Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25161 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3582/2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, e rappresentato e difeso dagli avv.ti

GIACOMO SPARANO, e MARIA CUOMO;

– ricorrente –

contro

E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, e rappresentato e difeso dall’avv.

CLAUDIO CRETELLA;

– controricorrente –

e contro

D.L.M., D.L.A., D.L.C., F.D.,

F.L., F.R., S.A., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1162/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.F.M., S.M.L., S.G., S.A. e S.F. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno E.B. e A.A. chiedendo dichiarazione di nullità della compravendita di un frutteto di proprietà degli attori, concluso fra l’ E. quale alienante e l’ A. quale acquirente, con condanna all’immediato rilascio dell’immobile. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 23 luglio 2018 la Corte d’appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appello nei confronti di E.B. ed infondato l’appello nei confronti di A.A..

Osservò la corte territoriale che l’atto di appello, dopo essere stato notificato senza esito al procuratore di E.B. non presso il nuovo studio professionale (già risultante dagli atti del processo di primo grado), era stato tardivamente notificato presso la cancelleria del Tribunale (ed il ritardo era imputabile alla parte per non avere effettuato le opportune ricerche), sicchè nei confronti dell’ E. la notifica era inammissibile per tardività. Aggiunse, con riferimento ad A.A., ovvero gli eredi, cui l’appello era stato tempestivamente notificato, che le parti di un contratto del quale il terzo chiedeva declaratoria di nullità erano litisconsorti (Cass. n. 19804 del 2016) e che, pur a non voler ritenere inscindibile le posizioni dei due appellati, l’appello nei confronti dell’ A. era infondato per avere l’ E. provato, per via documentale e testimoniale, l’intervenuta usucapione in suo favore, con conseguente liceità della vendita in favore dell’ A.. Osservò infine che congrua era la liquidazione delle spese processuali.

Ha proposto ricorso per cassazione S.G. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso E.B.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che nell’ipotesi di cause inscindibili, stante la ricorrenza del litisconsorzio necessario processuale al fine di evitare giudicati contrastanti, ove non fosse stato notificato l’appello all’ E., il giudice avrebbe dovuto, in presenza della tempestività dell’impugnazione nei confronti di A.A., disporre l’integrazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., comma 3 e art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello dovendo prevalere l’art. 331.

Il primo e secondo motivo, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. La corte territoriale ha accertato, e sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno, che ricorre nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. La notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Cass. n. 15466 del 2011; n. 3071 del 2011; n. 11552 del 2013; n. 18364 del 2013; n. 27927 del 2018; n. 16026 del 2018, che parla di raggiungimento dello scopo).

La decisione di merito unicamente in relazione all’appello proposto nei confronti della litisconsorte, una volta che sia stata dichiarata inammissibile l’impugnazione nei confronti dell’altra parte, si è tradotta in violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1158 e 1164 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che è mancata la prova dell’interversio possessionis, essendo inidonei all’uopo i documenti prodotti.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che nella liquidazione delle spese processuali sono stati superati i limiti tariffari.

L’accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento di terzo e quarto motivo.

PQM

accoglie il primo ed il secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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