Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25165 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28339-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

VECCHIA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA TECCE, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE MARTONE;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO ROCCAFORTE;

– controricorrente –

E contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1473/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso del 5 agosto 2013 V.G. deduceva di essere conduttore dal 1973 e proprietario dal 10 dicembre 1993, di un fondo rustico in agro di (OMISSIS) e annesso fabbricato, costituito da due piani, ove aveva fissato la propria residenza. Aggiungeva che nell’anno 2008 aveva concesso in comodato alla figlia V.S., che vi si era trasferita con il nucleo familiare, costituito dal marito S.A. e dai figli E. e A., i vani del piano terra, in quanto la stessa era priva di sistemazione abitativa. Lamentava che gli occupanti avrebbero reiteratamente impedito al ricorrente l’utilizzo del primo piano dello stabile e relative pertinenze. In particolare, avevano sostituito la serratura senza consegnare una copia della chiave. Tanto che V.G., con raccomandata del 20 novembre 2011, aveva intimato alla figlia la cessazione del comodato, chiedendo la restituzione dell’immobile instaurando, successivamente, un giudizio possessorio. Sulla base di tali elementi chiedeva la risoluzione del contratto di comodato alla data del 31 dicembre 2011 e la condanna degli occupanti al rilascio;

si costituivano quest’ultimi sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l’immobile, mentre V.S., dal 1994, aveva avuto la disponibilità del compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall’anno 2000. Spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l’esercizio legittimo del possesso dell’immobile a partire dal 1994, o al più tardi, dall’anno 2000;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2015, dichiarava risolto il contratto per recesso del comodante, ordinando a V.S. e ad S.A. il rilascio dell’immobile, rigettando la domanda riconvenzionale;

con ricorso depositato il 26 marzo 2015 S.A. e V.S. impugnavano la sentenza. Si costituiva V.G. contrastando i motivi di gravami;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 20 giugno 2018, accoglieva l’appello e rigettava le domande formulate da V.G., dichiarava inammissibile la domanda degli appellanti di usucapione del compendio immobiliare e rigettava la domanda riconvenzionale di questi ultimi, compensando le spese dei due gradi di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.G. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso V.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la “sanatoria (e conseguente validità) del contratto di comodato e l’errata applicazione dell’art. 1418 c.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa applicazione degli artt. 1803,1804,1809 e 1810 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione;

la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nullo il contratto di comodato in quanto tardivamente registrato, affermando un principio contrario a quello della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale nullità relativa sarebbe sanata, con efficacia ex tunc, dalla tardiva registrazione del contratto. Inoltre, il comodante che agisca per la restituzione della cosa non avrebbe l’onere di provare il diritto di proprietà, essendo sufficiente la disponibilità materiale della cosa;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1722 e 1723, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè la contraddittorietà della motivazione. L’art. 1723 c.c., al comma 2, prevede che il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario non si estingue con la morte del mandante. Nel caso di specie il mandato era stato certamente conferito anche nell’interesse di V.G., che era il compratore, il quale aveva continuato l’esercizio dell’impresa agricola anche dopo la morte del mandante, come emergerebbe dal provvedimento reso in sede di reclamo possessorio dal Tribunale di Roma in data 22 luglio 2013. In secondo luogo, si tratterebbe di procura irrevocabile, per cui -nonostante la morte del rappresentato- il rapporto prosegue nei confronti degli eredi di quest’ultimo. Infine, i controricorrenti non sarebbero legittimati a impugnare il contratto concluso tra P. e V. non avendo titolo a detenere l’immobile;

con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e la nullità ed illogicità dell’ordine di restituzione e la motivazione contraddittoria. La disposizione finale della decisione di restituzione adottata in grado di appello, in favore degli appellante, riferita all’intero compendio immobiliare, sarebbe viziata da illogicità manifesta. Infatti, questi ultimi non avrebbero mai chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione dell’immobile, quanto meno con riferimento al fondo agricolo, poichè di tale terreno il ricorrente non avrebbe mai perso il possesso, in quanto il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, con ordinanza del 20 luglio 2013 aveva ordinato ai resistenti V.- S. di reintegrare V.G. nel possesso del fabbricato “con esclusione delle stanze poste al piano terra concesse in uso ai reclamanti”. Pertanto, l’odierno ricorrente era stato reintegrato nel possesso del fondo mediante consegna delle chiave del cancello di accesso;

rileva la Corte che, ad un più approfondito esame, non sussistono le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell’art. 375 c.p.c., con conseguente trasmissione alla pubblica udienza della Terza sezione.

P.Q.M.

La Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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