Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25164 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23399/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA QUATTRO FONTANE 20, presso

l’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO AMORESE, RENATO VICO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso l’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO GRANELLI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1062/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE che si

riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARLO CELANI, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – (OMISSIS) S.r.l. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con continuazione dell’attività di produzione e commercio di cosmetici, nonchè di sfruttamento di un impianto fotovoltaico, procedura che è stata aperta con decreto dello stesso Tribunale del 12 luglio 2013.

2. – In pendenza del termine richiesto dalla società per l’integrazione della propria domanda, il Commissario giudiziale nominato ha attivato la procedura di cui alla L. Fall., art. 173, osservando che (OMISSIS) S.r.l. aveva ceduto ad altra società di diritto francese, Ginevra S.a.s., poco prima della domanda di ammissione al concordato preventivo, la propria partecipazione nella società, anch’essa di diritto francese, Alcia Laboratoires in una situazione di conflitto di interessi ed a condizioni sfavorevoli, effettuando altresì, in epoca successiva a tale domanda, pagamenti per debiti maturati in data antecedente al deposito della medesima.

3. – Il Tribunale di Bergamo ha revocato il decreto di ammissione al concordato preventivo di (OMISSIS) S.r.l., pronunciando altresì, in data 20 maggio 2014, sentenza dichiarativa di fallimento.

4. – Contro la sentenza, nel contraddittorio con il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e con il Pubblico ministero, (OMISSIS) S.r.l. ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 1 settembre 2014, ha respinto, regolando conseguentemente le spese di lite.

La Corte territoriale ha in breve ritenuto:

-) che Ginevra S.a.s., costituita soltanto 15 giorni prima dai figli del R., socio di maggioranza di (OMISSIS) S.r.l., aveva acquistato da quest’ultima società, nell’imminenza della domanda di ammissione al concordato preventivo e senza che la circostanza fosse stata esplicitata nella proposta, oltre il 90% del capitale sociale di Alcia Laboratoires, ad un prezzo che non considerava l’avviamento, valutava il patrimonio netto in riferimento all’anno precedente, impediva di aumentare il prezzo in conseguenza del bilancio immediatamente successivo del 30 settembre 2012 e soprattutto prevedeva il pagamento del corrispettivo in 10 anni, senza il rilascio di garanzie ed a fronte di un acquirente priva a sua volta di garanzie patrimoniali e con un capitale sociale di appena 6000,00, con una ulteriore clausola che consentiva all’acquirente di procrastinare il pagamento a sua discrezione col solo obbligo di riconoscere gli interessi di mora;

-) che il pagamento di debiti concorsuali dopo l’ammissione alla relativa procedura era pacifico ed accertato per il complessivo importo di 24.150,49, con conseguente lesione della par condicio creditorum.

5. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. – Il ricorso contiene sei motivi.

6.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione di legge. Errone e falsa applicazione fallimentare della L. Fall., art. 173, e nozione errata della fattispecie di “atti in frode”. Non può costituire atto in frode suscettibile di revoca, una disposizione che non comporta conseguenze economicamente pregiudizievoli per i creditori”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello non si sarebbe soffermata a scrutinare se il comportamento addebitato a (OMISSIS) S.r.l. avesse comportato conseguenze patrimoniali sfavorevoli per i creditori, nè avrebbe analizzato l’intenzionalità del comportamento posto in essere dalla società, neppure avvedendosi che esso non aveva arrecato pregiudizio alcuno.

6.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia. Mancata considerazione della decisione della stessa curatela di dare adempimento anzichè revocare l’atto asseritamente dannoso come palese dimostrazione della non dannosità della transazione”.

Secondo la ricorrente la scelta della Curatela di chiedere l’adempimento anzichè la revoca dell’atto avente ad oggetto l’alienazione del pacchetto azionario avrebbe comportato l’implicita ammissione che la compravendita soddisfaceva gli interessi della massa.

6.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., L. Fall., artt. 15 e 18 e art. 2697 c.c., per l’omessa ammissione del capitolo di prova richiesto e l’omessa convocazione dei testi indicati nell’udienza del 14 agosto 2014. Omessa assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere. Mancata assunzione della testimonianza del Dottor N.E.”.

Con il motivo si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale in ordine alla congruità del prezzo e alla conformità alla prassi commerciale dell’accordo concluso, il tutto in vista della dimostrazione dell’assenza di danno per i creditori della massa.

6.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione di legge e falsa applicazione della L. Fall., art. 173. Mancata considerazione della piena disclosure effettuata in corso di procedura e, in particolare, in sede di integrazione, autorizzata dal Tribunale, della proposta di concordato”.

Si sostiene in breve che l’ammissione al concordato preventivo non poteva essere revocata ed il fallimento non poteva essere dichiarato in pendenza del termine concesso per depositare un’integrazione alla proposta, per di più in una situazione in cui la disclosure in ordine alla vicenda dell’alienazione del pacchetto azionario, peraltro menzionata già dell’iniziale proposta, aveva già avuto luogo in pendenza della procedura.

6.5. – Il quinto motivo è rubricato: “Violazione di legge. Erronea applicazione della L. Fall., art. 173: il pagamento di debiti anteriori non costituisce di per se stesso un motivo di revoca del procedimento di concordato se il pagamento non è sorretto da un intento fraudolento o, comunque, è conforme alla realizzazione del piano di concordato”.

Afferma in sintesi la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che l’esecuzione di pagamenti per debiti preconcordataria comportasse di per sè la revoca della procedura di concordato, trattandosi di pagamenti in definitiva effettuati nell’interesse dei creditori.

6.6. – Il sesto motivo è rubricato: “Violazione di diritto e falsa applicazione della L. Fall., art. 173. La procedura di concordato non va revocata se l’eventuale pregiudizio derivante dal pagamento di crediti prego sia stato reintegrato. Mancata considerazione dell’impegno formale a reintegrare le somme erroneamente pagate”.

Evidenzia la società ricorrente che il R. aveva offerto il ristoro delle somme utilizzate per il pagamento dei crediti preconcordatari, in una situazione in cui, peraltro, trattandosi di pagamenti con finanza esterna, essi non richiedevano l’attestazione del professionista di cui alla L. Fall., art. 182 quinquies.

7. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Assume la società ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe valutato se il comportamento ad essa addebitato, in particolare con riguardo alla vendita del pacchetto azionario Alcia Laboratoires, fosse foriero di pregiudizio per il ceto creditorio, incorrendo così violazione della L. Fall., art. 173.

Così tuttavia non è, dal momento che la Corte d’appello, pur con motivazione sintetica, lungi dal limitarsi a rilevare la sussistenza di un conflitto di interessi correlato alla alienazione del pacchetto azionario in favore di una società dei figli del socio maggioritario di (OMISSIS) S.r.l., ha chiaramente ritenuto pregiudizievole l’atto, avendo sottolineato che il prezzo non era adeguato (dal momento che non considerava l’avviamento e valutava il patrimonio netto in riferimento all’anno precedente), tanto più che era stato escluso l’aumento del prezzo in conseguenza del bilancio immediatamente successivo del 30 settembre 2012 e che il pagamento era dilazionato addirittura in 10 anni, senza il rilascio di garanzie ed in presenza di una acquirente anch’essa priva di adeguate garanzie patrimoniali.

La pronuncia, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, si è dunque soffermata sul carattere pregiudizievole dell’atto, e la valutazione costituisce apprezzamento di merito evidentemente insindacabile in sede di legittimità.

Di qui l’inammissibilità della censura. E’ difatti inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

p. 7.2. – Il secondo motivo è infondato.

Il ricorso è sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 360 c.p.c., nel testo derivante dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso è ammesso, ai sensi del n. 5, esclusivamente “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., n. 8053/2014) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che:

a) il ricorrente ha l’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” da cui ne risulti l’esistenza (testuale, se emerge dalla sentenza; extratestuale, se dagli atti processuali), il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso (come impongono l’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4);

b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio, ove il fatto sia stato comunque preso in considerazione;

c) il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sè, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ciò detto appare nel caso di specie evidente per un verso che la Corte d’appello, come si è visto nell’esame del precedente motivo, si è soffermata sul carattere pregiudizievole dell’alienazione del pacchetto azionario, sicchè la doglianza si risolve nella denuncia dell’omessa considerazione di un singolo elemento di giudizio, quale la scelta della Curatela di chiedere l’adempimento anzichè la revoca dell’atto avente ad oggetto l’alienazione del pacchetto azionario, e, per altro verso, che la circostanza invocata dalla società ricorrente è tutt’altro che decisiva, giacchè la scelta di ottenere immediatamente il pagamento del corrispettivo dell’alienazione (a fronte peraltro della previsione di una dilazione decennale) ben può spiegarsi altrimenti, e cioè, come sostiene la Curatela controricorrente, con una valutazione di convenienza economica di tale scelta, a fronte di quella, dagli esiti incerti e comunque diluiti nel tempo, della revocatoria fallimentare.

7.3. – Il terzo motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle già indicate nel contesto del precedente paragrafo.

Ed infatti l’assunzione della dedotta prova costituenda non risulta decisiva ai fini della valutazione della Corte territoriale, la quale ha d’altronde esaminato, come si è già visto, la questione del carattere pregiudizievole dell’atto.

7.4. – Il quarto motivo è infondato. Sostiene la ricorrente di aver fin dall’inizio esplicitato la circostanza dell’alienazione del pacchetto azionario di Alcia Laboratoires: ma così non è, giacchè nell’iniziale proposta si faceva genericamente menzione tra i crediti verso clienti ad un credito per la vendita di partecipazioni, senza che emergessero le circostanze necessarie a comprendere adeguatamente i termini della questione.

La vicenda della vendita del pacchetto azionario è dunque emersa nella sua effettiva consistenza solo a seguito della relazione del Commissario giudiziale ai sensi della L. Fall., art. 173.

Nè può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che (OMISSIS) S.r.l. abbia poi ampiamente illustrato la menzionata vicenda (al fine, peraltro, di dimostrare il carattere non pregiudizievole dell’atto): ed infatti la L. Fall., art. 173, nel prevedere la dichiarazione del fallimento nel corso della procedura qualora il debitore abbia tra l’altro commesso atti di frode, e mirando per tale via anche a paralizzare la portata decettiva del silenzio dell’istante, non attribuisce alcun rilievo a più o meno sinceri ravvedimenti postumi dello stesso debitore, nel qual caso la norma rimarrebbe evidentemente menomata nella sua efficacia.

7.5. – Il quinto ed il sesto motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono assorbiti.

La dichiarazione di fallimento è stata motivata sia in riferimento alla cessione delle azioni della partecipata francese, sia in dipendenza del pagamento di crediti concorsuali in corso di procedura: essa è cioè sostenuta da una duplice ratio decidendi.

Ne discende che il rigetto dei motivi concernenti l’alienazione della partecipata francese comporta l’assorbimento di quelli concernenti il pagamento di crediti concorsuali.

8. – Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater, dell’esistenza dei presupposti per il versamento da parte della stessa società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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