Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25161 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25161 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 27910/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente
contro
Andrea

Orsini

e

Nada

Braccini,

elettivamente

domiciliati in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 46,
rappresentati e difesi dall’Avv. Ferdinando Biondi,
giusta delega a margine del controricorso;

– controri correnti –

Data pubblicazione: 08/11/2013

contro
Agenzia del Territorio;

intimata

avverso la sentenza n. 60/32/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata 1’1

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv.

dello Stato Paola Zerman, per la

ricorrente;
udito l’Avv. Ferdinando Biondi, per i resistenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 60/32/07, depositata 1’1
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, rigettato l’appello dell’Ufficio, anche in
contraddittorio con la chiamata Agenzia del Territorio,
confermava la decisione della Commissione Tributaria
Provinciale di Pisa che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n. 20021V000862000, questo emesso nei
confronti dei contribuenti Orsini Andrea e Braccini
Nada,

coniugi cui veniva revocato il beneficio

cosiddetto

“prima

perché,

casa”

a

seguito

di

sopralluogo, l’abitazione era risultata “di lusso” in
2

ottobre 2007;

quanto avente superficie superiore a mq. 240,00 in
relazione a un

garage

che l’Amministrazione aveva

ritenuto abitabile, col conseguente recupero della
maggiore imposta di registro.
La CTR, sulla scorta della prodotta documentazione,
rilevava che il locale in discussione, in un precedente

garage;

e che, dalla documentazione fotografica, “mai

contestata dall’Ufficio”, l’immobile “usufruisce di un
passo carrabile con cancello dal quale si accede nel
vano in discussione, il cui accesso avviene tramite
porta basculante”; e che, infine, poteva notarsi “che
per il pavimento e per le finestre sono stati usati
materiali e infissi in ferro che usualmente vengono
applicati nei locali adibiti ad autorimessa”; cosicché,
cioè da tutti gli indicati elementi, la CTR ricavava
che realmente trattavasi di un

garage non abitabile,

con la derivata riduzione della superficie abitabile
sotto i 240 mq. e il derivato diritto all’agevolazione.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso.
L’intimata Agenzia del Territorio non si costituiva.
Diritto
1.

Col primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle

Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 7
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo che, atteso
il contrasto insorto, erroneamente la CTR non aveva

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rogito d’acquisto, era stato in effetti indicato come

disposto consulenza tecnica d’ufficio idonea stabilire
la natura del locale in contestazione. Il quesito era:
“se, in presenza di un avviso di liquidazione, per la
revoca delle agevolazioni fiscali prima casa, per
essere l’immobile considerato di lusso ex art. 6 d.m. 2
agosto 1969, a fronte del contrasto, in sede

tra le valutazione tecniche sul calcolo della metratura
dell’immobile effettuate dall’Ufficio, basate su stima
dell’Agenzia del Territorio, sulle planimetrie
catastali e sull’atto di compravendita dell’immobile
dell’anno 2002 con quelle indicate da controparte,
basate sul precedente atto di compravendita del 1985 e
su documentazione fotografica, il giudice tributario
sia tenuto a far ricorso alla CTU ex art. 7 d.lgs.
546/92, per dirimere il contrasto, anziché annullare
l’atto impositivo impugnato, aderendo acriticamente
alle deduzioni del contribuente, secondo cui un vano
dell’immobile dovrebbe considerarsi adibito a
come tale esente dalla superficie utile

garage,

ex art. 6 cit.

d.m., e non, invece, come locale di sgombero, come
inteso dall’Ufficio tributario, con conseguente nullità
della sentenza a causa dell’omessa attività
processuale”.
Il motivo è inammissibile giacché, secondo costante
giurisprudenza, la necessità della CTU s’impone nella
sola ipotesi in cui la parte, che nel caso sarebbe
peraltro solo quella contribuente, attesa la
ripartizione dell’onere della prova in tema di

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giudiziale, circa le esatte dimensioni dell’immobile,

agevolazione, non abbia altrimenti avuta possibilità di
dimostrare la circostanza; e, peraltro, la mancata
nomina del CTU può esser censurata esclusivamente sotto
il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, comma
l, n. 5, c.p.c., nel senso che si deve criticare la
spiegazione del diniego del giudice che consideri la

data con altri mezzi (Cass. sez. VI n. 5264 del 2012;
Cass. sez. I n. 396 del 2006).
2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 5, c.p.c. deducendo, “in subordine”,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa “un
punto decisivo della controversia”, questo
rappresentato dal carattere abitabile o no del locale
in discussione, imputando alla CTR di aver aderito alle
tesi dei contribuenti senza spiegare le ragioni del suo
convincimento e con ciò finendo per “svalorizzare” le
prove dell’Ufficio, queste fondate su fatti oggettivi.
Il motivo è infondato, giacché la CTR ha precisamente
indicato da quali prove documentali, rogito e
fotografie, ha ricavato l’illazione per cui il locale è
realmente un’autorimessa; e, sul piano logico, il
ragionamento, laddove fa riferimento al passo carraio,
oltreché a tutte le altre caratteristiche tipiche
garage,

dell’esistenza di un

non appare

contraddittorio; in verità, l’Ufficio chiede a questa
Corte un diverso apprezzamento delle prove che, in

5

CTU non indispensabile perché la prova poteva esser

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questa sede, come noto, non è consentito (Cass. sez.
N.5
N. 131 TAb. ALI_
MATERIA TRIBUTARIA
III n. 4366 del 2013; Cass. sez. VI n. 13398 del 2011).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle

processuali, queste liquidate in C 4.000,00 per
compensi, oltre a C 200,00 per esborsi e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 2 ottobre 2013

Entrate a rimborsare ai contribuenti le spese

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