ricorso.

Deduceva che parte ricorrente vantava “una mera servitù di passo attraverso il cortile carraio corrispondente al mappale (OMISSIS); di aver effettuato le opere di messa in sicurezza coinvolgenti il mappale (OMISSIS) su ordine dell’Autorità Giudiziaria; sottolineava la circostanza (…) dell’avvenuta consegna delle chiavi del nuovo cancello a R.; evidenziava la regolarità dei lavori effettuati e l’assenza di danni a terzi” (così sentenza d’appello, pag. 4).

“All’udienza del 28.06.2000 le ricorrenti formulavano la domanda di reintegro nel possesso del bene di cui al mappale n. (OMISSIS)” (così sentenza d’appello, pag. 4).

La resistente “non accettava il contraddittorio sulla domanda (…) in quanto reputata tardiva” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).

Espletata c.t.u., acquisiti i chiarimenti richiesti al consulente, assunte sommarie informazioni testimoniali, “all’udienza del 25.09.2001 R. e Garaventa s.r.l. optavano per l’azione possessoria” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Con ordinanza in data 16.11.2001 il giudice denegava ogni tutela interdittale.

Indi, all’esito della fase a cognizione piena, con sentenza n. 6827/2004 il giudice adito dichiarava e dava atto dell’inesistenza dello spoglio violento e clandestino denunciato dalle ricorrenti, rigettava conseguentemente le domande dalle medesime ricorrenti proposte, poneva a loro carico le spese di c.t.u. e le condannava a rimborsare a controparte le spese di lite.

Interponevano appello R.S. e la “Garaventa” s.r.l..

Resisteva “L’Oleandro” s.r.l..

Espletata nuova c.t.u., con sentenza n. 3564 dei 29.9/28.12.2010 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e condannava le appellanti alle spese del grado.

Evidenziava la corte d’appello che la controversia aveva, siccome le appellanti avevano precisato all’udienza del 25.9.2001, natura possessoria; che, in relazione al cortile, le opere eseguite dall’appellata s.r.l. avevano “privato, solo transitoriamente le appellanti dell’utilizzo del cortile” (così sentenza d’appello, pag. 12) ed in ogni caso l’appellata aveva operato diligentemente in modo da arrecare il minor disagio possibile alle controparti; che, in relazione alle parti comuni, relativamente alle quali il godimento – siccome avevano riconosciuto le stesse appellanti – si esplicava nella forma del “passaggio”, che, “così come emerso dalle valutazioni peritali, le nuove opere edificate sono atte a garantire lo stesso tipo di godimento (ovverosia il passaggio) da parte delle appellanti (…), non trovando nessuna conferma il prospettato spoglio, violento e clandestino” (così sentenza d’appello, pag. 13); che, segnatamente, in ragione del semplice mutamento dello stato dei luoghi, che aveva determinato “una ininfluente trasformazione delle modalità di godimento del bene” (così sentenza d’appello, pag. 13), ed in ragione del fatto che le opere eseguite erano state oggetto dell’istruttoria amministrativa per il rilascio della concessione edilizia, non vi era margine per ravvisare nè uno spoglio violento nè uno spoglio clandestino.

Evidenziava altresì che le appellanti avevano “optato per la mera tutela possessoria e, quindi, non può farsi questione in questo giudizio della violazione dell’art. 1102 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 14).

Evidenziava infine, in relazione ai mappali nn. (OMISSIS), che ogni questione era coperta dal giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 14583/2003 di questa Corte di legittimità, che aveva respinto la domanda di usucapione, ed, in relazione al mappale n. (OMISSIS), che l’inammissibilità della domanda, siccome tardivamente esperita in prime cure, “si traduce nel presente grado di appello nella novità della domanda stessa, che come tale è inammissibile” (così sentenza d’appello, pag. 14).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso R.S. e la “Garaventa” s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“L’Oleandro” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

La controricorrente altresì ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Adducono che non devesi tener conto degli esiti della c.t.u. disposta in seconde cure, “in quanto negli elaborati grafici (…) allegati dal c.t.u. si rilevano errori e indicazioni contrarie a verità, anzi del tutto false” (così ricorso, pag. 3).

