Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25165 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26052-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.A.C. n. 3898/2010 – 1 del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositato il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.G. ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, nel rigettare l’istanza di correzione di errore materiale da lei proposta relativamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con B.S., l’aveva condannata alla rifusione delle spese processuali;

l’intimato B.S. non ha svolto difese;

il motivo di ricorso lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287,288 e 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità del decreto impugnato per aver condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento di correzione di errore materiale, che per sua natura non comporterebbe alcuna posizione di soccombenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

il ricorso è ammissibile atteso che la condanna alle spese contenuta nel decreto impugnato fa assumere per tale parte al provvedimento attitudine al giudicato e legittima quindi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; ed è anche fondato avendo questa Corte più volte affermato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Sez. 3 sentenza n. 8103 del 28/03/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016);

che, in difetto di attività difensiva dell’intimato, non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA