Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25168 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

UNIPOLSAI SPA, in persona del suo Procuratore Dott.

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 32, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO RAFFAELE CASSANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAMELLINI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS)

SRL;

– intimati –

e da:

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende per legge;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Dott.

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati BRUNO BUONFRATE, ROBERTO BUONFRATE giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott. D.F.N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO LEONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO LUPO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, S.G., UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

e da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 331/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo la declaratoria di parziale inammissibilità (quarto

motivo) e comunque, nel resto (altri motivi) e complessivamente, il

rigetto del ricorso principale e il conseguente assorbimento del

ricorso incidentale condizionato proposto da ASSICURAZIONI Generali

s.p.a..

Fatto

RILEVATO

che:

S.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Cementir s.p.a., l’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO ed il Comune di Taranto chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla morte del coniuge P.C.. Espose la parte attrice che il P., dipendente di Cementir, uscendo in auto dal posto di lavoro sito all’interno del Porto Mercantile di (OMISSIS), nel percorrere il piazzale che conduceva all’uscita, a causa delle transenne disordinatamente riposte, utilizzate la sera prima per un concerto organizzato da (OMISSIS) s.r.l. ed autorizzato dall’Autorità Portuale, e della visibilità ridotta per effetto di un forte temporale, aveva perso il controllo ed era finito in acqua, ove era annegato non riuscendo ad uscire dalla vettura. L’Autorità Portuale chiamò in causa sia (OMISSIS) s.r.l., quale terzo responsabile, che Fondiaria Sai s.p.a. (poi UnipolSai s.p.a.), quale garante. (OMISSIS) s.r.l. a sua volta chiamò in causa ASSICURAZIONI Generali s.p.a.. Quest’ultima chiamò in causa la Provincia di (OMISSIS), che a sua volta chiamò in causa quale garante Fondiaria – Sai s.p.a.. Il Tribunale adito, ritenuti corresponsabili dell’evento dannoso il P. nella misura dell’80% e l’Autorità Portuale e (OMISSIS) nella restante misura del 20%, condannò in solido i detti convenuti al risarcimento del solo danno iure proprio in favore della S. per l’importo di Euro 48.846,04 e condannò altresì Fondiaria-Sai e ASSICURAZIONI Generali a manlevare i rispettivi assicurati.

Avverso detta sentenza proposero appello principale S.G. ed incidentale l’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO. A seguito del fallimento di (OMISSIS) fu dichiarata l’interruzione del processo, poi riassunto a seguito di istanza dell’appellante. Con sentenza di data 27 giugno 2016 la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannò l’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO a pagare in favore dell’appellante la somma di Euro 170.261,13 oltre accessori, rigettò l’appello incidentale, dichiarò improcedibile la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) s.r.l. e di ASSICURAZIONI Generali s.p.a. e condannò Fondiaria Sai a tenere indenne l’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che per un verso ricorreva il concorso di colpa del P., a causa della velocità dell’auto non adeguata alle condizioni meteorologiche (imperversava un forte temporale), per l’altro egli si era trovato di fronte ostacoli imprevedibili come le novantatrè transenne posizionate disordinatamente sul luogo, finendo senza tracce di frenata oltre la banchina, non segnalata (le segnalazione erano state significativamente apposte dopo il sinistro), sicchè la percentuale di corresponsabilità della vittima non poteva superare il 30%. Aggiunse che l’accoglimento del motivo di appello principale comportava l’assorbimento di quello incidentale. Osservò inoltre che la pretesa nei confronti della parte fallita doveva essere accertata mediante il procedimento endofallimentare di accertamento del passivo e che, riprendendo quanto affermato dalla giurisprudenza, inammissibile era l’azione risarcitoria da sinistro stradale proposta nei confronti dell’assicuratore e del responsabile fallito.

Ha proposto ricorso per cassazione UnipolSai s.p.a. sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi l’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, che ha proposto altresì un ricorso incidentale adesivo basato su quattro motivi, Generali Italia s.p.a., che ha proposto altresì un ricorso incidentale condizionato basato su un motivo, S.G. e (OMISSIS) s.r.l.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 95 L.Fall. e artt. 299 e 300 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano la ricorrente principale e quella incidentale adesiva che risponde ad equità che la sentenza debba comunque essere emessa nei confronti della curatela fallimentare, all’esito della riassunzione del giudizio dopo l’interruzione per l’intervenuto fallimento, al fine di cristallizzare l’accertamento della responsabilità, anche se la sentenza sarebbe ineseguibile nei confronti del fallimento ed il credito dovrebbe eventualmente essere azionato con la procedura endofallimentare di ammissione al passivo, la quale dovrebbe ridursi ad un semplice controllo di congruità della pretesa del creditore e all’assegnazione del grado. Aggiungono che comunque, ammessa e non concessa la declaratoria di improcedibilità nei confronti del Fallimento, quest’ultima non può comportare come ulteriore effetto l’improcedibilità anche della domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) s.r.l., la quale non pregiudica la massa dei creditori, ma elimina la possibilità che il creditore del fallimento si insinui nella procedura fallimentare e peraltro l’attrice ha esteso la domanda direttamente nei confronti di ASSICURAZIONI Generali, chiedendone la condanna in solido con (OMISSIS) s.r.l. (stante inoltre l’inscindibilità di causa principale e causa di garanzia, avendo il garante contrastato la domanda principale).

