Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25164 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28324/2014 proposto da:

COMUNE ALCAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIOVANNA MISTRETTA, VALERIA APOLLONIA CASELLA;

– ricorrente principale –

contro

L.I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

PIGNATELLI, 362, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA MAZZARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO BUTTITTA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 850/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2014 R.G.N. 449/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato VALERIA APOLLONIA CASELLA;

udito l’Avvocato CLAUDIA DEL POZZO per delega Avvocato ARMANDO

BUTTITTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Trapani L.I.B., dipendente del Comune di Alcamo con qualifica di operaio specializzato, premesso di essere affetto da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio (bronchite cronica in soggetto con asma allergica e bronchiectasie delle basi polmonari), riferiva di avere presentato al datore di lavoro istanza al fine di ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo; precisava che detta istanza era stata disattesa dall’ente sul rilievo che il lavoratore era risultato iscritto all’assicurazione obbligatoria dell’Inail, deducendo che uno specifico rischio di contrarre la malattia denunciata, era stato escluso dal medesimo istituto assicurativo. Dopo la costituzione del Comune di Alcamo, il giudice adito rigettava la domanda attrice per carenza di prova in ordine alla sussistenza di una apprezzabile lesione della integrità fisica del ricorrente.

Tale pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Palermo che, con sentenza 23/5/2014 dichiarava il diritto del lavoratore a percepire dal Comune di Alcamo l’equo indennizzo a seguito del riconoscimento dell’infermità denunciata quale derivante da causa di servizio ascrivibile alla cat. VII tab. A, compensando fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice del gravame osservava che la sussistenza di una copertura assicurativa da parte dell’Inail non costituiva ostacolo al riconoscimento della prestazione rivendicata, all’uopo richiamando taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l’iscrizione all’assicurazione Inail era compatibile con l’erogazione dell’equo indennizzo, pur essendo le due prestazioni non sovrapponibili.

Nello specifico, acclarato che nessuna prestazione per malattia professionale era stata erogata dall’Inail, sulla scorta degli accertamenti medici sanitari svolti dal Comitato di Verifica, della documentazione medica allegata dal ricorrente, del riconoscimento della causa di servizio con ascrivibilità delle patologie alla cat. VII tab. A D.P.R. n. 834 del 1981, riteneva raggiunta la prova della patologia denunciata, del nesso causale con l’attività lavorativa svolta e della apprezzabile lesione dell’integrità fisica per effetto delle malattie denunciate.

Avverso tale sentenza il Comune di Alcamo interpone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’intimato che propone ricorso incidentale sostenuto da unica censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, del relativo regolamento e successive modificazioni. Si deduce a sostegno della critica che secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, l’equo indennizzo e la rendita derivante dalla iscrizione obbligatoria all’Inail, sono due forme di tutela di una stessa fattispecie inabilitante, configurandosi un diritto all’equo indennizzo solo in quanto il dipendente non sia assicurato presso l’Inail. La ratio della interpretazione della norma risiede infatti sia nell’esigenza di evitare che un soggetto possa godere contemporaneamente e a diverso titolo della medesima forma di tutela, sia nell’esigenza che gli accertamenti relativi alla determinazione della spettanza o meno del beneficio debbano essere svolti non dal datore di lavoro, bensì esclusivamente dall’Inail.

2. Il motivo è privo di fondamento.

Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, che va qui ribadito, l’istituto della rendita per malattia professionale e quello dell’indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l’indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull’incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest’ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest’ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la “conditio sine qua non”, della malattia (vedi ex plurimis Cass. 20/8/2004 n. 16392).

La differenza fra gli istituti è stata marcata sotto plurimi profili nella giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso il carattere risarcitorio dell’equo indennizzo e la sua natura previdenziale, in ragione della sua totale ed esclusiva incidenza del relativo carico sul datore di lavoro; ed al riguardo ha statuito che “la concessione dell’equo indennizzo è deputata non alla protezione del bene dell’integrità fisica, che è solo occasione dell’erogazione, ma della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’amministrazione e del servizio prestato, sicchè il fine della provvidenza de qua non è risarcitorio, ma si inserisce nell’ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (così: Cass. Sez. Un., 7/3/2003 n. 3438 cui adde, in relazione alla natura dell’istituto in oggetto, Cass., Sez. Un., 17/6/2004 n. 11353).

