Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25163 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. un., 17/09/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 17/09/2021), n.25163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24307/2020 proposto da:

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI FATTO COMPOSTA DA I.M.,

L.M.L., I.G., L.G., L.L.,

B.L., D.G.A., D.G.P. e

D.G.M., nonché di questi ultimi quali soci illimitatamente

responsabili, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MONICA CERAVOLO, e

LIVIO PERSICO;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), quale Trustee del Trust (OMISSIS), del Trust (OMISSIS),

del Trust (OMISSIS) e del Trust (OMISSIS), in persona degli

amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO FIERRO, GIAN PIERO

BIANCOLELLA, GENOVEFFA SELLITTI;

S.V., elettivamente domiciliata in Roma, VIA SAVOIA 31,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELO SCALA, VINCENZO MARIA CESARO, e NICOLA

RASCIO;

– controricorrenti –

e contro

A.F., D.G.L. all’epoca dell’introduzione

del giudizio di merito minorenne e rappresentata ex lege dal padre

D.G.A., A.G. e A.W. all’epoca

dell’introduzione del giudizio di merito minorenni e rappresentati

ex lege dai genitori A.F. e D.G.M.,

A.G.B. all’epoca dell’introduzione del giudizio di merito

minorenne e rappresentata ex lege dai genitori A.F. e

D.G.M., D.G.G.B., D.G.L.,

DE.GA.AL., D.M.A.V. nella qualità di

Trustee del Trust “Nipoti di L.G.”, L.F.,

L.F.L., L.E.L., L.G. e L.L.P.

minorenni e rappresentati ex lege dal padre L.F. e dalla

madre Sa.An., L.M.C. all’epoca

dell’introduzione del giudizio di merito minorenne e rappresentata

ex lege dal padre L.L. e dalla madre M.S.,

L.G. minorenne e rappresentato ex lege dal padre L.L.

e dalla madre M.S., LE.FI., P.P.,

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

557/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice

italiano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel maggio 2013 il tribunale di Torre Annunziata dichiarò il fallimento della società di fatto composta da I.M., L.M.L., I.G., L.G., L.L., B.L., D.G.A., D.G.P. e D.G.M., oltre che dei soci predetti illimitatamente responsabili.

Per recuperare all’attivo una cospicua quantità di beni asseritamente sottratti mediante conferimento in diversi trust, la curatela fallimentare, con citazione notificata il 23 gennaio 2015, ha convenuto dinanzi al medesimo tribunale i disponenti, gli individuati trustee – (OMISSIS), D.M.A.V., P.P., (OMISSIS), (OMISSIS) – e gli altri enti in epigrafe indicati, formulando distinte domande in via principale e in via subordinata.

Segnatamente:

– in via principale: (a) di rendimento del conto; (b) di simulazione assoluta o comunque relativa (in tal caso perché volta a dissimulare meri contratti di mandato dai quali la curatela aveva inteso sciogliersi notificando ricorsi per sequestro giudiziario o conservativo ante causam) dei contratti istitutivi dei trust; (c) di inefficacia o comunque di nullità per illiceità della causa di alcuni dei suddetti trust, da qualificare come sham trust in considerazione dell’avvenuto mantenimento del controllo dei falliti sui beni conferiti in fondo; (d) di accertamento della simulazione dei patti modificativi di alcuni dei suddetti trust o in subordine di revoca dei suddetti patti; (e) di nullità originaria o comunque derivata dal sopravvenuto fallimento di alcuni dei medesimi trust, per frode alla legge o per contrasto con la convenzione dell’Ala 1 luglio 1985; nonché, come conseguenza delle ripetute domande, (f) di accertamento della mancata realizzazione degli effetti di segregazione dei beni costituiti in trust;

– in via subordinata: (g) di mancata realizzazione dell’effetto segregativo del trust “(OMISSIS)” con riguardo a tutti i relativi conferimenti; (h) di inopponibilità dei conferimenti immobiliari fatti nel trust “Nipoti di L.G.”, per inefficace o errata o comunque invalida trascrizione.

