Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25166 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25166

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26509/2015 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BURIGANA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SVETLANA PERKOVIC;

– ricorrente –

contro

G.L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3037/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Presidente Consigliere Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.N. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, ha modificato le condizioni di affido condiviso dei figli avuti dal matrimonio contratto con G.L.L., riducendo la misura dell’assegno di mantenimento della prole dovuto alla odierna ricorrente;

che l’intimato G.L.L. non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444,445 e 447 c.c., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha fissato la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento a lei dovuto dal padre dei figli avuti in costanza di matrimonio dal (OMISSIS), anzichè dalla data di efficacia della sentenza, nonostante l’irripetibilità del contributo per la natura alimentare ad esso attribuibile;

che con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva posto per i 2/3 a carico di essa ricorrente le spese del giudizio di appello, allorquando sussistevano giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese stante il complessivo esito del giudizio;

ritenuto che il primo motivo di ricorso va accolto, avendo questa Corte più volte affermato che, in tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15186 del 20/07/2015; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016);

che il secondo motivo è assorbito, tenuto conto del disposto dell’art. 336 c.p.c.;

che pertanto si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

che può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, statuendo che la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli va fissata al 18/05/2015, data di pubblicazione della sentenza impugnata;

che la natura della causa e il suo complessivo esito (che vede entrambe le parti soccombenti) consentono la compensazione delle spese di entrambi i giudizi di merito;

che, in assenza di attività difensiva dell’intimato, non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, fissa al 18 maggio 2015 la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dal G. alla B. per il mantenimento dei figli; compensa tra le parti le spese di entrambi i giudizi di merito.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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