Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25163 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34409/2018 proposto da:

Sicula Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana n. 76,

presso lo studio dell’avvocato Selvaggi Marco, rappresentata e

difesa dall’avvocato Rossi Fabio;

– ricorrente –

contro

Comune di Valverde;

– intimato –

avverso la sentenza n. 02312/2017 della CORTE di APPELLO di CATANIA

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/07/2020 da Dott. Cristiano Valle.

Osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) In accoglimento di ricorso della Sicula Trasporti S.r.l. il Tribunale di Catania emanò, nel 2007, decreto ingiuntivo, per oltre undicimila Euro, nei confronti del Comune di Valverde, per spese sostenute dalla detta società per smaltimento di percolato, per gli oneri di chiusura della discarica sita in contrada (OMISSIS).

1.1) L’ente pubblico territoriale oppose il monitorio. L’opposizione, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, venne rigettata dal Tribunale di Catania.

1.2) Su appello dell’ente territoriale, la Corte di Appello di Catania ha accolto l’opposizione ed ha revocato il monitorio, con sentenza del 11/12/2017 n. 02312/2017.

1.3) Ricorre per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, Sicula Trasporti S.r.l..

1.4) Il Comune di Valverde è rimasto intimato.

1.5) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, con assorbimento del quinto.

1.6) La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La notifica del ricorso è stata ritualmente effettuata il 23/11/2018, e quindi entro l’anno, al difensore dell’ente pubblico: la sentenza d’appello non risulta essere stata notificata e nella specie si applica il termine lungo annuale, in quanto il giudizio in primo grado era iniziato nel 2007, con conseguente vigenza dell’art. 327, precedente formulazione del codice di rito.

2.1) Con il primo motivo di ricorso Sicula Trasporti S.r.l. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la Corte di appello di Catania dichiarato l’inammissibilità dell’appello del Comune di Valverde, nonostante l’assenza di specifiche censure avverso la sentenza del Tribunale di Catania.

2.2) Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ancora secondo il parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Catania consentito l’ampliamento del tema decisorio da parte del Comune di Valverde, con l’inserimento di circostanze di fatto ed eccezioni non sviluppate in primo grado. In particolare, sarebbero stati dedotti dal Comune, solo con l’atto di appello, gli annullamenti, da parte del Giudice amministrativo, delle Ordinanze Ministeriali e dei Decreti Commissariali su cui si fondava la pretesa creditoria della ricorrente; nonchè l’efficacia nei confronti della generalità dei consociati (erga omnes) di tali annullamenti.

2.3) Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte di appello di Catania fondato la sua decisione su precedenti del medesimo ufficio, inconferenti con il caso di specie.

2.4) Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nell’adozione di atti amministrativi di conferimento della gestione dopo l’esaurimento della discarica a favore della ricorrente e di atti consequenziali, considerati dal giudice di primo grado, ma non dalla Corte territoriale.

2.5) Il quinto, ed ultimo, mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di diritto (comunitarie e interne) inerenti la responsabilità degli enti comunali per tutti gli oneri economici connessi al ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la fase successiva alla dismissione.

3) La trattazione dei motivi deve essere separatamente effettuata.

3.1) Il primo motivo, sebbene corredato da ampi richiami della più recente giurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte, difetta di specificità, non trascrivendo la parte dell’atto di appello del Comune di Valverde del quale si lamenta la mancata conformazione al principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c.. Ne consegue che la censura di nullità della sentenza non risulta adeguatamente proposta e il dedotto vizio di nullità non coglie nel segno.

3.2) Il secondo motivo non è fondato.

L’annullamento di un atto amministrativo, dal quale sorgono diritti soggettivi discussi in causa, può sempre essere fatto valere da chi vi ha interesse, mediante la proposizione di una eccezione in senso lato. Qualora, poi, tale annullamento discenda dalla formazione di un giudicato amministrativo, la conclusione non può essere diversa e non può ritenersi che il giudice incontri una qualche preclusione ove la questione sia proposta per la prima volta in appello (o, addirittura, se non venga affatto dedotta e l’annullamento concerna, come nel caso di specie, un atto amministrativo generale o normativo).

