Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2517 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI URBINO, in persona del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati negli Uffici di
questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrenti –
contro
P.D., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Gori Federico e
Maria Isabella Torriani, elettivamente domiciliata presso Antonia De
Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 2 in data 2 gennaio
2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“Il Giudice di pace di Pesaro, con sentenza in data 5 luglio 2006, ha rigettato l’opposizione proposta da P.D. avverso un verbale di accertamento della Polizia stradale di Pesaro.
Avverso tale sentenza la P. proponeva sia ricorso per cassazione, con atto notificato il 14 dicembre 2006, sia – prima che la Corte dichiarasse inammissibile il ricorso – atto di appello, con citazione notificata il 2 ottobre 2007.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 2 depositata il 2 gennaio 2009, ha accolto l’appello ed annullato il verbale.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
L’unico motivo – con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è fondato.
E’ pacifica, in fatto, la circostanza che la P., dopo avere promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, del Giudice di pace con atto notificato il 14 dicembre 2006, ha contro la medesima sentenza proposto appello, con citazione notificata il 2 ottobre 2007.
E’ altresì pacifico che il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 1227 del 21 gennaio 2008, successiva, quindi, alla proposizione dell’appello.
Tanto premesso, la seconda impugnazione era inammissibile, in quanto proposta oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla prima impugnazione. Va applicato il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui il soccombente proponga una prima impugnazione (ricorso per cassazione) contro la sentenza di primo grado (non notificata) e, successivamente, avverso la medesima sentenza, una seconda impugnazione (appello), senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, l’inammissibilità della prima impugnazione sia già stata dichiarata, tale secondo ricorso in tanto può essere considerato ammissibile, in quanto proposto entro il termine breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, la quale fornisce la prova della legale conoscenza della pronuncia giudiziale (cfr. Cass., Sez. 1, 30 agosto 2004, n. 17411). Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, essendo l’appello proposto inammissibile (cfr. Cass., Sez. 3, 13 novembre 2009, n. 24047, e Cass., Sez. 3, 28 giugno 2010, n. 15405);
che le spese del giudizio di cassazione – le uniche sulle quali occorre provvedere, essendo le Amministrazioni ricorrenti rimaste contumaci nel giudizio di appello – seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la controricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dalle Amministrazioni ricorrenti, liquidate in Euro 400 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011