Ciò ha portato ad affermare la natura retributiva dell’equo indirizzo per l’inerenza dell’istituto e della sua obbligazione al rapporto di lavoro, ed a negare conseguentemente la sua riconducibilità ad un autonomo rapporto previdenziale, sia ai fini dell’attribuzione della competenza alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego, sia ai fini dell’applicazione dell’art. 429 c.p.c., per i crediti per equo indennizzo dei dipendenti delle Ferrovie dopo la privatizzazione, definiti crediti di lavoro(cfr. in tali sensi Cass. 27/8/2003 n. 12547; Cass. 19/12/1996 n. 11395; Cass. 23/2/1993 n. 2202), sia, per quanto riguarda il governo delle spese, al fini di disporre l’inapplicabilità del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., alle controversie aventi ad oggetto l’Istituto in esame (cfr. Cass., Sez. Un., 17/6/2004 n. 11353 cit.; Cass. cit. n. 12547/2003).

Si è altresì sostenuto che l’equo indennizzo, limitato alle infermità più consistenti, ridotto in ragione dell’età avanzata ed attribuito secondo equità, è diretto a compensare la perdita dell’integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell’attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse (Cons. Stato, Ad Plen., 16.7.1993, n. 9); e tale requisito sussiste anche se l’evento causativo sia avulso dal contesto cronologico e topografico della prestazione di servizio, purchè sia stato determinato da una condotta del dipendente preordinata alla realizzazione degli obblighi inerenti alla prestazione (cfr. Cass. 24/11/1999 n. 13094 in motivazione).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, (v., ad es., Cass. 26/6/2009, n. 15074), dunque, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l’attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti – in particolare – per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonchè per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale; pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (così in motivazione, Cass. 21/6/2012 n. 10340).

Gli istituti, pur nella loro diversità, non sono stati ritenuti fra loro incompatibili (vedi Cass. 23/11/2010 n. 23647), essendo stata fatta salva l’operatività delle disposizioni dirette ad evitare la duplicazione delle prestazioni” (Cass. civ., 23/3/2002, n. 4198; nello stesso senso, ma con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, 24/11/1999, n. 13094; 15/9/1997, n. 9165), volte ad impedire che a causa di un medesimo fatto genetico, l’interessato possa percepire più provvidenze, ritenendosi che il divieto di cumulo fra prestazioni poste a carico dello Stato o di altra P.A. non venga limitato ad istituti che abbiano la medesima finalità (vedi Cass. n. 12754/2003).

Anche quando gli istituti rispondano a diverse rationes, così come nella fattispecie qui scrutinata, si impone quindi, il rispetto del summenzionato principio di incumulabilità di prestazioni poste a carico della P.A..

Tale ipotesi, tuttavia, come congruamente rimarcato dalla Corte distrettuale, non è configurabile nel caso di specie, essendo dato acquisito agli atti e non controverso fra le parti, che il lavoratore non abbia percepito alcuna indennità nè alcuna rendita da parte dell’Istituto assicurativo che possa integrare un vulnus ai richiamati dicta.

Corollario di quanto sinora detto – e al di là di ogni questione prospettata con riferimento agli orientamenti espressi al riguardo dal giudice amministrativo – è che la Corte di merito ha disposto corretta applicazione degli enunciati e consolidati principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, che ha mostrato di conoscere e condividere, con statùizione che si sottrae alla censura all’esame.

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Ci si duole che il giudice del gravame abbia dichiarato la sussistenza di un’apprezzabile lesione dell’integrità fisica del soggetto, pur in assenza di prova di un rischio specifico, quanto meno in termini di probabilità, ancorato a concrete situazioni di fatto, con riferimento cioè alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata ed intensità dell’esposizione a rischio. Si rimarca la carenza di allegazione da parte del dipendente delle mansioni in concreto espletate e la insussistenza di alcun riconoscimento da parte del medesimo consulente di parte del lavoratore, della riconducibilità della patologia da quest’ultimo sofferta, alla attività di lavoro svolta.

In tal senso si ritengono errati gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito laddove ha ritenuto raggiunta detta prova per effetto della sussunzione delle patologie da cui era affetto il lavoratore, nella cat. VII tab. A D.P.R. n. 834/1981.

4. Il motivo va disatteso.

Preme innanzitutto rilevare che il motivo è connotato da profili di inammissibilità non essendo riportato, in violazione del principio di specificità che governa il ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, il tenore del ricorso introduttivo del lavoratore – integrante presupposto logico-giuridico per il riconoscimento del beneficio invocato dal quale evincere la carenza di allegazione in ordine alle mansioni esplicate.

