Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25166 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25166 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 3140-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ROCCAFORTE GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA G.B. MORGAGNI N. 19, presso lo studio
dell’avvocato EPIFANIO ANTONIETTA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GEMMA MARIA giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n.

55/2009 della COMM.TRIB.REG. di

GENOVA, depositata il 30/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

03/10/2013

dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato EPIFANIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/7/09 depositata il 30 marzo 2009, la
CTR della Liguria, confermando la decisione della CTP di

avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie
imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura
ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del 1986, oltre
interessi e sanzioni, non avendo il contribuente rispettato
l’impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era
ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi. I
giudici d’appello hanno ritenuto che il contribuente aveva
dimostrato di aver trasferito di fatto la sua residenza nella casa
acquistata godendo delle agevolazioni e che il ritardo di soli otto
giorni nel trasferimento della residenza anagrafica era
giustificato dall’errore materiale nell’indicazione della data di
stipula dell’atto, contenuto sul frontespizio del rogito notarile.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con due motivi. Il contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce, la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, n. 1 lett. A), della
Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione
all’art 360, co 1, n. 3 cpc, per non avere i giudici d’appello
considerato che il requisito del trasferimento della residenza,

Savona, ha accolto il ricorso proposto da Giacomo Roccaforte

entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, va riferito alla
residenza anagrafica e non a quella di fatto. 2. Il motivo è
fondato. 3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa

unicamente a chi possa dimostrare di risiedere o di lavorare nel
comune dove ha acquistato l’immobile, in base alle risultanze
anagrafiche, senza che a tal fine possano essere prese in
considerazioni situazioni di fatto contrastanti con dette risultanze
(v. per tutte Cass. n. 1173/2008). 4. Il principio è dettato in
chiara funzione antielusiva, per la considerazione che il
beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, che
certifichi la situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto
(cfr., da ultimo, ord. 1530 del 2012) e che sia riferito a termini
precisi, che consentano, in quanto tali, di valutare il rispetto del
termine di decadenza previsto dalla norma agevolativa.
5. Col secondo motivo, la ricorrente deduce, nuovamente,
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, n. 1 lett.
A), della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n, 131 del 1986,
per avere la CTR attribuito rilevanza, ai fini della tempestività
del trasferimento di residenza, alla circostanza che la copia
dell’atto di compravendita, rilasciata dal notaio rogante,
indicasse una data di stipula erronea (17.2.2002, invece che
17.1.2002). 6. Anche questo motivo è fondato. 7. La
realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta,
infatti, un elemento costitutivo per il conseguimento del

2

Corte, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano

beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al
momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato

salvo che ricorra un caso di forza maggiore e cioè di un ostacolo
all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non
imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento; caso qui neppure dedotto,
affermandosi, solo, la sussistenza di un errore materiale
nell’indicazione della data di stipula dell’atto.
8. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
esser decisa nel merito, ex art 384 cpc col rigetto del ricorso
introduttivo, non avendo il contribuente trasferito la residenza
anagrafica nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato nel
termine di diciotto mesi.
8. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le

assolvimento comporta, quindi, la decadenza dell’agevolazione,

spese dell’intero giudizio, essendosi la giurisprudenzt ros ATO IN CANCELLERIA
tOi, 2 013
consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
IL
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

II runzio a g Giudiziario
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