3.3) Il richiamo di precedenti conformi (peraltro della stessa Corte di Appello, ovvero dello stesso organo giudiziario, anche in diversa composizione), del quale la ricorrente si duole con il terzo motivo, costituisce una tecnica motivazionale che trova, oramai da più di un decennio, esplicito riconoscimento nell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5, applicabile ai processi pendenti in primo grado alla data del 04/07/2009, ai sensi della detta L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2.

La parte di censura che fa perno, inoltre, sulla estraneità dei precedenti richiamati alla vicenda qui in esame non può essere sussunta nel vizio di totale mancanza di motivazione – ossia di nullità della sentenza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ma attiene al merito della vicenda. In concreto la ricorrente afferma – al di là della rubricazione del motivo di ricorso – l’inconferenza dell’ordinanza ministeriale n. 2983 del 31/05/1999 rispetto alla fattispecie in esame e quindi la sua falsa applicazione. L’ordinanza ministeriale in questione ha natura di ordinanza libera, suscettibile di introdurre una disciplina divergente dall’ordine normativo risultante da fonti primarie. Essa non può assurgere a valore di legge, ma è comunque soggetta alla Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento, pur non essendo vincolata da altre norme preesistenti e, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, deve formare oggetto della scienza diretta del giudice il quale non sarebbe in grado, diversamente, di accertare quali limitazioni siano state apportate nel caso concreto alia disciplina normativa generale. La violazione di tale tipologia di ordinanza deve, quindi, essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che non risulta dedotto espressamente, nè questa Corte può, sulla base di quanto esposto dal motivo, riqualificare la censura. In ogni caso, non è chiaro, dal tenore del motivo di ricorso – ove, sostanzialmente, vengono richiamati e trascritti passi dei motivi di appello – perchè l’ordinanza libera n. 2983/1999, della quale la Corte territoriale richiama l’art. 7, sarebbe estranea alla fattispecie in esame, consistendo le censure mosse dalla ricorrente solo in una generica asserzione in tal senso. A non diverse conclusioni deve giungersi laddove la ricorrente lamenta l’estraneità delle ordinanze prefettizie contingibili e urgenti, adottate dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13, alla vicenda in esame. Inoltre, trattandosi di atti amministrativi in senso stretto, il principio di specificità delle censure ne avrebbe imposto la trascrizione nel motivo di ricorso in quanto ad essi non è applicabile il principio della conoscenza degli atti normativi da parte del giudice (iura novit curia).

3.4) Il quarto motivo appare, al contrario dei primi tre, fondato. Ciò in quanto il verbale di conferenza dei servizi del 23/12/2004 e i documenti amministrativi consequenziali, sui quali vi era stata specifica deduzione difensiva, reiterata anche in fase di appello, da parte della Sicula Trasporti S.r.l., e sui quali la ricorrente in questa sede fonda la propria ragione di credito, non vengono in alcun passo menzionati nella sentenza della Corte territoriale.

Trattasi di atti amministrativi sfociati nella approvazione della Conferenza di servizi del 30/05/2006, che non può essere interessata dagli annullamenti statuiti dai Giudici amministrativi cui fa cenno la sentenza in questa sede impugnata, indipendentemente dall’oggetto del relativo contenzioso, in quanto tutti antecedenti il suddetto atto amministrativo (come risulta pacificamente dal testo della sentenza d’appello). Non è, pertanto, spiegato nella sentenza in scrutinio, neppure per implicito, per quale motivo si sia ritenuta irrilevante la suddetta sequela di atti amministrativi, invocati dalla ricorrente a sostegno della propria ragione di credito. In concreto vi è un totale omesso esame di detto fatto (o sequenza di fatti).

3.5) Il quarto mezzo è, pertanto, accolto.

3.6) L’accoglimento del quarto motivo comporta assorbimento del quinto, in quanto strettamente ad esso correlato.

4) Il ricorso è, pertanto, accolto per quanto di ragione.

5) La causa è rinviata, per l’espletamento dell’accertamento di fatto, precluso a questo giudice di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

6) Conformemente al recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198-04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto; rigetta per il resto;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA