Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25163 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 08/10/2019), n.25163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24926/2014 proposto da:

F.A.I.L.M.S. FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati PASQUALE GUADAGNI, GIOVANNI DELLA CORTE;

– ricorrente –

contro

S.E.VE.L SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenti e difende unitamente agli avvocati

GERMANO DONDI, FRANCESCO AMENDOLITO, GIACINTO FAVALLI, MARIO OTTONE

CAMMARATA, DIEGO DIRUTIGLIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 310/2013.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 8.5.2014, ha rigettato il gravame interposto da F.A.I.L.M.S. -Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici e Servizi, nei confronti della S.E.VE.L. S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Lanciano n. 70/2013, resa il 28.1.2013, con la quale era stato parzialmente accolto – solo con riferimento alla seconda parte della domanda – il ricorso proposto dal sindacato F.A.I.L.M.S., diretto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza di un comportamento antisindacale della predetta società, consistente “sia nell’aver negato l’efficacia e la legittimità delle nomine dei componenti della rappresentanza sindacale F.A.I.L.M.S., sia nel non aver disposto ed erogato le parziali cessioni di credito eseguite da 129 dipendenti in favore della ricorrente”;

che per la cassazione della sentenza ricorre il sindacato, articolando due motivi, cui la S.E.VE.L. S.p.A. resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il “mancato esame della domanda di ammissione ai mezzi istruttori (prove testimoniali) ritualmente articolati sin dal primo atto difensivo e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”, perchè la Corte di Appello, pur avendo espressamente individuato che tra i motivi di gravame vi fosse la mancata ammissione dei mezzi istruttori, quali, la prova testimoniale, non si è pronunziata in merito alla detta richiesta; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “omessa motivazione in merito all’interpretazione del materiale documentale esibito nel corso del procedimento”, perchè la sentenza sarebbe priva di una motivazione effettiva in ordine alla esclusione del carattere nazionale della F.I.A.L.M.S., da cui conseguirebbe la limitazione della legittimazione a proporre ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori che la riconosce non a tutte le associazioni sindacali, ma esclusivamente agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”;

che il primo mezzo di impugnazione è inammissibile: perchè possa, infatti, utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); la qual cosa non si profila nel caso di specie, in cui la dedotta omissione non attiene a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, ma soltanto ad istanze istruttorie relative all’ammissione di prove testimoniali ed in cui, pertanto, non si è verificato un intervento dei giudici di merito nel potere dispositivo delle parti, nè un’alterazione degli elementi di identificazione dell’azione, nè, tanto meno, l’attribuzione di un bene diverso da quello richiesto (cfr., ex multis, Cass. nn. 22595/2009; 6715/2013);

che pure il secondo mezzo di impugnazione è inammissibile: ed invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 8.6.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le partì e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pagg. 7-9 della decisione impugnata);

che, inoltre, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”; e tale disposizione, inserita dal D.I. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 21.3.2013; che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA