Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25162 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25162 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 31620-2006 proposto da:
BOSCOLO BERTO ANGELO, BULLO EMILIANA, PASTICCERIA
MILANO DI BOSCOLO RENZO BERTO & C. SNC in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRI ALESSANDRO, che li
2013
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rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSNATO
ANGELO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI

Data pubblicazione: 08/11/2013

CHIOGGIA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controri correnti –

di VENEZIA, depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’estinzione del ricorso.

avverso la sentenza n. 59/2005 della COMM.TRIB.REG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale e di un ulteriore controllo
operato mediante l’invio di un questionario, venivano emessi

Di Boscolo Renzo Berto e C.”, nonché dei soci Emiliana Bullo e
Berto Angelo Bosco 1 ai fini ILOR a carico della Società ed
IRPEF a carico dei soci, per gli anni 1996 e 1997, ed IVA, a
carico della Società, per l’anno 1997. Le impugnazioni proposte
dai contribuenti, dopo esser state riunite, venivano rigettate in
primo grado, decisione che veniva confermata, con sentenza n.
59/34/05, depositata il 29.9.2005, dalla CTR del Veneto, che
riteneva legittima la determinazione analitica del reddito
d’impresa, effettuata dall’Ufficio, sulla base dei dati forniti dalla
Società, applicando la percentuale media di ricarico.
Per la cassazione della sentenza, ricorrono i contribuenti,
con sei motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, dichiarata -come da decreto
presidenziale in data 8.1.2013- l’estinzione, ex lege n. 111 del
2011, del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di
rettifica n. 600014/2002 per l’IVA anno 1997. Il giudizio
prosegue, invece, in relazione agli avvisi d’accertamento relativi
alle imposte dirette, in ordine ai quali, come concordemente
dichiarato dalle parti con istanza del 6 maggio 2013, non è stata
avanzata domanda di condono.

i

distinti accertamenti nei confronti della S.n.c. Pasticceria Milano

2. Col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e
falsa applicazione degli artt. 39, 1° co, lett. c) del dPR n. 600 del
1973, e 54, 2° co, primo periodo del dPR n. 633 del 1972, in

legittimo l’accertamento nonostante il provvedimento facesse
riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’art. 39 del dPR n. 600
del 1973 e la ricostruzione dei maggiori ricavi si basasse, invece,
su un procedimento induttivo, fondato sull’applicazione di
percentuali di ricarico medie del settore di appartenenza.
3. Col secondo mezzo, si denuncia il vizio di motivazione
in cui sono incorsi i giudici d’appello quando, da una parte,
hanno ritenuto che l’Ufficio aveva operato sulla base della
disamina diretta della documentazione contabile della Società e,
dall’altra, hanno affermato che l’Ufficio aveva proceduto ad un
accertamento induttivo fondato sull’applicazione di percentuali
medie del settore, non calcolate sulla base dei dati contabili
societari.
4. Col terzo mezzo, i ricorrenti lamentano la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 cpc per avere la CTR
omesso di statuire sulle contestazioni relative: a) all’esistenza di
elementi tali da far ritenere sostanzialmente inattendibile la
contabilità; b) alla possibilità per l’Ufficio di procedere alla
valutazione delle rimanenze finali con il sistema LIFO, invece
che con quello dei costi specifici adottato.
5. Col quarto motivo, deducendo la violazione e falsa

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relazione all’art 360, 1° co, n. 3 cpc, per avere la CTR ritenuto

applicazione degli arti. 39, 2° co, lett. d) del dPR n. 600 del
1973; 55,2° co, del dPR n. 633 del 1972; 59, 1° co, del TUIR, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, i ricorrenti lamentano,

ritenere correttamente utilizzati i parametri normativi per
procedere all’accertamento induttivo del reddito, data l’assenza
dei relativi presupposti, (presenza di contabilità regolarmente
tenuta sotto l’aspetto formale ed insussistenza delle irregolarità
contestate) e dato l’utilizzo del ricalcolo del valore delle
rimanenze finali operato col sistema LIFO, invece che col
sistema dei costi specifici, in concreto, adottato.
6. Col quinto mezzo, i contribuenti deducono, ancora, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 39, 2° co lett. d) del dPR
n. 600 del 1973, oltre che dell’art. 54, 2° co, del dPR n. 633 del
1972, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, per avere la CTR
ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi, operata dall’Ufficio,
sulla base delle percentuali medie del settore invece che sui dati
contabili e sulla sua “specifica realtà imprenditoriale”.
7. I motivi, che, per la loro connessione, vanno
congiuntamente esaminati, sono infondati. 8. I ricorrenti
riferiscono che gli atti impositivi sono stati emessi ex art. 39, 1°
co, lett. c) del dPR n. 600 del 1973 e questa Corte ha
ripetutamente affermato che: a) il giudice non può sostituirsi
all’Ufficio nell’esercizio di un potere spettante
all’amministrazione attiva -ricorso all’accertamento analitico, o a

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nuovamente, che il giudice di secondo grado ha errato nel

quello induttivo-, ma deve verificare la sussistenza o meno dei
presupposti idonei a legittimare il potere dell’Ufficio in concreto
esercitato (Cass. n. 10812 del 2010; n. 12520 del 2002; Cass. n.

merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza
dell’atto impositivo, di valutare gli elementi forniti dall’Ufficio,
ed il relativo giudizio è impugnabile per cassazione non per il
merito, ma, solo, per inadeguatezza o illogicità della motivazione
che lo sorregge, ai sensi dell’art. 360, 1° co n. 5, cpc (Cass. n.
1647 del 2010; n. 26341 del 2009; n. 13915 del 2009; n. 1711 del
2007, n. 26130 del 2007; n. 11645 del 2001).
9. Nel procedere a tale valutazione la CTR, dopo aver
rilevato che la verifica dell’Ufficio si era basata “sugli atti e
documenti aziendali richiesti e prodotti dalla società”, ha
affermato che era legittima la ricostruzione indiretta dei ricavi
(effettuata sulla scorta del metodo LIFO, applicato al costo
complessivo del venduto ricavabile dai dati esposti in bilancio, ed
alla resa di alcuni prodotti quantificati in base al valore indicato
nei prospetti di magazzino) i per la ritenuta incongruenza della
documentazione aziendale, data “l’assenza di movimentazione di
molti prodotti tipici indispensabili all’attività svolta, il mancato
acquisto di alcuni prodotti altrettanto necessari all’attività,
l’eccessivo divario del valore d’inventario di alcuni prodotti
indicati in più o in meno nel 1997 rispetto a quelli del 1998, ecc”.
10. La sussistenza dei presupposti per l’emissione degli atti

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61112/1999 Cass. 2935/1996); b) spetta al giudice tributario di

impositivi è stata, dunque, accertata dai giudici del merito con
motivazione congrua e niente affatto contraddittoria, e tale
accertamento esclude la sussistenza della dedotta omessa

risultano, invece, trattate: la circostanza che le conclusioni tratte
dalla CTR siano diverse rispetto a quelle invocate dai ricorrenti
attiene, all’evidenza, al merito, ed il relativo apprezzamento non è
censurabile in cassazione. 11. La ritenuta legittimità della
ricostruzione indiretta dei ricavi, pur nell’ipotesi, qui ricorrente,
di accertamento emesso ai sensi del primo comma dell’art. 39, del
dPR n. 600 del 1973 è coerente col principio secondo cui il
discrimine tra l’accertamento condotto con metodo c.d. analitico
extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1) e quello
condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del 1973, art.
39, comma 2) va ricercato rispettivamente nella “parziale” od
“assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture
contabili: nel primo caso la “incompletezza, falsità od
inesattezza” degli elementi indicati non consente all’Ufficio di
prescindere dalle scritture contabili, ma di “completare” le lacune
riscontrate, anche utilizzando presunzioni semplici, rispondenti ai
requisiti previsti dall’art. 2729 cc; nel secondo caso, invece, “le
omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da
inficiare la attendibilità dei dati contabili (apparentemente
regolari), con la conseguenza che in questo caso la
Amministrazione finanziaria può prescindere dalle risultanze del

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pronuncia, dato che le questioni, asseritamente non esaminate,

bilancio e delle scritture contabili -ove esistenti- ed è legittimata a
determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari
anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e

peraltro, precisarsi che il contribuente non ha veste per contestare
l’emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece
che di un accertamento induttivo o sintetico, posto che l’eventuale
adozione di quest’ultimo implicherebbe per lui garanzie minori
rispetto a quelle correlabili all’accertamento analitico (cfr. Cass.
19258 del 20505; 13430 del 2012). 13. Il profilo, col quale si
deduce la violazione dell’art 59 del TUIR non risulta trattato
nell’impugnata sentenza: lo stesso è, dunque, inammissibile, o per
la sua novità o per difetto di autosufficienza, non avendo i
ricorrenti precisato quando e con quali argomenti, lo avrebbero
dedotto in sede di merito.
14. Col sesto motivo, i contribuenti deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 324 cpc, 16
della 1. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc.
Il richiamo operato dalla CTR alla sentenza n. 82 del 2002,
relativa alla rettifica IVA del 1996, è illegittimo, affermano i
ricorrenti, in quanto detta sentenza non è passata in giudicato
formale, avendo ad oggetto la declaratoria di estinzione del
giudizio per condono, e la relativa rettifica, peraltro, era fondata
su criteri affatto diversi da quelli utilizzati dall’Ufficio ai fini
della rideterminazione del reddito da impresa. 15. Il motivo è

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2729 cc (cfr., da ultimo Cass. n. 23096 del 2012). 12. Deve,

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inammissibile. La CTR si è limitata ad affermare che la sentenza
relativa alla rettifica IVA per l’anno 1996 era “pertinente al caso
in esame”, così esprimendo una considerazione che non incide

la stessa, quand’anche erronea, non potrebbe provocare la
cassazione della decisione, che trova adeguato sostegno nelle
ragioni infondatamente censurate con i motivi sopra esaminati.
16. In considerazione del criterio legale della
soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio relativo
all’impugnazione dell’avviso di rettifica n. 600014/2002 per IVA
anno 1997; rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano in € 4.500,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.

sulla ratio decidendi e risulta svolta ad abundantiam, di tal chè

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