Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25169 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12243-2017 proposto da:

C.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO CHIARANTANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del Dott. M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato MARCO FILESI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Nonchè da:

ROMANA DIESEL SPA, in persona del suo Amministratore Delegato Dott.

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO CHIARANTANO giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

UNICREDIT LEASING SPA, P.G.B., P.A.,

P.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4625/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il

rigetto del ricorso principale proposto da C.R. e il

conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato

proposto da ROMANA DIESEL s.p.a..

Fatto

RILEVATO

che:

C.R., nella qualità di utilizzatore in relazione a contratto di locazione finanziaria di veicolo Iveco da allestire con impianto scarrabile e due cassoni, propose innanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 50.552,85 a titolo di canoni non pagati in favore di Capitalia L&F s.p.a. (poi Unicredit Leasing s.p.a. e già Leasing Roma s.p.a.), quale concedente, chiamando in causa il fornitore Romana Diesel s.p.a. e proponendo altresì domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento sia del contratto di locazione finanziaria che di quello di fornitura per essere il veicolo privo delle qualità essenziali per l’uso cui era destinato, con restituzione delle somme corrisposte, nonchè di risarcimento del danno nei confronti di Romana Diesel. Quest’ultima a sua volta chiamò in causa la Ditta Lorenzetti di L.L., allestitrice dell’impianto scarrabile e dei cassoni, imputando a quest’ultima la responsabilità. Riunito il giudizio con l’altro già pendente di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla Ditta L. di L.L. a Romana Diesel s.p.a. per il saldo del prezzo dell’allestimento del veicolo, il Tribunale adito accolse l’opposizione proposta dal C., dichiarò la risoluzione sia del contratto di locazione finanziaria che di quello di fornitura e rigettò l’opposizione proposta da Romana Diesel.

Avverso detta sentenza proposero appello principale Unicredit Leasing s.p.a. e distinti appelli incidentali C.R. e Romana Diesel s.p.a.. Interrotto il processo per la morte di L.L., su istanza dell’appellante principale la causa fu riassunta nei confronti di C.R. e Romana Diesel s.p.a.. Con sentenza di data 20 luglio 2016 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale, rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.R. e rigettò la domanda di risoluzione sia del contratto di locazione finanziaria che di quello di fornitura; dichiarò improcedibile l’appello incidentale proposto da Romana Diesel s.p.a. e rigettò l’appello incidentale proposto da C.R..

Osservò la corte territoriale, premesso che legittimamente era stato riassunto il giudizio limitatamente a C.R. e Romana Diesel s.p.a. (Cass. n. 17533 del 2010) stante la scindibilità dei rapporti processuali ed avendo l’appellante in riassunzione interesse ad una pronuncia di merito solo nei confronti del C., che, non essendo ascrivibile alcun inadempimento al concedente ed avendo il C. dedotto che l’inidoneità del bene all’uso pattuito sarebbe emersa successivamente alla consegna del bene medesimo, costui avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nei confronti del fornitore, soprattutto considerando la clausola di esonero da responsabilità del concedente per vizi e difetti successivi alla consegna, e che l’utilizzatore aveva sottoscritto il verbale di consegna di data 28 giugno 2002 dichiarando che il veicolo era conforme a quello oggetto del contratto. Aggiunse che errata era la pronuncia di risoluzione del contratto di fornitura, essendo stato questo stipulato fra Romana Diesel e Leasing Roma e non potendo essere domandata la risoluzione dall’utilizzatore, e che non ricorreva l’eccepita prescrizione annuale trattandosi di un’ipotesi di aliud pro alio. Osservò inoltre, previo il riconoscimento che l’utilizzatore era legittimato ad agire nei confronti del fornitore per il solo risarcimento del danno, che non sussisteva il dedotto inadempimento del fornitore sia perchè la scelta del mezzo e del relativo allestimento era stata effettuata in piena autonomia dall’utilizzatore, come si evinceva dall’art. 1 delle condizioni generali, sia perchè l’utilizzatore aveva modificato di sua iniziativa e senza autorizzazione di Romana Diesel gli allestimenti supplementari richiesti, modificando quanto contenuto nella proposta di ordine di acquisto del (OMISSIS) e nell’ordinazione inviata da Romana Diesel alla Ditta L. (come risultante dalla relazione di CTU), circostanza questa che aveva ulteriormente ridotto le capacità di carico del mezzo (precisando che se tali diversi allestimenti, chiaramente riconoscibili, non fossero stati voluti dall’utilizzatore, questi non avrebbe dichiarato al momento della consegna che il veicolo era conforme a quello oggetto del contratto). Aggiunse che nella proposta d’ordine formulata dal C. a Romana Diesel era esclusa ogni responsabilità del fornitore per vizi o difetti degli allestimenti supplementari da prodursi da soggetti diversi dal costruttore del veicolo.

Ha proposto ricorso per cassazione C.R. sulla base di nove motivi e resistono con distinti controricorsi Romana Diesel s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, e Unicredit Leasing s.p.a. e per essa Dobank s.p.a.. Resiste con controricorso al ricorso incidentale C.R.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102,307 e 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente in via principale il processo doveva ritenersi estinto stante la mancata riassunzione nei confronti degli eredi di L.L. in ragione dell’inscindibilità dei rapporti processuali e che, senza che fosse stata ristabilita l’integrità del contraddittorio con violazione degli artt. 102 e 101 c.p.c., la Corte d’appello aveva statuito anche sulla responsabilità per inadempimento con imputazione alla Ditta L..