Il motivo è inammissibile. La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; sicchè, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa (fra le tante Cass. 27 ottobre 2015, n. 21774 e 2 febbraio 2006, n. 2266).

Con il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2055,1301 e 1311 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano la ricorrente principale e quella incidentale adesiva che la corte territoriale non ha tenuto conto della rinunzia al vincolo della solidarietà che l’appellante aveva manifestato, avendo accettato il pagamento parziale da ciascuna delle società assicuratrici senza fare riserva di agire per l’intero nei confronti dei condebitori solidali ed avendo nelle conclusioni dell’atto di appello chiesto in modo distinto nei confronti di ciascuna parte, in solido con il proprio assicuratore, il pagamento delle ulteriori somme, a riprova dell’effettuato pagamento parziale, sicchè l’Autorità Portuale non poteva essere condannata a corrispondere l’intero risarcimento in forza di un vincolo di solidarietà cui la creditrice aveva rinunciato.

Il motivo è inammissibile. La censura richiama la norma di cui all’art. 1311 (la quale, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, preserva la possibilità di agire per l’intero debito nei confronti dei debitori solidali, escludendola solo nei confronti del debitore cui è stata rilasciata quietanza – Cass. 18 maggio 2006, n. 11749; 5 marzo 1997, n. 1934) e denuncia l’intervenuta rinunzia alla solidarietà sulla base di un presupposto di fatto (avente natura di fatto a rilevanza sostanziale e non processuale), l’accettazione del pagamento parziale senza riserva di agire per l’intero, non accertato dal giudice di merito. Lo scrutinio del motivo imporrebbe quindi un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, in mancanza di apposita denuncia di vizio motivazionale.

Con il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano la ricorrente principale e quella incidentale adesiva che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’ordinanza dell’Autorità Portuale di concessione alla (OMISSIS) s.r.l., la quale prevedeva l’onere di ripristinare lo stato dei luoghi e la viabilità immediatamente dopo il concerto.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene al rapporto interno fra condebitori al fine di una diversa distribuzione di quote di responsabilità o del riconoscimento dell’esclusiva responsabilità di uno dei convenuti. Rispetto alla condanna in solido pronunciata in primo grado Unipolsai s.p.a. non ha proposto specifica impugnazione incidentale, sicchè è intervenuta acquiescenza. L’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO ha invece proposto appello incidentale ma, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non ha specificatamente indicato se l’appello avesse ad oggetto la diversa distribuzione della responsabilità nel rapporto interno con l’altro convenuto o la responsabilità esclusiva di quest’ultimo.

Con il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2051 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano la ricorrente principale e quella incidentale adesiva che la condotta imprudente della vittima, che aveva abbandonato il posto di lavoro per recarsi verso l’uscita nonostante il vero e proprio fortunale e la non perfetta conoscenza dei luoghi (il P. era stato destinato da soli quindici giorni al porto mercantile di (OMISSIS)), era idonea ad interrompere il nesso causale.

Il motivo è inammissibile. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito, mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale (fra le tante Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028), il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. I ricorrenti non si dolgono del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso con riferimento alla condotta della vittima del sinistro. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Passando al ricorso incidentale condizionato proposto da Generali Italia s.p.a., con l’unico motivo di ricorso si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione 2051 c.c., con riferimento alla circostanza che il Comune di Taranto, unico soggetto legittimato ed obbligato, aveva omesso il ritiro delle transenne.

L’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo determina l’assorbimento dell’incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con la condanna in solido di ricorrente principale e AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale e di Autorità Portuale di Taranto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dall’AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, con assorbimento del ricorso incidentale proposto da Generali Italia s.p.a..

Condanna UnipolSai s.p.a. e AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO in solido fra di loro al pagamento, in favore di Generali Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna UnipolSai s.p.a. e AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO in solido fra di loro al pagamento, in favore di S.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna UnipolSai s.p.a. e AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO in solido fra di loro al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di UnipolSai s.p.a. e AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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