In via ulteriore, non può mancarsi di considerare come la concessione dell’equo indennizzo, oltre che alla ricorrenza dei requisiti di natura soggettiva (pacificamente presenti nel caso di specie) dipenda altresì da due condizioni di carattere oggettivo: occorre, anzitutto, che l’assicurato abbia subito una “malattia” dalla quale consegua una “perdita permanente dell’integrità fisica” (vedi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68 e relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 686 del 1957, e successive modificazioni ed integrazioni) anche se la menomazione psico-fisica non deve comportare una totale inabilità al servizio. Fra la malattia contratta per causa di servizio e l’invalidità permanente, deve poi sussistere un nesso di dipendenza causale tale per cui la prima deve aver cagionato la seconda. E’ necessario, quindi, che si tratti di invalidità ascrivibile ad una delle categorie di menomazione elencate nelle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834 del 1981.

Orbene, nello specifico, la Corte distrettuale ha accertato specificamente la intercorrenza del nesso eziologico fra la patologia denunciata e l’attività lavorativa espletata, alla stregua degli approfonditi accertamenti medici sanitari svolti dal Comitato di verifica (che per l’appunto, detto nesso causale attestavano), oltre che degli ulteriori accertamenti di natura medico-legale allegati al fascicolo di parte ricorrente e del riconoscimento della causa di servizio della malattia “bronchite cronica” con ascrivibilità alla cat. VII Tab. A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, così dando atto della sussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio invocato.

La questione rilevante in causa – e concernente il nesso eziologico fra patologia contratta ed attività di lavoro svolta – è stata trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente, osservandosi al riguardo che, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

Gli accertamenti esplicati dalla Corte distrettuale sono congrui e conformi a diritto, per quanto sinora detto, rispetto ad essi atteggiandosi la formulata censura in termini di mero dissenso nell’apprezzamento delle risultanze di causa, inidoneo a scalfirne il fondamento (vedi ò in motivazione, Cass. 8/10/2013 n. 22865 non congruamente invocata dal medesimo ricorrente).

Il ricorso principale, al lume delle sinora esposte argomentazioni, va pertanto respinto.

5. Con unico motivo di ricorso incidentale, L.I.B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole del governo delle spese disposto dal giudice del gravame che ha disposto l’integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado di giudizio, facendo generico riferimento alla “peculiarità delle questioni trattate” ed in considerazione di un asserito contrasto con le decisioni del giudice amministrativo. Ma detta motivazione non soddisfa i requisiti previsti dal richiamato disposto di cui all’art. 92 c.p.c., della reciproca soccombenza ovvero delle gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.

6. Il motivo è fondato e va accolto.

In via di premessa deve rammentarsi che la regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il “normale complemento” dell’accoglimento della domanda – ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1986 – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.

L’istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha dunque carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (C. Cost. n. 196 del 1982), sicchè è ben possibile (vedi C. Cost. n. 157 del 2014) “una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione di testo originaria del 1940, così disponeva: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

In seguito al radicarsi di un contrasto in ordine alla motivazione dei “giusti motivi” che facoltizzavano il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in caso di soccombenza totale, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per “giusti motivi” dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).

Il legislatore è poi intervenuto a modificare la norma in questione confermando sì la clausola generale dei “giusti motivi”, quale presupposto della compensazione delle spese di lite, ma richiedendo che questi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione” (L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1); successivamente, (con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ha così riformulato dell’art. 92, comma 2: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Si è così accentuato, in chiave limitativa, il carattere derogatorio della compensazione rispetto alla regola generale che vuole che alla soccombenza totale segua anche la condanna al pagamento delle spese di lite. Il perimetro della clausola generale si è quindi ridotto, ritenendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzasse il principio di responsabilità di chi promuoveva una lite, o resisteva in giudizio (così in motivazione, C. Cost. n. 77 del 2018).

In tale prospettiva di interpretazione della disposizione in chiave accentuativa dell’obbligo di motivazione – derivante dalla generale prescrizione dell’art. 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati – si inscrive, dunque, l’orientamento espresso da questa Corte in tema di spese giudiziali, al quale si intende dare continuità, in base al quale le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (vedi Cass. 25/9/2017 n. 22310) ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (vedi Cass. 26/9/2018 n. 23059).

Nell’ottica descritta, la motivazione adottata dalla Corte distrettuale a sostegno della integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado, riferita alla peculiarità delle questioni trattate ed al contrasto con le decisioni del giudice amministrativo (neanche specificamente enunciate), palesa profili di genericità, che non appaiono coerenti con i dettami della disposizione di riferimento, definiti alla stregua delle enunciate regole ermeneutiche.

In conclusione, il ricorso incidentale va accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte distrettuale designata in dispositivo – cui è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio – la quale procederà alla delibazione della questione devoluta attenendosi ai principi innanzi enunciati.

La circostanza che il ricorso principale sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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