Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25162 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, alla Via A. Doria n. 48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando

Emilio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.i., domiciliato

per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia depositato il 19

novembre 2007, n. 494/07 E.R.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 19 febbraio 2007, la Corte di Appello di Perugia ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da R.M. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, promosso nei confronti dell’istante da G.G. ed altri per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995, si era concluso con sentenza del 6 maggio 2005, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in quattro anni, avuto riguardo alla complessità della controversia, detraendo dall’ulteriore durata i segmenti temporali imputabili alle parti, e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 5.000,00.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omissione, l’insufficienza e/o l’illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato in quattro anni la durata ragionevole del giudizio sulla base di un apodittico riferimento alla complessità della controversia, senza precisare la natura ed il numero degli adempimenti istruttori necessari per la definizione della stessa.

1.1. – Il motivo è fondato.

E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed elastico, essendo condizionata da parametri che, in quanto strettamente legali alla singola fattispecie, non consentono il riferimento a cadenze temporali ed a schemi valutativi predefiniti.

La cit. L. n. 89, art. 2, comma 2, prevede che l’accertamento della violazione va condotto in concreto, avendo riguardo alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, a comportamento delle parti e del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. E’ stato tuttavia precisato che, pur risolvendosi in un apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, la valutazione della ragionevolezza della durata non può prescindere dal dovere del giudice italiano, chiamato ad applicare la L. n. 89 del 2001, di darne un’interpretazione conforme alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte EDU, nei limiti in cui tale interpretazione sia resa possibile dal testo della legge, e sempre che un eventuale contrasto con la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non ne sia possibile un’interpretazione adeguatrice alla Carta fondamentale. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, occorre avere riguardo ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, dai quali il giudice di merito può discostarsi, purchè in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 marzo 2006. n. 5292; 26 aprile 2005. n. 8600).

Tali principi nella specie non risultano puntualmente applicati, avendo la Corte d’Appello stimato in quattro anni la durata ragionevole del giudizio presupposto, senza addurre sufficienti ragioni a sostegno della scelta di discostarsi dalla durata triennale ordinariamente ritenuta congrua dalla Corte EDU per la definizione del giudizio di primo grado. Il riferimento, contenuto nella motivazione del decreto impugnato, alla complessità della controversia, valutata in relazione alla natura degli accertamenti occorsi ai fini della decisione, non appare idoneo, nella sua genericità, a rendere conto della ritenuta indispensabilità di un periodo di tempo più lungo di quello ordinariamente necessario, neppure se posta in relazione con l’oggetto del giudizio, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, non avendo la Corte specificato neppure quali fossero gli adempimenti istruttori concretamente disposti.

2. – E’ altresì fondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha assunto quale data di inizio del giudizio presupposto quella dell’udienza di prima comparizione delle parti, anzichè quella di notificazione dell’atto di citazione, benchè l’intervallo tra le due date non potesse considerarsi abnorme.

2.1. – E’ pur vero infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto impugnato non ha assunto quale momento iniziale del giudizio presupposto la data del 4 dicembre 1995, in cui fu effettivamente tenuta l’udienza di prima comparizione, a seguito del rinvio di quella originariamente fissata nell’atto di citazione (9 maggio 1995), in quanto la Corte d’Appello ha preso in considerazione anche il segmento temporale compreso tra le due date, detraendolo dal ritardo imputabile all’Amministrazione, poichè il rinvio era stato disposto a causa dell’astensione degli avvocati dalle udienze. Senonchè, anche tale indicazione appare errata, avendo questa Corte affermato che, ai fini della determinazione della durata del giudizio, il dies a qua dev’essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale ha inizio il processo, fatta eccezione per l’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui si accerti l’intento dilatorio della parte sotteso all’indicazione di un abnorme intervallo tra la data della notifica e quella indicata per la prima udienza (cfr. Cass., Sez. 1^, 21 marzo 2011, n. 6322; 11 aprile 2005. n. 7389).

3. – E’ invece infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha detratto dalla durata del giudizio il tempo corrispondente ad un rinvio richiesto per astensione degli avvocati dalle udienze e all’interruzione determinata dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio dell’istante, omettendo di spiegarne le ragioni, sotto il profilo della complessità della controversia, e di verificare se le parti avessero fatto un uso distatto del diritto di difesa.

3.1. – La circostanza che l’astensione dalle udienze, posta in essere dagli avvocati delle parti in adesione ad una forma di agitazioni;

proclamata dalle associazioni di categoria, non sia configurabile come esercizio distorto del diritto di difesa, costituendo manifestazione di un diritto costituzionalmente garantito, non consente di addebitare a disfunzioni del sistema giudiziario il ritardo corrispondente al rinvio dell’udienza da essa causato, essendo lo stesso ascrivibile a fattori esterni ed estranei all’apparato organizzativo predisposto dallo Stato per l’amministrazione della giustizia (cfr. Cass., Sez. 1, 30 dicembre 2005, n. 29000; 18 luglio 2005. n. 15143).

Analogamente, non può ritenersi imputabile all’organizzazione giudiziaria il protrarsi della vicenda processuale causato dal ritardo nella riassunzione del giudizio, a seguito dell’interruzione determinata dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei contendenti, minorenne all’epoca della proposizione della domanda. Poichè, infatti, la durata del giudizio dev’essere valutata in relazione alla pendenza dello stesso dinanzi ad un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta lesione del diritto alla definizione del processo entro un termine ragionevole non può tenersi conto del periodo nel quale la controversia resta sottratta alla decisione del giudice, per effetto di un evento esterno incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito del quale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, entro un termine appositamente previsto dalla legge.

4. – L’accoglimento dei primi due motivi, determinando la caducazione de decreto impugnato, anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame del quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 90 e 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, dopo aver dichiarato compensate per la metà le spese processuali, ha proceduto alla liquidazione del residuo, determinando unitariamente l’importo dovuto per diritti ed onorari, e riconoscendo comunque una somma inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari.

5. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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