Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25161 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 333(19-21)18 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato presso l’avvocato CERIO

ENNIO, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.F., cittadino del Pakistan, impugnò il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione sussidiaria e quella umanitaria, con ricorso che fu respinto dal Tribunale di Campobasso con decreto del 9.10.18, a tenore del quale erano da escludere i presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria in quanto: il racconto reso dal ricorrente era lacunoso e non credibile; come desumibile dall’ultimo rapporto ministeriale, non si ravvisava in Pakistan una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato con pericolo che il ricorrente, in caso di rimpatrio, potesse essere esposto al rischio di subire un danno grave alla persona; non era riconoscibile la protezione umanitaria, in quanto il ricorrente non aveva allegato situazioni di particolare vulnerabilità, nè aveva dimostrato stati patologici o legami specifici con l’Italia, mentre non era sufficiente a tal fine l’attività lavorativa svolta, assolutamente occasionale.

F.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380-bis, c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale non ha autorizzato l’audizione del ricorrente, a fronte della mancata presentazione dell’istante innanzi alla Commissione.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale omesso di valutare la situazione individuale del ricorrente in ordine alla situazione oggettiva del Paese di provenienza, attraverso i poteri istruttori d’ufficio.

Il primo motivo è manifestamente inammissibile alla luce del principio per cui, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass., n. 5973/19; n. 3029/19; n. 2817/19). Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, mentre dallo stesso ricorso si evince che il ricorrente non è comparso innanzi alla Commissione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., n. 16925/18; n. 3016/19).

Nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni integranti i presupposti della protezione internazionale o umanitaria, lamentando genericamente il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

Nulla per le spese.

Attesa l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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