Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25164 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25164 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2163-2010 proposto da:
CAPPELLETTI SERGIO, MORNATA ADRIANA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo
studio dell’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che li
rappresenta e difende con procura notarile del Not.
Dr. NICOLA BEGALLI in COMO rep. n. 166543 del
2013

18/04/2012;
– ricorrenti –

2719

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 08/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 116/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato BURRAGATO che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 116/34/08 depositata il 19.12.2008, la
CTR della Lombardia, in riforma la decisione della CTP di

Adriana Momata avverso l’avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale,
rilevando che i ricorrenti non avevano provato di aver trasferito
la loro residenza nel comune di ubicazione dell’immobile
acquistato, con i benefici “prima casa”, senza provare “anomalie
impeditive al trasferimento nell’immobile compravenduto”.
I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce: a) violazione di legge (art 1
lett A della Tariffa di cui al dPR n. 131 del 1986, sotto svariati
profili); b) omessa contraddittoria e insufficiente motivazione
(sul materiale probatorio) ai sensi dell’art. 360, 1° co n. 3 e 5, è
inammissibile, perché, come non ha mancato di rilevare
l’Agenzia controricorrente, le censure non sono rispettivamente
corredate dal quesito di diritto né dal momento di sintesi, in
violazione dell’art 366 bis cpc, applicabile ratione temporis
(l’abrogazione di tale norma, ai sensi dell’art. 47 della L n. 69 del
2009, opera per i ricorsi avanzati con riferimento ai
provvedimenti pubblicati dopo il 4.7.2009, data di entrata in
vigore della legge 69 del 2009). 2. Secondo la giurisprudenza di

i

Como, ha rigettato il ricorso proposto da Sergio Cappelletti ed

questa Corte, tali elementi non possono esser desunti dal
contenuto delle censure stesse (nei fatti, peraltro, non
adeguatamente sviluppate e carenti di autosufficienza) poiché, in

motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la
peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cpc consiste proprio
nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una
sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata
alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e,
quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica (v. tra le
altre Cass. n. 20409 del 2008, n. 2799/2011). 3. Va, peraltro,
rilevato che, come più volte affermato da questa Corte (v. per
tutte Cass. n. 1173/2008), i benefici fiscali per l’acquisto della
prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base
alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune
dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano
essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con
dette risultanze. 4. Un simile principio è dettato in chiara
funzione antielusiva, per la considerazione che il beneficio
fiscale deve essere ancorato a un dato certo, che certifichi la
situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto (cfr., da ultimo,
ord. 1530 del 2012) e che sia riferito a termini precisi id est entro
il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.

2

un sistema processuale che già prevedeva la redazione del

PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,

Così deciso a Roma il 3 ottobre 2013.

liquidate in e 4.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

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