Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25168 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25168 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Immobiliare San Zeno di Fraccari Flavio & C. S.a.s, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco e Mario Barilà, con Studio in Vicenza, Contra’ della Misericordia
12, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente —
Contro
Vb
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia (Trieste), Sez. 08, n. 78/08/06 dell’ 8 giugno 2006, depositata il
2 ottobre 2006, notificata il 20 ottobre 2005;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 ottobre 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Lorenzo D’Ascia, per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Vin-

Oggetto:
Invim decennale.
Terreni e fabbricati. Determinazione
valore. Stima UTE. Nomina di
CTU.

Data pubblicazione: 08/11/2013

cenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con
il quale veniva rettificato il valore di terreni e fabbricati dichiarato dalla società ai fini del pagamento dell’INVIM decennale.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo non sufficiente la
stima UTE, cui si era richiamato l’Ufficio, a provare le ragioni
stita dell’appello dell’amministrazione, disponeva una CTU per la determinazione del valore degli immobili e sulla base dei relativi risultati, accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio fissando, con la sentenza in epigrafe, in L. 1.245.000.000 il valore degli immobili in questione.
Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione
con sei motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso. La causa già
chiamata all’udienza del 13/1/12 era stata rinviata a N.R. in attesa di eventuale richiesta di condono, poi non presentata.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo la società contribuente denuncia vizio di motivazione,
che si tradurrebbe in una errata interpretazione del contenuto e del decisum
della sentenza di prime cure.
Il motivo è inammissibile, sia perché con esso si denuncia un vizio di violazione di legge sotto il profilo di cui all’art. 112 c.p.c., sia per la genericità ed
astrattezza del quesito di diritto formulato, sia perché manca il momento di
sintesi in ordine al fatto controverso rispetto al quale sarebbe identificabile il
contestato vizio di motivazione.
Con il secondo motivo, la società contribuente denuncia violazione di legge
in ordine all’art. 346 c.p.c., sostenendo che l’appellato (nel caso la società),
non esistendo pronunce ad essa sfavorevoli nella sentenza di primo grado,
null’altro avrebbe dovuto dedurre nella fase di impugnazione.
Il motivo è inammissibile per genericità ed astrattezza, nonché per difetto di
autosufficienza, mancando una indicazione specifica di quali fossero le pronunce del giudice di primo grado che non imponevano una riproposizione
delle eccezioni di parte in sede di appello.
Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 112
e 277 c.p.c. per omesso esame da parte del giudice di merito della questione
del vizio di motivazione dell’atto impositivo.
2

dell’accertamento impugnato. La Commissione Tributaria Regionale, inve-

ESENTE 1).
Al SEN:
N. 13 1 1’A. ALL
– N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Il motivo è inammissibile per genericità ed astrattezza del quesito di diritto,
che riproduce tautologicamente il contenuto normativo che si pretende violato senza alcun collegamento con la fattispecie.
Con il quarto, quinto e sesto motivo, la società contribuente censura sotto
vari profili la decisione del giudice di merito di nominare un consulente tecnico per la determinazione del valore degli immobili oggetto dell’imposizione.
Mentre si evidenziano come inammissibili le censure proposte con il quarto

e quinto motivo, in relazione agli artt. 191 e 195 c.p.c., che attengono alle
modalità di nomina del consulente e sono, quindi, irrilevanti nel caso di specie e comunque estranei alla formulazione dei quesiti di diritto, anch’essi
viziati per genericità ed astrattezza, infondata appare anche la censura formulata con il sesto motivo, circa i poteri istruttori del giudice tributario ex
art. 7, D.lgs. n. 556 del 1992.
Nella fattispecie, invero, è da escludere che il giudice di merito abbia utilizzato, nel disporre la consulenza tecnica, dei propri poteri istruttori per illegittimamente sopperire alle carenze istruttorie delle parti. La sentenza chiarisce efficacemente che l’area di indagine era costituita dalla contestazione
da parte del contribuente del valore attribuito agli immobili in relazione al
carattere disomogeneo dei medesimi, non opportunamente valutato dall’Ufficio: era, quindi, in discussione non una questione di prova, bensì una questione valutativa che doveva esser risolta acquisendo aliunde elementi conoscitivi, in quanto i calcoli eseguiti nella stima UTE, messi a confronto con i
diversi calcoli eseguiti dal contribuente, lasciavano una situazione di incertezza.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase
del giudizio che liquida in complessivi E 2.000,00 per onorari oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 13 ottobre 2013.

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