Come conseguenza dell’accoglimento di una qualsiasi delle proposte domande, il Fallimento ha chiesto (i) la condanna dei trustee e delle società menzionate a restituire i beni conferiti e (I) la condanna delle società (OMISSIS) al risarcimento dei danni per l’avvenuta sottrazione dei beni alla massa dei creditori.

Radicatosi il contraddittorio, la (OMISSIS) e i convenuti A., D.G. e S. hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello maltese, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3 e art. 6 della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, ai sensi della Regolamento CE n. 4 del 2001 nonché ai sensi del titolo II della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968.

La curatela ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

A tale conclusione hanno resistito la (OMISSIS) e la convenuta S.V., con separati controricorsi.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte del procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – E’ rilievo preliminare che il riferimento della controricorrente (OMISSIS) all’intervenuta pronuncia del tribunale di Malta in data 31 gennaio 2014, asseritamente affermativa della propria giurisdizione relativamente al trust “(OMISSIS)”, non è idoneo a compromettere l’odierna iniziativa del Fallimento.

Si rivela assorbente la considerazione che nello stesso controricorso è indicato l’oggetto del giudizio sottoposto dal trustee al detto tribunale. Tale oggetto si dice esser stato diretto a contrastare la pretesa decadenza dei falliti dalla carica di protectors del trust in questione, affermata stragiudizialmente dal Fallimento; donde il tribunale di Malta ha statuito (in base alla traduzione in atti) che “i curatori non hanno nessuna autorità di terminare la nomina della società ricorrente come trustee. (..) Il ricorrente deve interpellare i disponenti per verificare cosa desiderano fare a seguito del fallimento dei guardiani”.

Ove anche si assuma – come la (OMISSIS) assume che nella citata statuizione sia implicita un’affermazione di giurisdizione, è un fatto che non v’e’ identità rispetto alle domande di cui qui si discute, ed è un fatto che la giurisdizione si determina in base all’oggetto specifico della domanda proposta nell’ambito del giudizio di cognizione (art. 386 c.p.c.), individuata dal riferimento al cd. petitum sostanziale. Il quale è contrassegnato dalla natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata come dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione (ex aliis Cass. Sez. U. n. 10233-17, Cass. Sez. U. n. 11229-14, Cass. Sez. U. n. 2926-12, Cass. Sez. U. n. 8034-11, Cass. Sez. U. n. 16296-07).

II. – Ancora in via preliminare va osservato che non possiede efficacia preclusiva del presente regolamento la decisione del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, richiamata dalla parte resistente in nota 5 del controricorso, atteso che si è trattato – come appunto si dice – di una declinatoria della giurisdizione nella fase cautelare ante causam.

Per consolidato principio la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla decisione cautelare – sia stata essa adottata o meno in corso di causa – poiché questa non costituisce sentenza neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne naturalmente che la questione

medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono a esso in via esclusiva (cfr. Cass. Sez. U. n. 8774-21, Cass. Sez. U. n. 14041-14).

III. – Deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano.

La domanda che dall’esame diretto della citazione emerge come principale – e alla cui stregua devesi notoriamente determinare la giurisdizione (v. di recente Cass. Sez. U. n. 12479-20) – è quella di simulazione assoluta dei contratti istitutivi dei trust (punto 2 della citazione).

In termini consequenziali a tale domanda, e poi a quelle alternative e subordinate di simulazione relativa, nullità parziale, parziale inopponibilità dei conferimenti immobiliari e via seguitando, si collocano le domande di restituzione di tutti i beni e di risarcimento dei danni.

