Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25167 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25167 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 3560-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2722

contro

MARCHIORELLO PIERO MARIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 16/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/11/2013

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 52/30/08, depositata il 16 dicembre 2008,
la CTR del Veneto, confermando la decisione della CTP di

Marchiorello avverso l’avviso di liquidazione, con cui erano
state recuperate le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e
catastale, versate in misura ridotta, ex art 1 nota II bis della
Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986. I giudici
d’appello hanno accolto l’eccezione di decadenza triennale, di
cui all’ari 76 del medesimo dPR, ritenendo inapplicabile la
proroga biennale del termine prevista dall’art. 11, co 1, della L.
n. 289 del 2002.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza. Il contribuente non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente lamenta che i giudici
d’appello hanno violato e falsamente applicato l’ari 11 della L n.
289 del 2002, nel ritenere che la proroga dei termini prevista da
tale disposizione non sia applicabile al caso di revoca delle
agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.
2. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non si è
attenuta al principio, espresso da questa Corte (ord. n. 12069 del
2010, sent. n. 24575 del 2010), secondo cui: “la proroga di due
anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore
imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e

Vicenza, ha accolto l’impugnazione proposta da Pietro Maria

donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dall’art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di

assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche
all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte”. Infatti, il comma 1 bis secondo cui “le
violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al
comma 1, possono essere definite..” esprime testualmente il
concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del
tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del
valore degli immobili di cui al comma che precede. Ne consegue
che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso
contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza
necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in
entrambi i commi di un condono per le violazioni previste,
impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi
assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.
3. La sentenza va cassata, e non sussistendo necessità di
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo, in
quanto l’avviso di liquidazione, notificato, come si legge
nell’impugnata sentenza, il 31.8.2006, è tempestivo non essendo

condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore

a quella data spirato il termine di decadenza, di cui all’art 76 del
dPR n. 131 del 1986, quale, prorogato di due anni per effetto
della L 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

erano state richieste le agevolazioni.
4. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le
spese dell’intero giudizio, essendosi la giurisprudenza
consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma il 3 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

decorrente dal 29.10.2001, di registrazione dell’atto, per il quale

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