Adducono, in particolare, in ordine alla “tavola 1”, riportante lo stato dei luoghi antecedentemente all’inizio dei lavori compiuti da “L’Oleandro”, che “i “corridoi” tracciati sono una mera simulazione ed elaborazione soggettiva che il c.t.u. ha inserito influenzato dalla Soc. L’Oleandro s.r.l., assolutamente inesistenti neppure nella situazione storica ante opere” (così ricorso, pag. 3); che “l’inserimento grafico di queste manipolazioni dello stato di fatto ante opere (…) è tanto più grave (…) perchè recepito in assenza di contraddittorio” (cfr. ricorso, pag. 4).

Adducono, in particolare, in ordine all’asserito “confine di proprietà” della s.r.l. appellata, che “il confine di proprietà è stato introdotto nel 1989 dalla Soc. L’Oleandro (…) al N.C.E.U. in violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18” (così ricorso, pag. 5); che le opere edilizie dalla controparte ultimate nel 2002 “hanno determinato la completa eliminazione di aree e di spazi in comproprietà (…) con gli appellanti” (cfr. ricorso, pag. 5).

Adducono, in particolare, che “il portico dei nuovi edifici abusivi è stato edificato sul mappale (…) (OMISSIS) (…) comune alle appellanti” (così ricorso, pag. 6), non già, siccome erroneamente affermato dal c.t.u., sul mappale (OMISSIS), sicchè si è al cospetto di uno “spoglio di parte del mappale (OMISSIS) in danno delle appellanti con apprensione violenta e clandestina di parti comuni” (cfr. ricorso, pag. 6); che, inoltre, dagli accertamenti effettuati dal proprio consulente, “è risultato che le concessioni edilizie rilasciate dal (…) Comune di Milano non consentivano alcuna demolizione” (cfr. ricorso, pag. 7).

Adducono, in particolare, che, contrariamente a quanto asserito dal consulente di controparte, “il mappale (OMISSIS) (…) non è di proprietà della L’Oleandro s.r.l. ma oggetto di lottizzazione abusiva della soc. L’Oleandro s.r.l. del 20 settembre 1989, essendo giardino esclusivo pertinenziale dell’appellante R. per possesso ultraventennale” (così ricorso, pag. 8); che, relativamente ai mappali nn. (OMISSIS), alla stregua della sentenza n. 4908/1998 di questa Corte di legittimità, “dal 1998 è provato il diritto ad usucapionem dell’appellante R.” (cfr. ricorso, pag. 8), sicchè appieno rileva lo spoglio perpetrato ai danni della medesima ricorrente R.S..

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 111Cost. e al diritto al contraddittorio, artt. 62, 191 e 193 c.p.c., art. 194 c.p.c., comma 2, artt. 195 e 197 c.p.c.” (così ricorso, pag. 9).

Adducono che il c.t.u. ha utilizzato “elaborati irricevibili poichè prodotti tardivamente dal c.t.p. dell’appellata L’Oleandro s.r.l.” (così ricorso, pag. 9); che gli elaborati riguardano progetti per opere edilizie che la stessa controparte ha riconosciuto come abusive con sei istanze di condono proposte negli anni 2002 – 2004; che il c.t.u., che, a salvaguardia del diritto al contraddittorio “avrebbe dovuto almeno consentire agli appellanti un termine per controdeduzioni, (…) acriticamente, si è uniformato (…) alla tesi artificiosa dell’appellata” (così ricorso, pag. 10).

Adducono altresì che la non accettazione del contraddittorio in relazione alla domanda di reintegra nel possesso del mappale n. (OMISSIS) è del tutto ingiustificata, atteso che la s.r.l. “L’Oleandro” “ha continuato gli spogli ininterrottamente dal 20 febbraio 2000 al febbraio 2002 per opere abusive in danno delle ricorrenti” (così ricorso, pag. 11).

