Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25169 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25169 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
ricorrente
Contro
Di Girolamo Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 131,
presso l’avv. Renato Archidiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Mansutti, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma — Sezione staccata di Latina), Sez. 40, n. 973/40/05 del 25 novembre
2005, depositata il 27 maggio 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 ottobre 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Lorenzo D’Ascia, per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Giovanni Fusco, per delega dell’avv. Maurizio Mansutti, per la parte
controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente di una
cartella esattoriale con la quale veniva richiesto il pagamento dell’imposta

Oggetto:
Registro. Cartella.
Giudicato. Estensione ex art. 1306
cod. civ.

Data pubblicazione: 08/11/2013

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di registro relativa agli atti di compravendita immobiliare intercorsi a mezzo
di unico atto tra il contribuente medesimo ed il coniuge Pecchia Quintilia
(venditori) ed i sig.ri Cimino Federico e Rizzi Rachele Palma (acquirenti),
per uno degli immobili, ed i sig.ri De Felice Roberto e De Felice Patrizia
(acquirenti) per altro immobile. I predetti atti di accertamento erano stati entrambi impugnati dalle parti acquirenti, mentre la parte venditrice rimaneva
inerte: sia il ricorso proposto dai sig.ri De Felice Roberto e De Felice Patrizia, sia il ricorso proposto dai sig.ri Cimino Federico e Rizzi Rachele Palma
erano accolti con annullamento dei rispettivi atti impositivi. La sentenza
pronunciata nei confronti dei sig.ri De Felice Roberto e De Felice Patrizia
diveniva definitiva per mancata impugnazione da parte dell’amministrazione; la sentenza pronunciata nei confronti dei sig.ri Cimino Federico e
Rizzi Rachele Palma era confermata in appello (successivamente la medesima è passata in giudicato a seguito della sentenza n. 14406/08 con la quale
questa Corte ha dichiarato inammissibile l’appello che era stato proposto
dall’amministrazione).
Nel ricorrere avverso la cartella il Di Girolamo chiedeva fosse esteso ex art.
1306 c.c. il giudicato favorevole formatosi con l’annullamento degli atti impostivi che della cartella stessa costituivano i presupposti.
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo estensibile nei confronti del venditore il valore accertato nei confronti degli acquirenti. La decisione era sostanzialmente confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, affermando che il contribuente poteva usufruire del giudizio favorevole
espresso per gli altri coobbligati i quali hanno visto annullare gli accertamenti a loro carico.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
unico motivo. Illustrato anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso. La causa già chiamata all’udienza del 14 luglio 2011 era rinviata
a N.R. in attesa di eventuale richiesta di condono poi non presentata.
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione contesta l’estensibilità del
giudizio favorevole invocata dal contribuente in quanto si trattava di sentenza non (ancora) passata in giudicato.
Il ricorso è inammissibile. Il quesito di diritto formulato è il seguente: «se
l’estensione degli effetti favorevoli di una pronuncia anche a favore di un
coobbligato presupponga che questi sia rimasto estraneo alla controversia,
sia che la decisione favorevole sia passata in giudicato, inteso in senso formale, come decorrenza del termine per la proposizione delle impugnazioni
ordinarie». Si tratta di un quesito astratto e generico in quanto non riferibile
specificamente alla fattispecie nella quale in ogni caso un giudicato si è
formato in rapporto all’unica cartella emessa nei confronti del contribuente.
Inoltre, emerge dagli atti che il giudicato si è formato nella specie, sia pur

ESENTE D3s, 7.7r, I s7″- ,7101AE

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