Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25165 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.R. (c.f. (OMISSIS)) e M.B.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via A. Doria n. 48, presso

l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

nonchè

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è

rappresentato e difeso;

– interventore volontario –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 22

gennaio 2008, n. 52308/06 (37) R.G.A.D.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 22 gennaio 2008, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da R.M.R. e M.B. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1993, era stato assunto in decisione soltanto il 10 dicembre 2003, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in cinque anni e sei mesi, avuto riguardo all’avvenuta proposizione di una questione di legittimità costituzionale, la cui soluzione era stata rimessa alla Corte costituzionale; richiamati inoltre i parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.250,00 per ciascuno degl’istanti, in considerazione della modestia della pretesa economica avanzata e del limitato patema d’animo conseguentemente cagionato dalla vicenda processuale, non incidente sui beni fondamentali della vita e della persona.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità dell’intervento spiegato nella presente fase dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito nel precedente grado di giudizio, il quale si è svolto esclusivamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinataria anche della notifica del ricorso per cassazione.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione residuale precedentemente spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica infatti ai soli giudizi iniziati dinanzi alla corte d’appello successivamente all’entrata in vigore della predetta disposizione (art. 1, comma 1225), e non anche a quelli, come il giudizio in esame, instaurati anteriormente alla predetta data e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. Cass., Sez. 1^, 6 ottobre 2009. n. 21352).

2. – Con il secondo motivo, il cui esame appare logicamente preliminare rispetto al primo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 41, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omissione, l’insufficienza e/o l’illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha detratto dalla durata complessiva del giudizio il tempo necessario per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, senza considerare la natura della controversia, avente ad oggetto un rapporto di pubblico impiego, e senza spiegare in che modo la predetta questione abbia inciso sulla complessità della procedura.

2.1. – Il motivo è solo parzialmente fondato.

In tema di equa riparazione per lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, questa Corte ha infatti affermato che la parlicolarità dell’oggetto della controversia non esclude l’applicabilità degli standards comuni elaborati dalla Corte EDU, ai fini della valutazione in ordine alla ragionevole durata del giudizio presupposto, neppure nel caso in cui, come accade per le controversie in materia di lavoro, essa comporti l’assoggettamento ad un rito speciale, salvo che la relativa disciplina non imponga l’adozione di forme organizzative diverse, tali da differenziarne il corso rispetto al rito ordinario e da richiedere quindi l’applicazione di differenti parametri (cfr. Cass., Sez. 1^, 6 giugno 2011, n. 12172;: 30 ottobre 2009, n. 23047).

Diversa è invece la rilevanza che, ai lini della predetta valutazione, assume la necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale, essendo stato affermato che il tempo impiegato per promuovere l’incidente di costituzionalità dev’essere computato nella durata complessiva del processo, dal momento che nel nostro ordinamento il giudizio di legittimità costituzionale non rileva in via autonoma, ma in quanto accede al procedimento nel quale sa insorta la questione ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal giudice a quo, la cui decisione, pur non riguardando direttamente il merito della controversia, assume carattere pregiudiziale rispetto alla definizione della stessa.

Non appare pertanto condivisibile il procedimento logico seguito dalla Corte d’Appello, la quale, nel determinare la durata ragionevole del giudizio presupposto, ha immotivatamente aggiunto al tempo astrattamente necessario per la decisione della controversia il periodo di un anno e sei mesi occorso ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar a seguito dell’emanazione, in corso di causa, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 61, con cui il legislatore aveva fornito l’interpretazione autentica della L. 22 giugno 1988, n. 221, art. 1.

L’avvenuta dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, cui ha fatto seguito il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti dinanzi al giudice amministrativo, non giustifica infatti l’automatismo delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, ben potendo quest’ultima includere il predetto periodo nella ragionevole durata del giudizio, dando però adeguatamente conto delle ragioni per cui si era ritenuto necessario promuovere l’incidente di costituzionalità, nell’ambito della valutazione della complessità del caso prescritta dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 ottobre 2009, n. 22875; 15 novembre 2007, n. 23632; 17 gennaio 2006. n. 789).

3. – Resta pertanto assorbito il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo indicato in dieci anni ed otto mesi la durata effettiva del giudizio presupposto ed in cinque anni e sei mesi quella ragionevole, ha determinato in quattro anni e sei mesi il ritardo nella definizione del giudizio, in relazione al quale ha provveduto alla liquidazione del danno.

4. – L’accoglimento del secondo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nella parte concernente la liquidazione dell’indennizzo, rende poi superfluo l’esame delle ulteriori censure, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, lamentando l’avvenuto riconoscimento di un indennizzo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri elaborati dalla Corte EDU e l’omessa liquidazione dei diritti di avvocato.

5. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità, nei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i ricorrenti; nei rapporti tra questi ultimi ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il quale la dichiarazione d’inammissibilità dell’intervento comporta la definizione del giudizio, l’oggetti va incertezza derivante dalla modifica della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, sopravvenuta in corso di causa, giustifica invece la dichiarazione di compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed interamente compensate le relative spese processuali nei rapporti tra l’interventore e R.M. R. e M.B.; nei rapporti tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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