Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2517 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 26/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3321-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bari, con decreto del 12.01.2016, rigettando l’istanza di liquidazione proposta dall’avv. C.E., D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, disponeva la revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’assistito del ricorrente, Michele Plantamura, sulla base della considerazione per cui andava valutato l’intero reddito del nucleo familiare in un procedimento di separazione consensuale, così superando quello stabilito del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92.

A seguito di opposizione citato D.P.R., ex art. 99, proposta dal C., il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata in data 20.6.2016, in accoglimento del gravame, annullava il decreto impugnato, disponendo la riammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi. E’ rimasto intimato l’avv. C.E..

Ritenuto che il ricorso potesse essere parzialmente accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore delle parti ricorrenti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 81 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R n. 115 del 2002, art. 112, in materia di legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ad avviso di parte ricorrente, infatti, l’ordinanza del Tribunale sarebbe viziata nella parte in cui respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate, per essere legittimato a resistere nel giudizio solo il Ministero della giustizia.

Il motivo, pur apparendo fondato, dà luogo esclusivamente ad una correzione della motivazione.

Occorre premettere che nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di revoca dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che costituisce autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, va considerato unico soggetto legittimato passivo il Ministero della giustizia in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento. Si tratta di errore di identificazione rispetto a distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse entrambe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (l’Agenzia delle entrate ed il Ministero della giustizia), giacchè il Ministero della giustizia è l’esclusivo titolare passivo del rapporto oggetto del giudizio, avendo l’Agenzia delle Entrate unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. n. 24423/2017, n. 4266/2016 e n. 21700/2015).

L’accoglimento di tale motivo, tuttavia, dà unicamente luogo alla correzione della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate, essendo stato comunque il Ministero della giustizia parte del giudizio;

– con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R n. 115 del 2002, art. 76,comma 4, per avere il Tribunale affermato che il giudizio di omologazione della separazione consensuale rientri fra quei giudizi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare e per l’effetto avere considerato il solo reddito personale del richiedente ai fini dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A detta del ricorrente, la proposizione congiunta della domanda di separazione per il tramite di un unico legale denoterebbe la totale assenza di un conflitto di interessi tra le parti.

Il motivo non può trovare ingresso.

In tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, prevede che “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.

Orbene, nelle cause di separazione personale tra coniugi, al fine di valutare le condizioni per l’ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato, si deve escludere dal cumulo il reddito dell’altro coniuge, essendo ravvisabile all’origine un conflitto potenziale di interessi, date le autonome posizioni delle parti (Cass. n. 30068/2017), con la conseguenza che va ritenuta corretta la decisione del giudice dell’opposizione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto difese.

Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U., di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Infatti nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA