Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25169 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 10/11/2020), n.25169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33568-2018 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO
107, presso lo studio dell’avvocato S. & PARTNERS STUDIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIACOMO QUAGLIARELLA e MARIO
GERUNDO;
– ricorrente –
Contro
BPER BANCA S.P.A. e per essa, quale mandataria, la BPER CREDIT
MANAGEMENT SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo
studio dell’avvocato ROCCO MACCARONE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO GIUSTI;
– controricorrente –
Contro
MA.LE.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4065/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
che con ricorso depositato il 28 settembre 2015 davanti al Tribunale di Modena, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., la s.r.l. Avia Pervia convenne in giudizio i coniugi Ma.Le. e M.S., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del (OMISSIS) col quale i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi i beni di proprietà esclusiva del marito, nonchè l’atto del (OMISSIS) col quale il Ma. aveva svincolato uno degli immobili conferiti nel fondo e l’aveva trasferito alla M.;
che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2903 c.c.;
che, dichiarata l’incompetenza per territorio da parte del Tribunale adito, la causa fu riassunta davanti al Tribunale di Milano, il quale dichiarò prescritta l’azione revocatoria e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dalla Banca popolare dell’Emilia-Romagna in qualità di successore e la Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 settembre 2018, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei due atti suindicati, condannando i coniugi Ma. e M. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre M.S. con atto affidato a due motivi;
che resiste la B.P.E.R. s.p.a. con controricorso;
che Ma.Le. non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo di ricorso pone il delicato problema di individuare il momento in cui debba considerarsi interrotto il decorso della prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria quando – come nel caso di specie – il giudizio sia stato introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. anzichè con atto di citazione; che su tale questione appare opportuno che la Corte si pronunci a seguito di trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020