Adducono inoltre che, contrariamente all’affermazione del c.t.u., secondo cui “il mappale (OMISSIS)… risulta oggi frazionato, con atto del 14 ottobre 1989 (…), nei mappali (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 11), si è al cospetto di lottizzazione abusiva inserita successivamente all’acquisto; che la recinzione divisoria tra il mappale n. (OMISSIS) ed il mappale n. (OMISSIS) è abusiva ed “è stata realizzata nel 2000 con spoglio violento del pacifico possesso dell’intero mappale (OMISSIS) costituito dal giardino esclusivo di uso ultratrentennale” (così ricorso, pag. 12) da parte di esse ricorrenti; che comunque il c.t.u. ha “rilevato lo spoglio in suolo del mappale (OMISSIS) realizzato con l’inserimento della recinzione di rete metallica e in sottosuolo con tiranti in acciaio per armare i muri di contenimento dei due piani di autorimesse interrate” (così ricorso, pag. 12).

Adducono infine che, con riferimento al fabbricato che insiste sul mappale n. (OMISSIS), che il c.t.u. non ha rilevato che le chiavi del cancello la cui apertura gli ha consentito l’accesso al medesimo fabbricato, “sono detenute dalla Garaventa s.r.l. e dall’arch. R. che vi accedono in via esclusiva da oltre venti anni (dal 1974)” (così ricorso, pag. 13).

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “art. 360 bis c.p.c., comma 1: la corte d’appello, sulla scorta della inaffidabilità della c.t.u. dell’ing. P. ha deciso in modo difforme alla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte di Cassazione” (così ricorso, pag. 14).

Adducono di aver provato che “lo spoglio violento è avvenuto dal 2000 al 2002 con la distruzione e la conseguente alterazione di tutto il complesso condominiale, (….) per realizzare totali modifiche funzionali delle parti comuni (…), che motivano il ricorso per reintegra come logica conseguente in diritto alla specifica violazione dell’art. 1102 c.c., con danni gravissimi al patrimonio privato delle ricorrenti” (così ricorso, pagg. 14 – 15).

Adducono ancora che ingiustificatamente “la Corte non ha accolto la domanda di sostituzione del c.t.u. nè quella di richiamarlo a chiarimenti” (così ricorso, pag. 15); che comunque le risultanze della c.t.u. “sono in palese contrasto con i documenti in atti” (così ricorso, pag. 15); che, al contempo, “nella tav. (OMISSIS) del c.t.u. il fabbricato indicato al mappale (OMISSIS) è rappresentato in modo errato perchè non è allineato al mappale (OMISSIS) cortile” (così ricorso, pag. 15); che il c.t.u. non ha effettuato la verifica al catasto urbano antecedentemente all’inizio delle opere; che anche nella tavola n. (OMISSIS) il c.t.u. ha compiuto un errore macroscopico, “perchè definisce scale e androni comuni i corpi scala e androni (…) che in realtà sono a tutti gli effetti nuove opere edificate dall’appellata – L’Oleandro – dopo lo spoglio e sua esclusiva proprietà” (così ricorso, pag. 16); che “in tal modo il c.t.u. indica erroneamente come “accessi e passaggi comuni” transiti esclusivi della soc. L’Oleandro s.r.l. relativi a sue proprietà esclusive, obbligando le ricorrenti a transitare su proprietà della soc. L’Oleandro s.r.l.” (così ricorso, pag. 16).

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Si evidenzia che il ricorso è stato notificato alla controricorrente “L’Oleandro” s.r.l. in liquidazione in data 31.1.2012.

Si evidenzia al contempo che il ricorso è stato depositato in cancelleria in data 1.3.2012.

E’ patente, dunque, siccome del resto ha eccepito la controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 3), che le ricorrenti non hanno ottemperato al disposto, prefigurato a pena di improcedibilità, dell’art. 369 c.p.c., comma 1 a tenor del quale il ricorso deve essere depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto (cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894, secondo cui l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni).

La surriferita ragione di improcedibilità precede ed assorbe il profilo di inammissibilità di cui al all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (e del pari rilevato dalla controricorrente: cfr. memoria ex art. 378 c.p.c., pagg. 3 – 4), che, in considerazione della tutto omessa esposizione dei fatti di causa, pur indubitabilmente si prospetta in relazione all’impugnazione de qua agitur (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308, secondo cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione).

La declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, R.S. e “Garaventa” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “L’Oleandro” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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