Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25162 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 08/10/2019), n.25162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21616/2014 proposto da:

S.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIA VIRDIS;

– ricorrente –

contro

MERIDIANA MAINTENANCE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI,

RAFFAELLA RAPONE che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 23/06/2014 R.G.N. 300/2013 + 1.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 23.6.2014, accogliendo il gravame interposto da Meridiana Maintenance S.p.A., nei confronti di S.C., avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 53/2013, ha respinto l’originaria domanda del lavoratore diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati inter partes a far data dall’1.6.2002, ed altresì la condanna della società datrice alla riammissione in servizio del S. ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;

che per la cassazione della sentenza ricorre S.C. affidandosi ad un motivo contenente due censure;

che Meridiana Maintenance S.p.A. resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso articolato, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione all’art. 10, comma 7, del medesimo decreto, nonchè la falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, ed in particolare, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, che consente la stipulazione acausale dei contratti a termine, ha valenza oggettiva e risulta immediatamente operante anche ove non esplicata in contratto”, perchè, secondo la prospettazione del ricorrente, “non è vero che il contratto di lavoro di cui si tratta si limita a non esplicare il richiamo all’art. 2, in quanto, esplicitamente l’assunzione viene invece ricondotta alla diversa disciplina dell’art. 3 del contratto collettivo, che correttamente deve essere interpretato come un’intesa sindacale del D.Lgs. n. 368, ex art. 10, comma 7, finalizzata per legge a limitare le assunzioni a tempo determinato operate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo decreto”; pertanto, a parere del ricorrente, “la scelta di assumere in virtù dell’art. 3 del CCL (qualificabile in termini di accordo sindacale ex art. 10 del D.Lgs.) imponeva all’azienda di predisporre il contratto di assunzione ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto e, quindi, di indicare la causale di assunzione” e, pertanto, i giudici di seconda istanza avrebbero violato “del D.Lgs. n. 368, artt. 1 e 10, applicando erroneamente alla fattispecie la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ex art. 2, mai richiamato dall’azienda”;

che il motivo è improcedibile, poichè non è stato depositato il CCL di categoria in vigore all’epoca dei fatti, sul quale le censure si fondano, nè prodotto il contratto individuale di lavoro di cui si discute, in violazione del disposto dell’art. 369 c.p.c.. Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, nel giudizio di cassazione, “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti” (v., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n. 4350/2015; v., inoltre, Cass., S.U., nn. 25038/2013; 22726/2011). E, nella fattispecie, il ricorrente non soltanto ha omesso di riportare il CCL del 1993, del quale si lamenta la violazione e falsa applicazione relativamente all’art. 3, ma non ha neppure allegato il contratto individuale, più volte richiamato nel mezzo di impugnazione, nè ha dichiarato di averlo prodotto nelle fasi di merito e che si trovi nei fascicoli di quelle fasi, nè, tanto meno, ha indicato la sede in cui lo stesso sia rinvenibile;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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