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto che Romana Diesel aveva sollevato contestazioni nei confronti della Ditta L.L. soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo e limitatamente ai due cassoni facenti parte del corredo del veicolo e che a seguito dell’impropria estromissione dal giudizio della Ditta L. erano stati ignorati gli scritti difensivi di quest’ultima.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che i vizi del veicolo erano emersi in sede di collaudo, dopo la consegna, in data (OMISSIS) e prontamente denunciati e che Unicredit Leasing, dopo la denuncia dei vizi, avrebbe dovuto sospendere il pagamento.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’ordine di acquisto intervenuto fra Leasing Roma e Romana Diesel, dal quale emergeva che il pagamento da parte della prima era condizionato anche alla sottoscrizione del collaudo, mai avvenuta a causa dell’emersione dei vizi nel corso di esso.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’art. 4 del contratto di locazione finanziaria in base al quale il concedente conferisce all’utilizzatore il potere di agire direttamente nei confronti del fornitore, sicchè erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il C. non potesse domandare la risoluzione del contratto intervenuto fra Leasing Roma e Romana Diesel.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. e art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto insussistente l’inadempimento di Romana Diesel, avendo questa permesso che il C. scegliesse un modello non idoneo per il trasporto del bestiame sul veicolo e che la Romana Diesel aveva l’obbligo di fornire al C. un veicolo adeguato alle sue esigenze anche nel caso in cui il C. avesse suggerito un veicolo inadeguato e il relativo allestimento. Aggiunge che la proposta di acquisto depositata da Romana Diesel, priva della sottoscrizione del C., è diversa da quella sottoscritta da quest’ultimo in data (OMISSIS) e che, a conferma dell’estraneità del C. alla scelta del veicolo e degli allestimenti, vi è l’offerta della L. a Romana Diesel e la circostanza che il veicolo, corredato del relativo impianto scarrabile, fu consegnato direttamente alla Romana Diesel che nulla ebbe ad eccepire.

Con il settimo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che, sulla base di quanto emerso con la CTU, le modifiche apportate dalla Ditta L. si erano rese necessarie per ovviare all’erronea scelta da parte di Romana Diesel di veicolo ed abbinamenti e che ad essere intrinsecamente inidoneo era il modello di veicolo la cui scelta era imputabile alla Romana Diesel, sicchè le modifiche apportate dalla Ditta L., con la quale peraltro il C. non aveva avuto alcun contatto, non erano la causa della non idoneità del mezzo.

Con l’ottavo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’eccezione di apocrifia delle sottoscrizioni a nome C.R. apposte sul verbale di consegna e la mancanza di data sullo stesso.

Con il nono motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che l’inciso, contenuto in realtà nella proposta d’ordine formulata da Leasing Roma a Romana Diesel, di esclusione da responsabilità del concessionario “non prevista da norme inderogabili di legge”, omesso di esaminare dal giudice di appello, attribuisce ogni responsabilità per inadeguatezza del mezzo alla Romana Diesel.

Passando al ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1490,1495 e 1497 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che la corte territoriale erroneamente aveva disatteso l’eccezione di prescrizione annuale del diritto posto che non di aliud pro alio si trattava ma di denunzia di vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali della cosa.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Va premesso che il motivo in esame attiene al rapporto processuale instaurato sulla base dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.R. ed alle relative chiamate in causa; in tali limiti resta quindi confinato il sindacato di questa Corte sulla decisione impugnata.

La Ditta L. di L.L. riveste nel processo una duplice veste. Per un verso è parte del processo di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Romana Diesel s.p.a.. Si tratta di causa riunita per connessione a quella di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dal C.. Per tale aspetto va richiamato il principio di diritto cui si è uniformata la sentenza impugnata, secondo cui i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poichè su ogni parte grava l’onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito (Cass. n. 17533 del 2010, n. 26888 del 2008, n. 18714 del 2007).

La parte nei cui confronti non è stato riassunto il giudizio riveste però nel processo anche un’altra veste. L’opponente al decreto ingiuntivo C.R., convenuto in senso sostanziale, ha chiamato in causa Romana Diesel s.p.a., in funzione di garanzia c.d. impropria, e quest’ultima a sua volta ha chiamato in causa la Ditta L. di L.L., sempre in funzione di garanzia c.d. impropria. Come affermato dalle sezioni unite, premessa la riconducibilità di tutte le forme di garanzia al medesimo regime processuale avendo la distinzione fra garanzia propria ed impropria funzione meramente descrittiva, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicchè l’attore che impugna la sentenza a sè sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante (Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707; conforme Cass. 31 ottobre 2017, n. 25822).

La Ditta L. di L.L. era dunque litisconsorte necessaria in senso processuale e Unicredit Leasing, originaria attrice in senso sostanziale ed appellante, dopo avere correttamente evocato in appello la parte chiamata in garanzia avrebbe dovuto riassumere il giudizio anche nei confronti di costei. Interrotto il processo per la morte della L., l’inscindibilità della cause imponeva al giudice di appello, in presenza della mancata notifica della riassunzione, di fissare un termine perentorio alle parti costituite per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della L. in relazione alla qualità di quest’ultima di chiamata in garanzia (cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28409; 2 aprile 2015, n. 6780). Trattasi peraltro di difetto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con il solo limite della formazione del giudicato (Cass. 30 marzo 2001, n. 4765). Diversamente da quanto opinato nel motivo di censura, dalla mancata riassunzione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario processuale deriva non l’estinzione del processo ma la necessità dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inerente il difetto di integrità del contraddittorio, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi nonchè del ricorso incidentale condizionato.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli ulteriori motivi e del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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