Per converso, nell’economia della prospettazione fatta dalla curatela è da intendere come posta in senso chiaramente strumentale la domanda di rendimento del conto, benché primigenia secondo l’ordine aritmetico di formulazione; cosa già evidente in base alla specificazione contenuta nel capo 12 del petitum formale della citazione, ma comunque chiarita, a scanso di ogni equivoco, dalla precisazione contenuta nella memoria attorea ex art. 183 c.p.c. (“1) in via preliminare e dunque strumentale rispetto alle ulteriori domande formulate (..) ordinare di rendere analitico conto (..)”).

E’ appena il caso di ricordare che il procedimento di rendiconto, basato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra (facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali anche altrui), si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale.

E’ vero che il giudizio di conto si instaura a seguito di una domanda che può essere proposta in via principale, per modo da svilupparsi come un giudizio di cognizione la cui statuizione terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre – in caso contrario – è una sentenza avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto.

Non è men vero però che ciò può avvenire non solo in via principale esclusiva, ma anche in senso strumentale rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto (v. Cass. n. 1728310, Cass. n. 12463-99). Il che è quanto accade nell’odierna fattispecie in cui il diritto principale,, al quale l’obbligo di rendiconto risulta correlato dal Fallimento, deriva dalla dedotta simulazione assoluta dei trust, cui consegue la pretesa alla riconsegna “di tutti i beni mobili, immobili, quote, denaro, titoli, obbligazioni e strumenti finanziari in genere” e comunque di “ogni bene presente nei fondi dei trust e nella disponibilità dei medesimi”.

IV. – Ciò stante, la questione sottoposta alla Corte non può trovare soluzione nel Regolamento (CE) n. 1346/2000 richiamato dalla curatela ricorrente.

Quel regolamento è relativo alle procedure di insolvenza, ma la domanda principale, come sopra intesa, non deriva dal fallimento.

Alla Corte di giustizia della UE – chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale sulla questione dei rapporti tra i Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000, nei rispettivi ambiti di applicazione – si deve la duplice affermazione che (a) i regolamenti devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche stabilite nei testi, nonché qualsiasi vuoto giuridico rispetto alle azioni proponibili (v. C. Giust. 9-11-2017, causa C-641/16 Teinkers France e altro); e che (b) a sua volta nel Regolamento n. 44/2001 e in quello che ne è seguito n. 1215/2012, l’intenzione del legislatore comunitario è stata di accogliere una concezione ampia della nozione di “materia civile e commerciale”. Per modo che “solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles e, successivamente, del regolamento n. 44/2001” (v. esplicitamente C. Giust. 6-22019, causa C-535/17, con ulteriori richiami).

Pertanto unicamente le azioni così caratterizzate rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000, cosa d’altronde confermata anche dal Regolamento (UE) n. 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il quale, sebbene non applicabile ratione temporis alla procedura d’insolvenza de qua, apertasi nell’anno 2013, tuttavia emblematicamente ancora prevede (art. 6) – così rafforzando l’esegesi dell’anteriore Regolamento del 2000 – che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura di insolvenza sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente da tale procedura e che vi si inseriscono strettamente.

Non è tale l’azione principale che qui rileva onde determinare la giurisdizione (vale a dire l’azione di simulazione assoluta dei trust), cosicché non sulla base del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, ma di quello generale relativo alla materia civile e commerciale, deve essere adottata la decisione in questa sede.

V. – La fattispecie processuale è retta ratione temporis dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Bruxelles I bis).

L’art. 4 di tale Regolamento conferma che “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Ma a sua volta l’art. 8 del Regolamento prevede che “una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato”.

La norma, particolarmente in relazione alla fattispecie prevista al n. 1, replica lo stesso criterio di collegamento dettato dall’art. 6 dell’anteriore Regolamento (CE) n. 44/2001, del quale questa Corte, pur sottolineandone la necessità di esegesi restrittiva, ha già riconosciuto l’ambito concettuale, identificandolo in quello di una disciplina concorrente.

