Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25163 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14708/2013 proposto da:
Z.S., (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Giusino, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Giovanni Serges in Roma, via Vittorio Veneto 7;
– ricorrente –
contro
D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Susanna Rizzieri e Luigi Manzi, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico
Confalonieri 5;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.N.C., in persona del curatore pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il
giorno 22 aprile 2013, nel giudizio iscritto al n.r.g. 194/2013.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 14 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Antonio
Didone;
udito l’avv. Giusino per il ricorrente e l’avv. Calderari per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
ovvero il suo rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania del 22 aprile 2013, che respinse il suo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Catania che dichiarò, su istanza del creditore D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi s.p.a., il fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e suo personale, quale socio illimitatamente responsabile.
Ritenne la corte che nonostante la cessazione della pluralità dei soci, per recesso dell’altro socio, la società non si fosse estinta, trovandosi in stato di liquidazione, e restando quindi valida la notifica del ricorso direttamente al socio amministratore della società; soggiunse il giudice di merito che lo stato di insolvenza risultava manifesto per l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, senza che fosse stata neppure avviata la fase di liquidazione.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi s.p.a..
E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. per Z..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di
motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di motivare sulla fallibilità di una società in nome collettivo quando sia venuta a mancare la pluralità dei soci.
Con il secondo motivo assume ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso la corte di motivare sulla eccepita nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente.
Con il terzo motivo denuncia ancora un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo mancato la corte di esaminare la prova dell’inesistenza dello stato di insolvenza.
2 Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono entrambi infondati.
Va precisato che in tema di errores in procedendo, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Nè il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).
Va tuttavia escluso che nella vicenda in esame la corte d’appello sia incorsa nei denunciati errori processuali, dovendosi qui ribadire che il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite, determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272 c.c., n. 4), non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l’anno dall’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi della L. Fall., art. 10 (Cass. 14 gennaio 2016, n. 501).
Va soggiunto che la previsione della L. Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 (Cass. 6 novembre 2013, n. 24968). Giustamente, allora, la corte d’appello ha ritenuto valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento della società, effettuata entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese – direttamente nei confronti dell’amministratore e unico socio illimitatamente responsabile superstite, trattandosi di una società posta in liquidazione ex lege per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e non già trasformata in impresa individuale.
Non va peraltro sottaciuto che, per come è incontroverso, l’odierno ricorrente si difese nella fase prefallimentare quale socio illimitatamente responsabile e quale amministratore della (OMISSIS) s.n.c., restando così sanato qualsivoglia eventuale vizio concernente la notifica dell’istanza di fallimento in esame.
Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, il ricorrente con il motivo in esame censura la decisione del giudice di merito, sottoponendo alla corte le medesime questioni di fatto già compiutamente esaminate dalla corte catanese con motivazione ampia ed articolata.
Ma, com’è noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).
Nella vicenda all’esame, come detto, la corte d’appello ha motivato in ordine a tutti i singoli fatti storici dedotti dalle parti ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, dovendosi escludere in radice l’ammissibilità del denunciato vizio di omessa motivazione.
3. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate per ciascuno in Euro 3.200,00, oltre accessori.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016