Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25169 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12687-2010 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso l’avvocato MAURIZIO CECCONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

VILLANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N., (c.f. (OMISSIS)), G.M.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso l’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO ASCHERI,

CRISTINA LAZZARINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 337/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CECCONI MAURIZIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – D.N. e G.M. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il (OMISSIS) avente ad oggetto l’acquisto di titoli Argentina 10,00% 2004 EUR del valore nominale di Euro 51.000,00, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Nel contraddittorio della convenuta, che ha resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta.

p. 2. – Gli originari attori hanno proposto appello al quale la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. ha resistito e che la Corte d’appello di Genova con sentenza del 24 marzo 2009 ha accolto, dichiarando la risoluzione del contratto oggetto di lite e condannando la banca al pagamento, in favore degli investitori, della somma di Euro 51.000,00, con rivalutazione e spese.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che il Tribunale avesse errato nel ritenere effettuato l’acquisto in epoca in cui il default dell’Argentina non era pronosticabile, non avendo considerato che già nell’ottobre 1999 un’importante agenzia di rating aveva declassato il titolo dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi;

-) che il Tribunale non aveva dato conto di quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all’operazione fossero state somministrate agli investitori, avvertenze e indicazioni dovute anche nel caso in cui il servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini dell’investitore, nè aveva chiarito, a fronte di un’operazione ritenuta inadeguata, quali informazioni la banca avesse dato;

-) che nulla rilevava che gli investitori avessero poco prima acquistato altri titoli ad alto rischio, giacchè ciò non faceva venir meno gli obblighi informativi della banca;

-) che in definitiva la banca non aveva ottemperato all’onere probatorio su di essa incombente circa l’adempimento dei doveri di informazione e di cura dell’interesse del cliente;

-) che la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori andava accolta in relazione alla restituzione del prezzo pagato per l’operazione, oltre gli accessori.

p. 3. Contro la sentenza la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

D.N. e G.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorso contiene due motivi.

4.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2”.

La società ricorrente, trascritte da pagina 6 a pagina 10 alcune delle difese svolte in primo grado ed in appello, ha lamentato che la Corte d’appello avesse ignorato “sia il versamento di 8 miliardi di dollari effettuato alla Repubblica Argentina il 6 novembre 2001, sia lo scoppio della guerra mondiale intervenuto l’11 settembre 2001”, così incorrendo in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed omettendo altresì di considerare che lo scoppio della guerra mondiale non era un fatto imputabile alla Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (così a pagina 11 del ricorso).

4.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed in particolare omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso che se fosse stato correttamente esaminato avrebbe portato ad una decisione completamente diversa da quella presa”.

Lamenta la ricorrente: che la Corte d’appello avrebbe richiamato una pronuncia di questa Corte che non riguardava titoli argentini; aggiunge che la stessa Corte d’appello avrebbe completamente ignorato il fatto che altre società di rating avevano effettuato il declassamento del titolo, all’epoca dei fatti particolarmente ambito, soltanto a fine marzo 2001.

p. 5. – Il ricorso è inammissibile.

p. 5.1. – Vale anzitutto osservare che i motivi ottengono entrambi alla prevedibilità del default dell’Argentina all’epoca dell’acquisto dei titoli da parte di D.N. e G.M..

In effetti, però, la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata non poggia tanto sulla valutazione compiuta in ordine alla prevedibilità del default ma, soprattutto, sulla violazione degli obblighi informativi da parte della banca: sia di quelli riguardanti la pericolosità dell’investimento, sia di quelli riguardanti il giudizio di inadeguatezza dello stesso.

La Corte d’appello, cioè, ha ritenuto che la banca non avesse provato di aver adempiuto gli obblighi informativi posti a suo carico nella materia, non avendo informato i clienti, e da tale inadempimento ha fatto discendere la pronuncia di risoluzione e la conseguente condanna.

Ne discende che il ricorso per cassazione non ha toccato una delle rationes decidendi svolta dal giudice di merito, il che rende di per sè inammissibile l’impugnazione (Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

5.2. – In ogni caso entrambi i motivi singolarmente considerati sono inammissibili.

5.2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Con esso la società ricorrente ha dedotto sia un error in procedendo sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sia un vizio di violazione di legge.

p. 5.2.1.1. – Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è agevole rammentare che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato pertanto più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass., n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).

Viceversa, l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti – quale nel caso di specie l’assunto secondo cui il default dell’Argentina sarebbe stato cagionato dalla “guerra mondiale” scoppiata l’11 settembre 2001 – si colloca non già nel versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì in quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto per un verso che il default dell’Argentina fosse pronosticabile già nell’ottobre del 1999 sulla base di una valutazione compiuta dall’agenzia di rating Moody’s e, per altro verso, che la banca non avesse provato di avere informato gli investitori nè della rischiosità dell’investimento, nè delle ragioni della sua inadeguatezza rispetto al loro profilo di rischio.

E’ palese, dunque, che l’argomento difensivo spiegato dalla banca è stato disatteso dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che la pericolosità dell’investimento, di cui gli investitori non risultava fossero stati informati, era riscontrabile già prima di esso.

Sicchè, in definitiva, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. nella specie riscontrabile.

5.2.1.2. – Con riguardo al vizio di violazione di legge, va ricordato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: 1) nell’incasellare la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, pur rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; 2) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass., n. 18782/2005).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

Nel caso in esame, dunque, la doglianza presentata come violazione di legge non attinge nè una violazione in senso proprio, nè una falsa applicazione, giacchè ciò che la società ricorrente addebita alla Corte d’appello è di aver mal valutato il materiale istruttorio, reputando che la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. – beninteso, secondo la lettura datane dalla stessa ricorrente – fosse responsabile del default dell’Argentina, violando così sempre secondo la società ricorrente – “il principio che lo scoppio della guerra mondiale non è un fatto imputabile alla CARISA, difettando qualsivoglia nesso causale”.

E’ dunque da escludere anche la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge.

p. 5.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Trova nella specie applicazione la formulazione dell’art. 360, n. 5 come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006 trattandosi di sentenza pubblicata 2012.

A tal proposito vale rammentare che il “fatto”, mensionato ndal cit. n. 5, è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il punto in questione deve essere inoltre decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Anche nel vigore della precedente versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione di procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; 15489/2007; Nel caso Cass. n. 6694/2009; Cass. n. Cass. n. 4766/2006).

Nel caso in esame, dunque, il motivo si appunta non già su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, bensì sull’apprezzamento degli elementi istruttori, che, secondo la società ricorrente, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a respingere la domanda degli investitori, valorizzando quegli elementi tali da far ritenere che nel 1999 il default fosse imprevedibile, e minimizzando quelli (in particolare il rating di Moody’s) di segno opposto.

p. 6 – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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