Sebbene cioè nel contesto di una necessaria interpretazione restrittiva, determinata dal fatto che si tratta di una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2, così da non poter essere estesa oltre le ipotesi previste (v. Cass. Sez. U. n. 11519-17), è stato osservato che l’art. 6 consente, in caso di pluralità di convenuti, di convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, per modo da evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili (Cass. Sez. U. n. 14041-14).

VI. – Le parti controricorrenti hanno contestato la pertinenza di tale precedente, puntualmente richiamato dalla difesa del Fallimento, perché – hanno obiettato – esso è stato occasionato da un’azione ereditaria di nullità di un trust costituito all’estero, proposta da uno degli eredi del disponente nei confronti di altro erede italiano; e quindi da un’azione promossa nell’ambito di un giudizio ereditario litisconsortile.

La sottolineatura non assume alcuna rilevanza, dal momento che anche quella di simulazione assoluta – qui in considerazione – è un’azione di tipo litisconsortile.

In particolare l’azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacché l’accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (cfr. secondo un orientamento oggi consolidato Cass. n. 22054-04, Cass. n. 8957-14, Cass. n. 13145-17).

Ne segue che l’odierna domanda principale di simulazione esattamente come l’azione ereditaria sopra citata – postula proprio il litisconsorzio necessario: il litisconsorzio in vero di tutti i soggetti che sono stati parti degli atti costitutivi dei trust. E non è dubitabile che in caso di litisconsorzio esista quel “collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica” al quale allude l’art. 8 del Regolamento citato.

VII. – Tra i litisconsorti vanno sicuramente annoverate le persone fisiche disponenti, tutte citate in giudizio dinanzi al tribunale di Torre Annunziata e tutte di nazionalità in italiana e domiciliate in Italia – in alcuni casi direttamente essendosi trattato dei soggetti poi falliti nell’ambito della complessa vicenda relativa al Gruppo (OMISSIS), e in altri casi dei coniugi o dei figli dei medesimi soggetti:

(a) S.V., C.F. e D.G.P. (coniugi dei falliti D.G.A., D.G.P. e D.G.M.), quanto al trust “(OMISSIS)”;

(b) L.G. (fallito), quanto al trust “Nipoti di L.G.”;

(c) D.G.P. e M. (falliti), quanto al trust (OMISSIS);

(d) B.L. (fallita), quanto ai trust “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, L.G. (fallito), quanto al trust “(OMISSIS)”;

(e) L.M.L. (fallita), quanto al trust “(OMISSIS)”;

(f) L.L. e F. (fallito il primo e figlio del fallito L.G. il secondo), quanto al trust “(OMISSIS)”;

(g) I.G. (fallita), quanto al trust “(OMISSIS)”.

VIII. – Va poi aggiunto che è vano richiamare – come invece hanno fatto i controricorrenti – la Convenzione dell’Ala del 1 luglio 1985 relativa alla disciplina generale del trust.

Il riferimento non è infatti conducente rispetto al regolamento di giurisdizione.

Che il trust di cui si discute sia “regolato dalla legge scelta dal disponente”, come prevede l’art. 6 della detta Convenzione, ovvero in mancanza dalla legge con la quale il trust abbia “collegamenti più stretti”, come precisa l’art. 7; o ancora che, ex art. 8, sia la detta legge come sopra determinata a disciplinare “la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust”, sono tutti aspetti che non incidono affatto sul profilo attributivo della giurisdizione. Il quale resta saldamente ancorato al criterio concorrente dettato in materia dal ripetuto art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in ragione (i) del carattere litisconsortile dell’azione promossa dal fallimento in via principale (l’azione di simulazione assoluta dei trust) e (ii) dell’essere destinatari dell’azione anche e necessariamente le persone fisiche disponenti domiciliate in Italia.

Deve quindi essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, identificabile nel tribunale concretamente adito dal Fallimento.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, da individuarsi nel tribunale di Torre Annunziata, il quale provvederà anche sulle spese del regolamento di giurisdizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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