Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25161 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.24/10/2017),  n. 25161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20851-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTINA CIARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.212/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 12/02/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di R.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte -in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 portanti irpef ed altro per gli anni di imposta 2007 e 2008- aveva confermato la prima decisione (favorevole al contribuente), rilevando che l’Ufficio non aveva provato con documentazione idonea l’aderenza della elaborazione statistica degli standards alla realtà concreta economica del contribuente.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge assertivamente commessa dalla C.T.R. nell’avere addossato sull’Ufficio un onere probatorio non previsto dalla legge, è manifestamente fondato.

2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013; 16912/2016).

3. La sentenza impugnata nel porre a fondamento della decisione l’argomentazione “nella sostanza l’Ufficio non provato con documentazione idonea che le risultanze cui è pervenuto circa la differenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato siano sostenute da prove idonee, precise, gravi e concordanti” si è discostata dai superiori principi laddove le circostanze dedotte in memoria dal controricorrente (in ordine ad una lesione del principio del contraddittorio) nell’assoluto silenzio sul punto della decisione impugnata involgono questioni nuove.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito il quale provvederà, adeguandosi ai superiori principi, al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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