Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25165 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.24/10/2017), n. 25165
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26052-2015 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;
– ricorrente –
contro
B.S.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G.A.C. n. 3898/2010 – 1 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
P.G. ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, nel rigettare l’istanza di correzione di errore materiale da lei proposta relativamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con B.S., l’aveva condannata alla rifusione delle spese processuali;
l’intimato B.S. non ha svolto difese;
il motivo di ricorso lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287,288 e 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità del decreto impugnato per aver condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento di correzione di errore materiale, che per sua natura non comporterebbe alcuna posizione di soccombenza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
il ricorso è ammissibile atteso che la condanna alle spese contenuta nel decreto impugnato fa assumere per tale parte al provvedimento attitudine al giudicato e legittima quindi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; ed è anche fondato avendo questa Corte più volte affermato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Sez. 3 sentenza n. 8103 del 28/03/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016);
che, in difetto di attività difensiva dell’intimato, non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017