Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2517 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2517 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 7981-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ GMT SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 16/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 12.1.2010, depositata il
09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 05/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: agevolazioni ex art. 33 legge 388/2000

Reg. Gen. 7981 /2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 16/04 /10 del 9 febbraio 2010 che accoglieva l’appello
della contribuente e affermava la spettanza alla contribuente delle agevolazioni ex art. 33 legge
388/2000
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto
In adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il beneficio dell’assoggettamento
all’imposta di registro nella misura dell’ 1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili
situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a
condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro
cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per
l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti
di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se
il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un
successivo acquirente (ex multis ordinanze n. 11771 del 11 luglio 2012, n, 8438/200).
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che deciderà anche per le spese del presente
grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 23 gennaio 2014
Il presiden

relatore

INTIMATO: GMT srl

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